Il Ministero del Lavoro – Direzione Generale Ammortizzatori Sociali, con Nota del 12 febbraio 2016, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscimento dell'indennità mensile di disoccupazione Naspi nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui all’articolo 410 c.p.c
Naspi. Con Nota diffusa il 12 febbraio 2016, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscimento dell'indennità mensile di disoccupazione Naspi ex d.lgs. numero 22/2015 nel caso in cui il lavoratore venga a trovarsi in stato di disoccupazione a seguito di richiesta congiunta, con il datore di lavoro, di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a norma dell'articolo 410 c.p.c. per le aziende dimensionate al di sotto dei quindici dipendenti al di fuori del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 7, l. numero 604/1966. La Direzione Generale Ammortizzatori Sociali sottolinea che il tenore letterale dell'articolo 3, comma 2, d.lgs. numero 22/2015 stabilisce che la Naspi è riconosciuta, oltre che nei casi di licenziamento, anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, l. numero 604/1966. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Pertanto, si ritiene che la Naspi non spetti al soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro avente meno di quindici dipendenti intervenuta nell'ambito del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 c.p.c Fonte www.lavoropiu.info