L’accompagnamento in auto della prostituta sul luogo del meretricio configura il reato di favoreggiamento della prostituzione quando risulti funzionale all’agevolazione della prostituzione, sulla base di elementi sintomatici quali, ad esempio, la non occasionalità o l’espletamento di attività ulteriori rispetto al suo accompagnamento.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 7795, depositata il 20 febbraio 2015. Il fatto. La Corte d’appello di Milano riduceva la pena e confermava per il resto la sentenza del Tribunale di Lecco che aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di cui all’articolo 3, numero 8, l. numero 75/1985, per aver favorito e sfruttato la prostituzione di una donna. Contro tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo inosservanza ed omessa applicazione della legge penale, in relazione agli asseriti atti di agevolazione da lui compiuti. Il Collegio ritiene che il ricorso si risolva in censure in punto di fatto della decisione impugnata, con le quali si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali, riservata però al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità. Lo ritiene in ogni caso infondato, avendo la Corte d’appello fornito una motivazione congrua, specifica ed adeguata sulle ragioni per cui ha ritenuto sussistente la responsabilità dell’imputato. L’accompagnamento in auto della prostituta sul luogo del meretricio. Infatti, ricorda il Collegio come, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’accompagnamento in auto della prostituta sul luogo del meretricio configura il reato di favoreggiamento della prostituzione quando risulti funzionale all’agevolazione della prostituzione, sulla base di elementi sintomatici quali, ad esempio, la non occasionalità o l’espletamento di attività ulteriori rispetto al suo accompagnamento. Nel caso in esame, i giudici del merito hanno adeguatamente e congruamente motivato sul fatto, mettendo appunto in evidenza come l’accompagnamento in auto della prostituta sul posto di esercizio del meretricio non aveva costituito fatto isolato, ma rientrava in un comportamento con i caratteri dell’abitualità. A sostegno di ciò, i giudici di merito, riportano un episodio in cui l’imputato e dei suoi connazionali, a seguito di una telefonata della donna, si erano recati sul luogo del meretricio per proteggerla dalle minacce ed intimidazioni che le venivano arrecate. Risultano, pertanto, presenti gli estremi del favoreggiamento nell’attività, certamente non isolata, dell’accompagnamento e di protezione sul luogo di esercizio del meretrico. Sfruttamento della prostituzione. La sentenza impugnata ha, infine, ritenuto sussistente il reato di sfruttamento della prostituzione sulla base della circostanza del ritrovamento di due banconote da 50 euro, contrassegnate dai carabinieri quando identificarono la donna, nascoste sotto gli abiti maschili nella camera e nell’armadio dell’imputato, il che faceva ritenere che gli fossero state consegnate dalla donna in cambio dell’attività di protezione ed agevolazione. Per tali ragioni, la S.C. ha dichiarato il ricorso inammissibile e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 27 gennaio – 20 febbraio 2015, numero 7795 Presidente Teresi – Relatore Franco Svolgimento del processo Con la sentenza in epigrafe la corte d'appello di Milano ridusse la pena ad anni uno, mesi dieci di reclusione ed Euro 400,00 di multa, con la sospensione condizionale della pena, e confermò nel resto la sentenza emessa il 24 giugno 2013 dal tribunale di Lecco che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato S.C.M. colpevole del reato di cui all'articolo 3, numero 8, legge 20 febbraio 1958, numero 75, per avere favorito e sfruttato la prostituzione di Se.Mi.Cr In particolare, l'imputato è stato ritenuto colpevole del reato di favoreggiamento perché a era stato visto una volta accompagnare la St. sul luogo dove si prostituiva b un'altra volta era passato ed aveva dato un ombrello alla donna perché pioveva c in altra occasione era giunto sul posto con due connazionali rispondendo ad una telefonata di aiuto della donna che era stata illecitamente minacciata da alcuni abitanti che le intimavano di spostarsi d aveva poi per alcuni giorni ospitato la donna nella sua abitazione. È stato poi ritenuto colpevole del reato di sfruttamento perché in un armadio di detta abitazione, tra i suoi vestiti, erano state trovate due banconote da 50 Euro che qualche giorno prima i carabinieri avevano contrassegnato in occasione di un controllo della donna stessa. L'imputato, a mezzo dell'avv. Maurizio Gerosa, propone ricorso per cassazione deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e in particolare dell'articolo 3, numero 8, legge 20 febbraio 1958, numero 75, in relazione agli asseriti atti di agevolazione compiuti dall'imputato e di una presunta certa partecipazione parassitarla e diretta ai proventi della prostituzione. Con articolata motivazione e con una pluralità di argomentazioni e di puntuali richiami alla giurisprudenza di questa Corte in materia, osserva che nella specie non sussistono i presupposti per integrare la fattispecie di favoreggiamento della prostituzione. Ricorda che, secondo la giurisprudenza, la fattispecie di favoreggiamento va interpretata in senso restrittivo, come attività diretta in concreto ad agevolare non la persona della prostituta ma specificamente l'attività di prostituzione. La condotta dell'agente deve essere legata da un nesso causale penalmente rilevante all'evento, costituto dall'agevolazione della prostituzione. L'aiuto alla prostituzione implica una condotta di effettivo ausilio al meretricio, che non sussiste in caso in cui la prostituzione sarebbe stata comunque esercitata in condizioni sostanzialmente equivalenti. Nella specie, è evidente che non integra il favoreggiamento della prostituzione l'offrire per qualche giorno come alloggio sicuro la propria abitazione senza che ivi fosse esercitata la prostituzione alla donna, che peraltro era una amica d'infanzia ritrovata in Italia. Secondo la giurisprudenza il semplice accompagnare la prostituta non ha autonoma rilevanza penale, se non consiste in un comportamento abituale o è accompagnato da ulteriori attività. Quanto all'ipotesi di sfruttamento osserva innanzitutto che non vi è alcuna prova che il denaro trovato nell'armadio fosse suo e non della donna che in quei giorni era ospitata nell'appartamento, mentre l'imputato era andato ad abitare altrove. In ogni caso non vi è alcuna prova del fine di lucro e del dolo specifico di trarre vantaggio economico dalla prostituzione. Motivi della decisione Ritiene il Collegio che il ricorso si risolva in censure in punto di fatto della decisione impugnata, con le quali si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito e non consentita in questa sede di legittimità, e sia comunque manifestamente infondato, avendo la corte d'appello fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni per le quali ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputato per i reati contestatigli. E difatti, è vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il concedere in locazione o in comodato un appartamento ad una prostituta, sia al fine di abitazione sia al fine di esercitarvi la prostituzione, non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione, potendo semmai integrare quello di sfruttamento della prostituzione qualora il canone preteso sia notevolmente eccedente rispetto al canone di mercato Sez. III, 6.5.1971, numero 999, Campo, m. 119000 Sez. III, 5.3.1984, numero 4996, Siclari, m. 164513 Sez. III, 3.5.1991, numero 6400, Tebaldi, m. 188540 Sez. III, 19.5.1999, numero 8600, Campanella, m. 214228 Sez. III, 16.4.2004, numero 23657, Rinciari, m. 228971 e, da ultimo, Sez. III, 28.9.2011, numero 38941, Pastorelli, m. 251385 Sez. III, 12.1.2012, numero 7076, Moscoloni, m. 252099 Sez. III, 22.5.2012, numero 36595, T., m. 253390 Sez. III, 11.12.2012, numero 3088 del 2013, Nannetti Sez. III, 19.2.2013, numero 33160, Bertini, Rv. 255893 Sez. III, 4.2.2014, numero 7338, Binazzi, Rv. 259747 . Ed è anche vero che, secondo la giurisprudenza, “L'accompagnamento in auto della prostituta sul luogo del meretricio configura il reato di favoreggiamento della prostituzione quando risulti funzionale all'agevolazione della prostituzione, sulla base di elementi sintomatici, quali, ad esempio, la non occasionalità o l'espletamento di attività ulteriori rispetto al suo accompagnamento sorveglianza, messa a disposizione del veicolo per l'incontro con i clienti, etc. ” Sez. III, 16.7.2013, numero 37299, Barba, Rv. 256696 . Nel caso di specie, però, il giudice del merito, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, ha messo in evidenza appunto che l'accompagnamento in auto della prostituta sul posto di esercizio del meretricio non aveva costituito un fatto isolato, ma rientrava in un comportamento con i caratteri della abitualità, dal momento che, oltre all'accompagnamento della donna nel tardo pomeriggio del 14 giugno, vi era stato anche l'episodio del 13 giugno quando l'imputato ed i suoi connazionali, a seguito di una telefonata della S. , si erano recati sul luogo del meretricio per proteggere la donna dalle minacce ed intimidazioni che le venivano arrecate dal D. e dai suoi compaesani, e poi per riaccompagnarla a casa e quello della sera del 14 giugno in cui l'imputato con i suoi connazionali era tornato sul luogo per portarle un ombrello per ripararsi dalla pioggia. Nella specie erano quindi presenti gli estremi del favoreggiamento nell'attività, certamente non isolata, di accompagnamento e di protezione sul luogo di esercizio del meretricio, anche se non nella mera condotta della messa a disposizione del proprio appartamento. Con una apprezzamento di fatto parimenti basato su congrua ed adeguata motivazione, la sentenza impugnata ha altresì ritenuto sussistente il reato di sfruttamento della prostituzione sulla base della circostanza che le due banconote da 50 Euro, contrassegnate dai carabinieri quando identificarono la donna, furono poi rinvenute nascoste sotto abiti maschili nella camera e nell'armadio dell'imputato, il che escludeva che fossero ancora in possesso della Se. e faceva plausibilmente ritenere, invece, che fossero state consegnate all'imputato in cambio dell'attività di protezione ed agevolazione. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. In applicazione dell'articolo 616 cod. proc. penumero , segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in Euro 1.000,00. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.