Sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale Forense è stato pubblicato, nella giornata di martedì 28 ottobre 2014, il regolamento numero 6/2014 che prevede le nuove modalità per la formazione continua per gli avvocati. 60 crediti da conseguire in 3 anni, introduzione di un Attestato, e sanzioni disciplinari per chi non adempie all’obbligo formativo questi sono alcuni degli elementi più importanti del regolamento.
Nuove modalità per la formazione continua. E’ stato pubblicato oggi, sul sito istituzionale del CNF, il regolamento numero 6/2014 in vigore dal 1° gennaio 2015 , che disciplina le nuove modalità per la formazione continua, in attuazione dell’articolo 11 l. numero 247/2012 ordinamento forense . «Formazione e aggiornamento sono queste le due fondamentali modalità che l’avvocato, in libertà, potrà seguire per adempiere all’obbligo - deontologico e ora anche legislativo - della formazione continua». Inoltre, sottolinea il comunicato del CNF, «le nuove modalità sono ispirate all’obiettivo di promuovere l’adempimento di tale obbligo da parte degli avvocati nella maniera più proficua e utile per le specifiche necessità di ciascuno e per assicurare, tramite il principio di competenza, la migliore tutela ai diritti dei cittadini». Le varie scadenze. Il periodo di valutazione dell’obbligo formativo sarà di 3 anni, in cui i professionisti dovranno accumulare 60 crediti formativi almeno 15 all’anno , di cui 9 da dedicare a ordinamento, previdenza o deontologia forense. Sarà possibile anche la formazione a distanza, ma solo fino al 40% dei crediti del triennio. Il tempo inizierà a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’albo o all’elenco dei tirocinanti con patrocinio. Possibile l’esonero per alcuni casi di impedimento, tassativamente indicati dal regolamento, fino a quando questi sussisteranno. Introdotto il “diploma”. Viene introdotto anche l’Attestato di formazione continua, che verrà rilasciato dal Consiglio dell’Ordine, su domanda dell’iscritto, il quale dovrà provare l’adempimento dell’obbligo formativo, e previa verifica dell’effettività dell’adempimento. Con questo Attestato in mano, si avrà un titolo per l’iscrizione o il suo mantenimento negli elenchi previsti da norme specifiche, da convenzioni, o dai Consigli dell’Ordine su richiesta degli Enti pubblici, per accettare la candidatura in merito alla nomina di incarichi o di commissario d’esame e, infine, per ammettere dei tirocinanti alla frequenza del proprio studio. Attenzione a non studiare il mancato adempimento dell’obbligo formativo costituirà un illecito disciplinare. Compiti non solo per gli avvocati. Viene regolamentata la procedura di accreditamento degli eventi formativi, organizzabili da enti pubblici e privati, da parte del CNF e dei Consigli dell’Ordine, i quali a loro volta avranno un compito entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno rendere noto il piano dell’offerta formativa.
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