L'acquirente a titolo particolare di un immobile non può proporre opposizione di terzo

L'acquirente a titolo particolare di un immobile non è parte del processo ma su di lui si spiegano gli effetti della sentenza.

Con il trasferimento a titolo particolare operato in corso di causa viene a scindersi la titolarità del diritto controverso dalla titolarità dell'azione processuale anche se soggetto titolare del rapporto dedotto in giudizio è il successore a titolo particolare, il giudizio prosegue tra le parti originarie e la sentenza, emessa nei confronti del dante causa venditore , produce effetti nei confronti dell'avente causa acquirente il quale per altro può intervenire in giudizio ed è legittimato ad impugnare la decisione. È quanto emerge dalla sentenza numero 4368/2014 della Corte di Cassazione, depositata lo scorso 24 febbraio. Il caso. 2 persone fisiche sottoscrivevano un contratto preliminare per la vendita di 2 immobili. Il promissario compratore, ex articolo 2932 c.c., adiva il tribunale affinché obbligasse il promissario venditore a concludere il contratto di compravendita immobiliare. Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava il promissario venditore a trasferire i cespiti ed il promissario acquirente a versare il prezzo residuo. Da quanto è dato capire, il giudice di primo grado disponeva la rimozione di una ringhiera installata sul terrazzo. La Corte d'appello confermava la decisione del giudice territoriale, fatta eccezione per la questione attinente la ringhiera per cui pendeva giudizio amministrativo volto ad accertare la legittimità dell'installazione. La sentenza passata in giudicato - per quanto è dato comprendere - confermava la rimozione della ringhiera. Detta ultima decisione, veniva impugnata con opposizione di terzo azionata da altri soggetti condomini dello stabile i quali chiedevano che la ringhiera non fosse rimossa dalla terrazza e lasciata a svolgere la sua funzione originaria di divisione degli spazi posti a servizio delle singole unità abitative. Il Tribunale, pur accogliendo l'opposizione estrometteva dal giudizio uno dei terzi opponenti rilevando che l'atto di acquisto dell'immobile era stato trascritto in data successiva alla trascrizione dell'azione ex articolo 2932 c.c. Detta decisione veniva riformata dalla corte d'appello che osservava come la trascrizione della domanda ex articolo 2932 c.c. atteneva esclusivamente la contesa relativa all'obbligo specifico di concludere il contratto definitivo non rilevando in alcun modo sulla diversa contesa attinente il diritto di proprietà del terrazzo. Le contese erano differenti, dunque, la prima non escludeva il diritto dell'acquirente a proporre opposizione di terzo. Avverso tale ultima decisione le parti proponevano ricorso per cassazione. Successione nel diritto e successione processuale. Ricostruendo la dinamica temporale della vicenda, la S.C. ha subito osservato che il terzo prima estromesso e poi riammesso - nel giudizio volto ad ottenere il mantenimento della ringhiera quale elemento divisorio del terrazzo in porzioni private - risultava essere successore a titolo particolare di uno promissario venditore dei soggetti che avevano introdotto il processo ex articolo 2932 c.c Ha chiarito la Cassazione che la successione a titolo particolare da luogo ad una sostituzione processuale sicché la sentenza spiega piena efficacia nei confronti del soggetto che subentra nel diritto anche quando egli non ha preso parte al processo. Sul punto, i giudici di legittimità hanno ulteriormente chiarito che con il trasferimento a titolo particolare operato in corso di causa viene a scindersi la titolarità del diritto controverso dalla titolarità dell'azione processuale anche se soggetto titolare del rapporto dedotto in giudizio è il successore a titolo particolare, il giudizio prosegue tra le parti originarie e la sentenza, emessa nei confronti del dante causa venditore , produce effetti nei confronti dell'avente causa acquirente , il quale, per altro, può interviene in giudizio ed è legittimato ad impugnare la decisione. Il fine/principio è quello di consentire la cessione del cespite oggetto di contesa senza che ciò pregiudichi il contraddittorio tanto del venditore quanto dell'acquirente . In definitiva, pare affermare la Corte, il successore che intenda far valere il suo diritto o impugnare la decisione può farlo partecipando al processo con eventuale e successiva opposizione alla sentenza rispetto alla quale non è terzo, quindi non può proporre opposizione di terzo. Precisa ancora la Corte che il successore sarebbe considerato terzo soltanto nell'ipotesi in cui il diritto posto a fondamento del processo definito con sentenza risulti differente dal diritto posto a fondamento della decisone avverso la quale si propone opposizione di terzo. Opposizione di terzo? Tale ultima circostanza non ricorre nel caso di specie, atteso che la sentenza di trasferimento della proprietà si era pronunciata anche in riferimento alle quote di proprietà sul terrazzo. Così argomentando la Cassazione ha accolto il ricorso ed escluso il diritto dell'acquirente di proporre opposizione di terzo.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 14 gennaio – 24 febbraio 2014, numero 4368 Presidente Oddo – Relatore Migliucci Svolgimento del processo 1.- Con sentenza numero 549 del 1983 il tribunale di Foggia, in accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'articolo 2932 cod. civ. dal promissario acquirente S.G. nei confronti del promittente venditore L.M. 1 disponeva il trasferimento dal L. al S. della proprietà degli immobili oggetto dei contratti preliminari intercorsi fra le parti - due appartamenti in primo piano con annesso livelterrazzo in condominio e box a pianoterra 2 subordinava il trasferimento al pagamento da parte del S. del residuo prezzo. La sentenza passava in cosa giudicata, essendo stati rigettati con sentenza non definitiva della Corte di appello di Bari i primi tre motivi dell'appello proposto dal convenuto, mentre per quanto riguardava il quarto che aveva riguardato la condanna del convenuto alla rimozione della recinzione, il giudizio sospeso in attesa della decisione del giudice amministrativo sulla legittimità dell'opera era dichiarato estinto per mancata riassunzione con sentenza numero 783 del 7.7.94, irrevocabile. Con atto del 13 settembre 1995 proponevano opposizione di terzo ai sensi dell'articolo 404 cod. proc. civ. avverso la decisione del tribunale i coniugi P.E. e F.G. , D.G.F. in D.L. e P.M. evocando in giudizio avanti al Tribunale di Foggia S.G. e L.M. per sentire dichiarare inefficace, improduttiva di effetti giuridici ed illegittima la sentenza de qua nella parte in cui era stata disposta la rimozione della recinzione sulla terrazza, in quanto si trattava di porzioni asservite agli appartamenti acquistati dal L. e di proprietà esclusiva degli opponenti. La domanda degli opponenti era accolta ad eccezione di quella proposta dalla D.G. posto che, a differenza degli altri compratori, la predetta aveva acquistato il bene de quo con atto trascritto successivamente alla trascrizione della domanda proposta dal S. ex articolo 2932 cod. civ Tale decisione, impugnata dalla D.G. , era riformata dalla Corte di appello di Bari che, con sentenza dep. il 28 giugno 2007, dichiarava inefficace e inopponibile nei confronti della predetta la sentenza del tribunale di Foggia numero 54 9 del 1983 laddove aveva disposto la condanna alla rimozione della recinzione della terrazza di proprietà della opponente. Innanzitutto i Giudici disattendevano l'eccezione di carenza di legittimazione della D.G. a proporre opposizione di terzo, sollevata dal S. il quale aveva dedotto che la predetta era da considerarsi, ai sensi dell'articolo 111 cod. proc. civ. successore a titolo particolare del L. nel diritto controverso nella causa fra il S. e lo stesso L. . La sentenza in proposito osservava che in quel giudizio non era in discussione la natura condominiale o meno del terrazzo ovvero il suo frazionamento in pertinenze distinte ed accedenti ciascuna alle proprietà esclusive, posto che il tribunale di Foggia emise sentenza costitutiva in relazione alla promessa di vendita rimasta inadempiuta laddove il riferimento alla terrazza era stato oggetto di un accertamento incidentale compiuto ai fini della corretta determinazione del prezzo, escludendo, come invece sostenuto dal promittente venditore, la previsione di un distinto prezzo per la terrazza. D'altra parte, non era stata integrato il contraddittorio nei confronti dei condomini che sarebbero stati litisconsorti necessari ove il giudizio avesse avuto a oggetto l'accertamento della natura condominiale del terrazzo. Dopo avere precisato che oggetto di trascrizione è la costituzione, modifica ed estinzione dei diritti, nessun rilievo poteva avere la domanda di condanna alla rimozione della recinzione, contenuta nella nota di trascrizione, perché non era riconnessa all'accertamento della natura condominiale o meno della terrazza. Pertanto, secondo la Corte di appello, la annotazione della domanda di rimozione della recinzione non prevaleva, benché fosse anteriore, sulla successiva nota di trascrizione dell'acquisto di una porzione esclusiva della terrazza. I Giudici al riguardo precisavano che la nota di trascrizione per essere opponibile ai terzi deve, senza possibilità di equivoci o incertezze, contenere gli estremi del negozio o della domanda, senza che tali elementi possano essere tratti da documenti o atti ad essa estranei. 2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione S.G. sulla base di due articolati motivi. Resiste con controricorso l’intimata D.G. proponendo ricorso incidentale affidato a un ionico motivo, illustrato da memoria. Motivi della decisione Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ex articolo 335 cod. proc. civ., perché sono stati proposti avverso la stessa sentenza. Va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale sollevata dalla resistente a secondo quanto risulta dalla copia depositata dal ricorrente la sentenza impugnata è stata notificata il 14 marzo 2008, prevalendo - nel caso di discordanza di date fra la copia del ricorrente e quella di controparte - la prima b la formulazione dei quesiti consente di comprendere chiaramente le questioni che la parte ha inteso sottoporre alla Corte e che sono risolutive della controversia. RICORSO PRINCIPALE 1. - Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli articolo 100, 111 co. 1-3-4, 404 co. 1 cod. proc. civ., 817, 818, 819, 1117 co. 1 numero 1, 2932 1, 1470 e 1477 cod. civ. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia. Censura la decisione gravata - per non avere verificato la identità fra la res litigiosa, e quella alienata, essendosi limitata all'esame della res litigiosa - nel ritenere la legittimazione all'opposizione di terzo dell'attrice, aveva escluso la sua qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, quando la domanda proposta dal S. aveva a oggetto, in virtù del preliminare concluso con il L. , il trasferimento della quota millesimale di comproprietà del terrazzo, ceduto quale pertinenza condominiale degli appartamenti alienati e la condanna alla rimozione della recinzione con la quale successivamente il costruttore aveva frazionato e venduto la proprietà esclusiva di parte del bene comune tale quota era compresa nel bene acquistato nel corso del giudizio dalla D.G. e che aveva formato oggetto del trasferimento disposto con la sentenza numero 54 9 del 1983 che aveva affermato la natura condominiale del terrazzo e aveva anche condannato alla rimozione del recinzione con statuizioni passate in cosa giudicata. Nella nota di trascrizione della domanda, anteriore alla trascrizione dell'acquisto dell'attrice, era contenuta la richiesta di condanna alla rimozione della recinzione che era basata sull'accertamento della condominialità del terrazzo, che ne costituiva la premessa logico giuridica necessaria. Evidenzia - la contraddittorietà della decisione impugnata laddove, pur avendo ritenuto che nel giudizio introdotto dal S. ex articolo 2932 cod. civ., era stata chiesta la condanna alla rimozione della recinzione, aveva poi sostenuto che oggetto del giudizio era stata la determinazione del prezzo dovuto - il mancato esame dell'atto di acquisto della D.G. con il quale quest' ultima aveva acquistato dal L. la porzione esclusiva del terrazzo de quo della relazione della ctu e della decisione della Corte di appello di Bari 637/1984 da cui era risultanza la natura di pertinenza condominiale del terrazzo. 2.- Il secondo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli articolo 2652 co. 1 numero 2, 2643 co. 1 nri 1 e 14, 1470, 2932, 1117 co. 1 numero 1, 817, 818, 819 e 1477 co. 1 e 2 cod. civ. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, deduce che - ai sensi dell'articolo 2652 cod. civ., era stata trascritta la domanda con la quale era stata chiesta, ex articolo 2932 cod. civ., l'esecuzione in forma specifica degli immobili che avevano formato oggetto del contratto preliminare intercorso con il L. e la condanna alla rimozione apposta sul terrazzo - tale domanda era stata accolta con la sentenza del tribunale di Foggia numero 549 del 1983 erroneamente la sentenza impugnata, nel dichiarare inefficace nei confronti della D.G. la predetta decisione del tribunale, aveva affermato che occorre la trascrizione della domanda di accertamento della natura condominiale del bene de quo - censura la motivazione apodittica e omessa circa le ragioni poste a fondamento di tale conclusione l’accertamento era stato chiesto in via puramente incidentale,la rimozione sarebbe tamquam non esset - osserva che, in effetti, il tribunale aveva trasferito gli appartamenti e la quota di comproprietà del livelterrazzo, quale pertinenza condominiale, ordinando la rimozione della recinzione del frazionamento successivamente effettuato dal costruttore la sentenza impugnata aveva omesso l'esame della relazione della ctu e della decisione della Corte di appello di Bari 637/1984 da cui era risultanza la natura di pertinenza condominiale del terrazzo - la Corte di appello non aveva spiegato perché la nota di trascrizione non avesse i requisiti prescritti né ha indicato eventuali errori da cui fosse affetta, avendo fatto riferimento a precedente di legittimità inconferente. 3.- Va accolto il primo motivo. Ai sensi dell'articolo 111 cod. proc. civ., il trasferimento a titolo particolare nel diritto controverso da luogo a una sostituzione processuale del dante causa, tanto che la sentenza spiega piena efficacia nei confronti dell'avente causa sostituito, pur se sia pronunziata senza la sua partecipazione al giudizio con il trasferimento a titolo particolare operato in corso di causa viene a scindersi la titolarità del diritto controverso dalla titolarità dell'azione processuale dal lato attivo o dal lato passivo anche se soggetto titolare del rapporto dedotto in giudizio è il successore a titolo particolare, il giudizio prosegue fra le parti originarie e la sentenza, emessa nei confronti del dante causa, produce effetti nei confronti dell'avente causa, il quale peraltro può intervenire in giudizio ed è legittimato a impugnare la decisione. Nell'estendere l'efficacia soggettiva del giudicato prevista dall'articolo 2909 cod. civ. nel caso di successione nel diritto posteriore alla formazione della cosa giudicata, la norma ha la finalità di consentire nel corso del processo l'alienazione della res litigiosa, impedendo che tale evento influisca sulla regolarità del contraddittorio e, quindi, sulla regolare prosecuzione del giudizio. Pertanto, la sentenza ha efficacia anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato un diritto derivato o anche dipendente da quello oggetto della domanda, pur se siano rimasti estranei al giudizio - salvo quanto è previsto per i diritti suscettibili di essere trascritti e per il relativo regime di pubblicità articolo 111 quarto comma cod. proc. civ. - non potendo considerarsi titolari di un diritto autonomo ed incompatibile in quest'ultimo caso soltanto, la sentenza non può pregiudicare i terzi che,essendo rimasti estranei al giudizio, sono legittimati all'opposizione di terzo ex articolo 404 cod. proc. civ Presupposto della efficacia prevista dall'articolo 111 cod. proc. civ. è la verifica circa la corrispondenza fra il diritto oggetto della domanda e quello oggetto di alienazione, posto che la sentenza è destinata a produrre nei confronti dell'acquirente gli stessi effetti che — in relazione all'oggetto della pretesa azionata - spiega nei confronti del suo dante causa. Nella specie, la sentenza ha erroneamente negato la ricorrenza - in relazione al giudizio proposto dal S. nei confronti del L. - dei presupposti della successione a titolo particolare nel diritto controverso, escludendo che oggetto della domanda potesse essere la natura condominiale o meno del terrazzo o se lo stesso fosse oggetto di proprietà esclusiva a favore dei proprietari dei singoli appartamenti ai quali accedeva. Erroneamente, i Giudici hanno ritenuto che l'accertamento al riguardo compiuto dalla sentenza numero 549 del 1983 avesse avuto natura meramente incidentale con riferimento alla determinazione del prezzo. Ed invero, il trasferimento della quota millesimale della comproprietà del terrazzo disposta dal tribunale ovvero l'accertamento della sua natura condominiale era oggetto dell'azione proposta dal S. nei confronti del L. e costituiva la necessaria premessa logico-giuridica anche della domanda di condanna alla rimozione della recinzione, con la quale il venditore aveva frazionato il terrazzo, cedendolo ai diversi acquirenti la D.G. aveva poi acquistato dal L. la proprietà esclusiva di una porzione di terrazzo ovvero un diritto dipendente da quello oggetto della controversia del primo giudizio. Ne consegue che la D.G. non era legittimata a proporre l'opposizione di terzo, dovendo subire gli effetti della sentenza emessa nei confronti del suo dante causa. Il secondo motivo è assorbito. RICORSO INCIDENTALE. 1.1.- L'unico motivo censura la statuizione sulla regolamentazione delle spese processuali laddove, pur ponendo a carico della controparte anche quelle di primo grado, aveva poi nel dispositivo rinviato per la liquidazione a quella del tribunale che peraltro le aveva compensate. 1.2. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Infatti, lo stesso è stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica il 10-4-2008 oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione 11-1-2008 della decisione impugnata, dovendo qui ricordarsi che nel caso di notificazione della sentenza il termine breve per impugnare decorre sia per il notificante che per il destinatario della notificazione. Né potrebbe sostenersi l'ammissibilità, ex articolo 334 cod. proc. civ., della impugnazione tardiva, atteso che il ricorso incidentale è stato proposto avverso il capo della sentenza che aveva a oggetto la liquidazione delle spese processuali liquidate a favore del resistente. Orbene, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto giuridico derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, facendo così sorgere l'interesse ad impugnare nella specie, peraltro, l'interesse ad impugnare la statuizione sulle spese non nasceva dalla impugnazione principale ma direttamente dalla decisione impugnata. Pertanto, con riferimento all'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, la sentenza va cassata 1 ai sensi dell'articolo 382 cod. proc. civ. va dichiarata l’improponibilità dell'opposizione di terzo formulata dalla D.G. ai sensi dell'articolo 404 primo comma cod. proc. civ. 2 la causa va rimessa ad altra sezione della Corte di appello di Bari che dovrà esaminare la domanda di usucapione, che aveva formato oggetto di appello non esaminato dalla sentenza impugnata, in quanto ritenuto assorbito 3 il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese della presente fase. P.Q.M. Riunisce i ricorsi accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, rigetta l'incidentale cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto dichiara improponibile l'opposizione di terzo formulata dalla D.G. e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Bari.