Esportazione non imponibile con effetto traslativo differito purché ci sia un contratto ab origine

L’Amministrazione finanziaria conferma la soluzione del contribuente ammettendo tra le esportazioni non imponibili le cessioni di beni inviati in un deposito estero in franco valuta, purché esista un contratto ab origine che dimostri la volontà di successivo trasferimento della proprietà della merce.

Con la risoluzione n. 94/E del 13 dicembre 2013, l’Agenzia delle Entrate risponde positivamente ad un interpello in tema di cessione all’esportazione su operazioni fin dall’origine concepite in vista del definitivo trasferimento della proprietà della merce. In particolare, l’istante ha fatto richiesta di chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell’art. 8, D.P.R. n. 633/72. Il caso. Una società di capitali che svolge attività di progettazione, sviluppo, produzione e vendita di pompe industriali si trova nel corso della trattativa per fornire i propri prodotti ad una società statunitense. La società istante ha deciso di avvalersi di un proprio deposito negli USA, presso il quale ha intenzione di inviare le suddette pompe secondo la procedura doganale franco valuta”, con emissione di bolletta doganale accompagnata da fattura pro-forma. La proprietà dei beni rimarrebbe in capo all’istante fino al momento del successivo trasferimento che avverrebbe tramite la vendita al cliente USA, sulla base di un contratto vincolante stipulato ab origine dalle parti. In base a tali premesse, la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente considera l’intera operazione come una cessione all’esportazione non imponibile ai sensi dell’art. 8, comma 1, D.P.R. n. 633/72 idonea a concorrere alla formazione del plafond ai sensi dell’art. 8, comma 2 D.P.R. n. 633/72. Cessione all’esportazione imponibile o non imponibile? L’Amministrazione finanziaria nel dare il proprio parere fa riferimento alla Circolare n. 156/E del 15 luglio 1999 – confermato anche dalla Risoluzione n. 306/E del 21 luglio 2008 - precisando che per identificare le cessioni all’esportazione non imponibili è indispensabile non solo la materiale uscita dei beni dal territorio comunitario, ma anche il verificarsi di un trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento oltre naturalmente al pagamento di un corrispettivo . L’Ufficio sottolinea come il requisito del trasferimento di proprietà rilevi anche nei contratti di consignment stock, fattispecie negoziale molto simile alla tipologia contrattuale prospettata dall’istante. In tale situazione, la Risoluzione 58/E del 5 maggio 2005 ha precisato come all’atto di prelievo della merce dal deposito da parte acquirente si dà esecuzione alla compravendita e si realizzano i presupposti per inquadrare l’operazione come cessione all’esportazione non imponibile ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a D.P.R. n. 633/72. Pertanto, è stata riconosciuta l’esistenza di un’unica operazione di cessione a titolo oneroso di merci in uscita, anche se si perfezionerà in un secondo momento, ovvero all’atto del prelievo delle merci dal deposito. Inoltre, nel caso oggetto dell’interpello l’intera operazione è avvalorata da un impegno contrattualmente vincolante assunto ab origine dalle parti. L’Agenzia delle Entrate concorda quindi con la soluzione prospettata dal contribuente, anche in considerazione del recente orientamento della Corte di Cassazione – sentenza del 20 dicembre 2012, n. 23588 – citato dall’istante. Concludendo, l’operazione nella sua interezza può quindi essere considerata una cessione all’esportazione non imponibile, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a , D.P.R. n. 633/72 conseguentemente, il plafond di cui all’art. 8, comma 2 del medesimo decreto, si andrà a costituire solo nel momento e nella misura in cui le merci risulteranno prelevate dall’acquirente e debitamente fatturate dal fornitore. Infine, potranno ancora ritenersi valide le indicazioni fornite dalla Risoluzione n. 520657 del 04 dicembre 1975 che collegano i beni inviati all’estero in franco valuta e quelli ceduti secondo precisi accordi contrattuali, purchè - le spedizioni dei beni all’estero vengano annotate in apposito registro, tenuto ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 633/72, riportando per ciascuna annotazione gli estremi del documento di esportazione - nella fattura di vendita, emessa al momento della consegna dei beni all’acquirente, venga indicata l’annotazione del registro relativa ai medesimi prodotti. fonte www.fiscopiu.it

TP_FISCO_13Ris94E