Effetti fiscali della trasformazione disconosciuti tramite accertamento

Con la risoluzione n. 84/E del 27 novembre 2013 l’Agenzia delle Entrate dispone che possono essere disapplicati gli effetti fiscali di una trasformazione se priva di ragioni economiche, mentre restano validi e rilevanti quelli sul piano civilistico.

Il caso. Una società presentava un interpello in merito all’interpretazione dell’art. 37-bis, D.P.R. n. 600/73 con cui la Direzione Provinciale aveva ritenuto elusiva un’operazione di ristrutturazione societaria che aveva comportato la trasformazione di una società a responsabilità limitata in società semplice. In particolare, l’Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto gli effetti fiscali di tale operazione di fatto rideterminando, tramite avviso di accertamento, il reddito imponibile ai fini IRES e IRAP ed assoggettandolo al regime tributario delle società di capitali piuttosto che a quello delle società semplici. L’istante coglieva anche l’occasione dell’interpello per chiedere se, rinunciando agli effetti della trasformazione - potesse optare per un preesistente consolidato fiscale nazionale - potesse aderire alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo - quale fosse il corretto modulo di dichiarazione da utilizzare. L’Agenzia delle Entrate, riprendendo il contenuto dell’art. 37-bis, DPR 600/73, ribadisce che in presenza di tutte le condizioni necessarie, può disporre la disapplicazione della norma regolatrice del fatto storicamente verificatosi e disapplicare, invece, una norma la cui fattispecie non si sia concretamente verificata . La condotta antielusiva e i suoi effetti. Il primo effetto della condotta antielusiva è definito in termini di inopponibilità all’Amministrazione finanziaria degli atti, fatti e negozi elusivi con una valenza esclusivamente fiscale da cui ne deriva anche il disconoscimento dei vantaggi fiscali della trasformazione che possono obbligare l’istante al pagamento delle imposte eluse, determinate al netto di quelle versate per effetto dell’operazione. Secondo il parere dell’Agenzia dell’Entrate, l’istante è comunque obbligata alla tenuta dei libri e delle scritture contabili previste ai sensi dell’art. 14, D.P.R. n. 600/73, per le imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati. Inoltre, pur rimanendo una società semplice dal punto di vista civilistico, dovrà determinare il reddito imponibile secondo le regole proprie delle società a responsabilità limitata, adottando la modulistica dichiarativa tipica delle società di capitali UNICO SC . In tale situazione l’impresa non potrà né optare per il regime del consolidato nazionale, né aderire alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, in quanto questi due regimi sono da considerarsi incompatibili per le società semplici e riservati esclusivamente alle società di capitali. Infine, nel caso in cui l’istante decidesse di procedere ad una nuova trasformazione al fine di ritornare a tutti gli effetti una società di capitali, l’operazione straordinaria sarebbe da considerarsi effettuata in neutralità fiscale, senza generare plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti e senza generare due periodi di imposta distinti nello stesso esercizio perché, di fatto, andrebbe semplicemente a ripristinare la situazione originariamente esistente. Trasformazione fuori dall’IVA. L’Ufficio conclude il proprio parere con un cenno alle imposte indirette, confermando che l’operazione è da ritenersi fuori dal campo dell’applicazione dell’IVA, per carenza del requisito soggettivo dell’imposta, ai sensi dell’art. 2 D.P.R. n. 633/72. La trasformazione dovrà quindi essere assoggettata ad imposta di registro in misura fissa e, in presenza di immobili, anche le relative imposte ipotecarie e catastali dovranno essere calcolate in misura fissa. fonte www.fiscopiù.it

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