Il verbale redatto dai vigili urbani, se estremamente approssimativo, non vale ad escludere la presunzione di colpa concorrente

Costituisce falsa applicazione dell’art. 2054, comma 2, c.c. la mancata applicazione della presunzione di colpa concorrente in caso di scontro tra veicoli, laddove il giudizio di piena ed esclusiva responsabilità cui giunge il giudicante si basi essenzialmente su di un verbale estremamente approssimativo, peraltro contraddetto dalle prove per testi, redatto dai Vigili Urbani intervenuti solo quando ormai il veicolo era stato rimosso e nel quale pertanto gli stessi affermano di non poter risalire alla dinamica del sinistro.

Con la sentenza n. 25620, depositata il 14 novembre 2013, la Terza sezione Civile della Corte di Cassazione tratta il tema del concorso nella responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli. Scontro tra veicoli. Come noto, a norma dell’art. 2054, comma 2, c.c. nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Nel caso de quo , inoltre, essendo il sinistro avvenuto in prossimità di un incrocio, mentre si effettuavano delle manovre di svolta trovano applicazione le norme di cui all’art. 154, n. 1, lett. a e b e n. 3, lett. b , d.lgs. n. 285/1992. In particolare, tale articolo nel dettare i principi generali per chiunque esegue delle manovre, dispone che i conducenti devono a assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi b segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione. Il punto n. 3, lett. b entrando nel dettaglio prevede che chi intende svoltare a destra o a sinistra deve accostarsi il più possibile all’asse della carreggiata e, qualora come nella specie, si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro dell’intersezione e a sinistra di questo salvo diversa segnalazione. I protagonisti dell’odierna vicenda, conducenti rispettivamente di un fuoristrada ed un ciclomotore, poiché violano entrambi le predette norme, devono essere ritenuti necessariamente corresponsabili nella determinazione dell’incidente, salvo poi determinarne il grado di responsabilità. Il fatto. La controversia traeva origine dalla domanda formulata dal proprietario e dal conducente di un ciclomotore, volta ad ottenere in via solidale, il risarcimento dei relativi danni dalla proprietaria e dal conducente di un fuoristrada, nonché dalla Compagnia assicurativa. Il giudizio si concludeva con il rigetto della domanda sulla base di una determinazione approssimativa del punto d’urto desunto nel verbale dai vigili urbani intervenuti dopo l’incidente e che avevano attribuito l’esclusiva responsabilità all’attore. Proposto appello, la Corte territoriale confermava il rigetto dell’originaria domanda risarcitoria. Gli attori, pertanto, proponevano ricorso per Cassazione. Il concorso nella responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli. Nella specie, gli ermellini, contrariamente a quanto asserito anche in sede di appello, evidenziano come la contravvenzione elevata al conducente del fuoristrada che intendeva voltare a sinistra, per non aver tenuto la destra non era logicamente compatibile con l’obbligo sancito dall’art. 153 b di accostarsi il più possibile all’asse della carreggiata ed in prossimità di un’intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro dell’intersezione e alla sinistra del centro stesso. Mentre la predetta contravvenzione era invece compatibile con la violazione dell’obbligo di protrarsi sulla destra parassiale verso la linea mediana della strada. Con riguardo poi al conducente della vespa, secondo i giudici di legittimità, pur avendo questi violato l’obbligo di cui all’art 154 n. 3 a e quello della moderata velocità, tuttavia, non poteva essere ritenuto responsabile esclusivo nella determinazione dell’incidente in quanto a ciò ostava la contravvenzione a carico del conducente del fuoristrada e la circostanza che i Vigili Urbani, peraltro intervenuti sul luogo dell’incidente successivamente alla rimozione dei veicoli, non avevano compiuto alcun accertamento preciso circa l’individuazione del punto della carreggiata in cui sarebbe avvenuto l’urto tra i veicoli. Concludendo. Pertanto, sulla scorta di quanto innanzi si può affermare che quando vi è un’incidenza causale della condotta colposa nella determinazione del sinistro tenuta dai conducenti dei mezzi coinvolti vi sarà sempre la presunzione di corresponsabilità sancita dall’art 2054 c.c.

Corte di Cassazione , sez. III Civile, sentenza 29 maggio - 14 novembre 2013 n. 25620 Presidente Berruti – Relatore Chiarini Svolgimento del processo Con sentenza dell'8 maggio 2007 la Corte di appello di Roma, premesso che con citazione del 31 maggio 1999 M.G. e M. avevano convenuto dinanzi al Tribunale di Roma Mu.Ma.As. , A R. e la s.p.a. La Fondiaria assicurazioni chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni derivati dal sinistro occorso a G M. il omissis , allorché, al momento di svoltare sulla sua destra alla guida del ciclomotore Piaggio Vespa, di proprietà di suo padre M.M. , veniva investito dalla Jeep Cherokee condotta da A R. , di proprietà di Mu.As. , e che il Tribunale, basandosi sul presumibile punto d' urto desunto dal rapporto dei Vigili Urbani intervenuti dopo l’incidente, aveva attribuito l’esclusiva responsabilità al M. , ha rigettato l’appello sulle seguenti considerazioni 1 dalle tracce di frenata dell'auto, rilevate sul manto stradale mt. 5,90 - era evidente la moderata velocità del conducente dell'auto, sì che era da ritenere che lo scontro con la vespa fosse avvenuto a causa dell'eccessiva velocità del M. , che di conseguenza aveva allargato troppo alla sua sinistra, sconfinando nell'opposta corsia da cui perveniva il fuoristrada, da ritenere nella sua corsia, pur avuto riguardo alla sua sagoma, ed ancorché i vigili gli avessero contestato la violazione dell'articolo 143 codice della strada per non aver il conducente di esso tenuto strettamente la destra, contravvenzione spiegata tuttavia dal R. per essersi accinto a svoltare a sinistra, sì che si era dovuto collocare al centro della strada 2 perciò era superata la presunzione di corresponsabilità. Ricorrono per cassazione M.G. e M. . Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1.- Pregiudizialità logica va riconosciuta al secondo motivo con il quale i ricorrenti deducono Falsa applicazione dell'articolo 2054 c.c. in relazione all'articolo 360 n. 3 c.p.c. e concludono con il seguente quesito di diritto Costituisce falsa applicazione dell'articolo 2054, secondo comma, c.c. la mancata applicazione della presunzione di colpa concorrente in caso di scontro tra veicoli, laddove il giudizio di piena ed esclusiva responsabilità cui giunge il giudicante si basi essenzialmente su di un verbale estremamente approssimativo, peraltro contraddetto dalle prove per testi, redatto dai VV.UU. intervenuti solo quando ormai un veicolo era stato rimosso e nel quale pertanto gli stessi affermano di non poter risalire alla dinamica del sinistro? . Il motivo è fondato. Ed infatti, a norma dell’articolo 154.1 D.Lgs. del 1992 n. 285 - cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre - I conducenti che intendono eseguire una manovra - nella specie per voltare a sinistra - devono a assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi b segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione . Quindi, stabilite queste norme generali per chiunque esegue delle manovre, il medesimo articolo 154 3.- b , prosegue colui che intende svoltare a sinistra deve altresì accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza articolo 154 3.- b . Nella specie, attesa anche la diversa sagoma dei veicoli - una vespa ed un fuoristrada - poiché lo scontro tra di essi è avvenuto mentre effettuavano rispettivamente la manovra di svolta a destra e a sinistra, la contravvenzione elevata al R. , che intendeva svoltare a sinistra, per non aver tenuto la destra, non è logicamente compatibile con l’obbligo previsto dal precitato articolo 154, 3.- b , per colui che intende voltare a sinistra, di abbandonare la destra rigorosa, ed è invece compatibile con la violazione dell'obbligo di costui di portarsi sulla destra parassiale verso la linea mediana della strada, senza imboccare contromano la strada a sinistra in cui intendeva svoltare. Quanto poi al M. , conducente della vespa, considerato che era obbligato alle medesime norme di cui al precitato articolo 154.1.- lett. lettere a e b , ed altresì, dovendo svoltare a destra, a tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata - - articolo 154 - 3.a - dall'avvenuto scontro i giudici di merito hanno ritenuto violato questo obbligo e quello della moderata velocità. Pertanto, pur avendo correttamente ritenuto dalle tracce di frenata dell'auto, che la velocità tenuta dal R. era adeguata al luogo, non avendo però potuto accertare il punto della carreggiata in cui è avvenuto l’urto tra i due veicoli - essendo tra l’altro stata rimossa la jeep dopo l’incidente e prima dell'arrivo dei vigili urbani - non potevano perciò, senza attribuire incidenza alcuna sulla dinamica del sinistro alla violazione dell'articolo 143 del codice della strada da parte del R. , ritenere esclusivo responsabile dell'incidente il M. , perché in tal modo è stata violata la presunzione di corresponsabilità sancita dall'articolo 2054 secondo comma cod. civ. proprio nel caso in cui non è possibile accertare l’incidenza causale concreta delle rispettive condotte colpose nella determinazione dell'incidente. L'accoglimento di questo motivo determina l’assorbimento del primo e del terzo motivo con i quali i ricorrenti deducono Violazione dell'articolo 115 e 116 c.p.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c. n. 3 , e Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia ai sensi dell'articolo 360 n. 5 c.p.c. . Pertanto va accolto il primo motivo, va cassata la sentenza impugnata e la causa va rinviata per nuovo esame di merito onde applicare il principio surrichiamato, ovvero accertare in concreto la misura del concorso causale di ciascun conducente nella determinazione del sinistro tenendo conto della violazione dell'articolo 143 del codice della strada da parte del R Il giudice del rinvio provvederà altresì a liquidare le spese, anche del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Roma, in altra composizione.