Confermato l'orientamento in tema di applicabilità dell’IRAP ai medici di medicina generale convenzionati con il SSN la disponibilità di uno studio dotato delle attrezzature di cui all'articolo 22 dell'Accordo collettivo, obbligatoria ai fini dell'instaurazione e mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, il requisito dell'autonoma organizzazione.
Con l’ordinanza numero 106 del 7 gennaio 2014, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema dell’applicabilità dell’IRAP ai medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, confermando il precedente orientamento secondo cui «la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il SSN, di uno studio dotato delle attrezzature indicate nell'articolo 22 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, numero 270, essendo obbligatoria ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo dell'IRAP». Il caso. La Suprema Corte ha accolto il ricorso di un medico di medicina generale, cassando con rinvio la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania che aveva dato ragione all’Agenzia delle Entrate, negando al contribuente il rimborso IRAP relativamente agli anni 1998-2003. Secondo la Corte «il giudice di merito ha ritenuto la sottoposizione ad imposta senza procedere ad una concreta adeguata valutazione degli elementi di fatto, tanto più necessaria posto che nella parte espositiva si evidenziano oneri assai modesti per spese strumentali e compensi a terzi». Studio medico = autonoma organizzazione? La Corte si era pronunciata di recente sul punto nella sentenza numero 11197 del 10 maggio 2013, statuendo, in caso analogo a quello di specie, che «la disponibilità di strumenti di diagnosi, per quanto complessi e costosi, non è idonea a configurare la sussistenza dei presupposti impositivi, poiché detti strumenti, quali che siano il loro valore o le loro caratteristiche, rientrano tra le attrezzature usuali per i precisati professionisti». La stessa Agenzia della Entrate, nella circolare numero 28/E/2010, ha chiarito, richiamando espressamente i principi sanciti dalla Suprema Corte in precedenti pronunce, che «per il medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale la prova dell’autonoma organizzazione non può essere offerta dall’utilizzo di quelle apparecchiature previste obbligatoriamente dalla convenzione stessa, essendo invece sempre necessario provare, caso per caso, l’esistenza dell’autonoma organizzazione». A tal proposito l’Agenzia, nel provvedimento suddetto, ha segnalato che la Cassazione ha riconosciuto la sussistenza dell’autonoma organizzazione di un medico convenzionato in un caso in cui il valore dei beni strumentali circa 30mila euro e della quote di ammortamento circa 6mila euro eccedevano la media degli investimenti dello specifico settore, essendosi ravvisati in tal caso «significativi elementi di organizzazione Cass. numero 2850/2009 . fonte www.fiscopiu.it
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 28 novembre 2013 - 7 gennaio 2014, numero 106 Presidente/Relatore Cicala Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. Il dott. C.I. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania 55 /33/10 del 21 aprile 2011 che accoglieva l’appello della Agenzia affermando la non spettanza del rimborso IRAP relativamente agli anni 1998-2003. 2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio con controricorso. 3. Il ricorso appare meritevole di accoglimento. Invero il giudice di merito ha ritenuto la sottoposizione ad imposta senza procedere ad una concreta adeguata valutazione degli elementi di fatto, tanto più necessaria posto che nella parte espositiva si evidenziano oneri assai modesti per spese strumentali e compensi a terzi, presumibilmente il sostituto del resto, è pacifico che un organizzazione minima non determina la applicabilità dell’imposta. Tanto che per quanto attiene all’attività medica è oramai jus receptum che la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il SSN, di uno studio dotato delle attrezzature indicate nell'articolo 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, numero 270, essendo obbligatoria ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo dell’IRAP da ultimo l’ordinanza numero 4934 del 27 marzo 2012 . P.Q.M. Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnala e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.