Cosa non va nella nuova bozza ministeriale sui parametri forensi?

Ho letto la nuova bozza ministeriale di regolamento ai sensi dell'art. 13, comma 6, legge 31 dicembre 2012 n. 247 - Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati inviata al CNF e al Consiglio di Stato dopo aver letto la proposta a suo tempo troppo inviata al Ministero dal CNF, ma, siccome mi è venuto subito il nervoso, terminata la lettura, l'ho messa da parte.

Il 9 ottobre u.s. mi è poi arrivata la newsletter n. 166 del CNF con i primi raffronti del suo ufficio studi e allora la rabbia mi è ritornata e ho deciso di sfogarla scrivendoci su. Siccome non so da dove iniziare, essendo diverse le cose che non mi piacciono nella bozza ministeriale, e che non condivido nell’impostazione delle tabelle predisposte dall'ufficio studi del CNF e nel silenzio che ne è seguito, incomincerò dall'inizio. La falsa partenza. La relazione illustrativa ministeriale alla bozza di decreto sostiene in premessa che il d.m. 140/2012 il mai troppo vituperato decreto parametri dal momento dell’entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012 n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense non sarebbe più applicabile per determinare i compensi degli avvocati. Alzi la mano chi l’ha mai pensato? Nessuno? per forza, l’affermazione è destituita di ogni fondamento posto che la predetta legge lungi dal prevedere un’abrogazione del d.m. 140/2012 ne rimanda art. 13, comma 6 la riforma a emanandi regolamenti ministeriali ai sensi dell’articolo 1, comma 3. Il che vuol dire che finchè tali regolamenti e dunque anche la bozza dei nuovi parametri in esame non saranno approvati l’odioso d.m. 140/2012 è da considerarsi ancora, ahimè, vigente. Partiamo bene! Le frasi sibilline. Varrebbe la pena di aprire un concorso a premi riservato agli avvocati sponsorizzato dalla nostra Cassa forense per indovinare il significato degli ultimi due paragrafi della premessa della relazione ministeriale alla bozza di regolamento. Cosa vuol dire La legge citata, tuttavia, mentre da un lato rimane coerente con il sistema introdotto dall'art. 9 DL 1/2012, laddove subordina il ricorso ai parametri alla mancanza di accordo tra le parti che è, e deve rimanere, il criterio principale di determinazione del compenso al professionista, una volta venuto meno il sistema tariffario , dall'altro se ne discosta sensibilmente laddove il ricorso ai parametri non è più limitato ai casi di liquidazione del compenso da parte di un organo giurisdizionale, ma è previsto anche in altri casi quando il compenso non è stato determinato in forma scritta in ogni caso di mancanza di accordo nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi per prestazioni officiose previste dalla legge. Il parametro, quindi, non è più destinato solo a soggetti qualificati, ma è indirizzato anche al soggetto fruitore della prestazione e dei servizi legali relazione illustrativa alla proposta CNF ? Con tale oscuro passaggio che richiama, in parte, l’art. 13, comma 6, della legge di riforma forense si è forse inteso prevedere che, a differenza dei vecchi parametri, quelli della bozza non sono solamente rivolti ai giudici per provvedere alla liquidazione giudiziale del compensi, ove manchi un contratto col cliente che lo predetermini, ma costituiscono ora gli indici cui l'avvocato può fare comunque riferimento anche in assenza di contratto per quantificare le sue spettanze e magari ottenere anche un decreto ingiuntivo in suo favore ex art. 633 n. 2 e 636 c.p.c.? Si è insomma voluto sconfessare quanto sostenuto dal tribunale di Verona decreto 25 settembre 2013 su www.ilcaso.it e prima ancora ipotizzato dal sottoscritto Decreti ingiuntivi in favore degli avvocati? per ora No, grazie! consultabile su http //www.dirittoegiustizia.it/news/23/0000055519/Decreti_ingiuntivi_in_favore_degli_avvocati_No_grazie.html ? Anche l'ultimo inciso del paragrafo della relazione ministeriale denominato La proposta del CNF parrebbe indirizzare in tal senso Infine, come già ricordato, il paramento non è più destinato solo a soggetti qualificati, ma anche al soggetto fruitore della prestazione e dei servizi legali di qui la necessità imposta dall’art. 13 comma 7 della legge 249/2012 di porre il destinatario nelle condizioni di poter fare agevolmente una valutazione economica costi/benefici della azione legale che intende intraprendere. Ancorché, sul punto, non si possa non rilevare che l'articolato proposto dal CNF che si è comunque ritenuto di recepire anche sotto questo aspetto in molte norme faccia riferimento al giudice e utilizzi il verbo liquidare , con ciò denunciando che il destinatario privilegiato del regolamento è ritenuto essere l'organo giurisdizionale . ma francamente, in attesa dell'apertura del concorso a premi, che potrebbe stimolare la riflessione, lascio, per ora, ad altri l'ardua sentenza. Gli articoli 4, comma 1, e 12, comma 1 della bozza di decreto ministeriale prevedono che ai fini rispettivamente della liquidazione del compenso per l’attività giudiziaria civile, amministrativa e tributaria e di quella stragiudiziale si debba tener conto, oltre che delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, anche delle condizioni soggettive del cliente. Anche per la materia penale art. 12, comma 1 è prevista una disposizione simile ancorchè il riferimento testuale sia all'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente . Non è chiaro cosa intenda il Ministero con condizioni soggettive del cliente perché la relazione di accompagnamento non fornisce alcuna delucidazione in merito. Se dobbiamo ritenere sinonimi i termini condizioni soggettive del cliente indicato nella materia civile e stragiudiziale con quello condizioni finanziarie valevole per la materia penale, l’inciso sarebbe davvero stravagante. Non si vede infatti per quale motivo parametrare il compenso spettante all’avvocato alle condizioni economiche del cliente. Siccome poi temo che un tale riferimento potrà essere utilizzato solo per diminuire i compensi liquidandi, ma non certo per aumentarli ove i clienti siano particolarmente benestanti con tutte le incognite sui parametri di un tale benessere , la previsione non può essere giudicata favorevolmente. Se lo Stato vuole fare assistenza alla luce della delicata congiuntura economica che sta attraversando l’Italia penso debba e possa farlo prescindendo dal calmieramento già drasticamente operato, oltretutto con effetto retroattivo, col d.m. 140/2012 delle parcelle degli avvocati. Delle due dunque l’una, o il cliente ha diritto ad essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con il già previsto dimezzamento dei compensi dell’avvocato civilista e di regola del solo 30% di quello penalista , oppure no, ed il tal caso ogni valutazione sulle sue condizioni soggettive appare del tutto ingiustificata. Volete sapere qual è il colmo? Il Ministero con tali previsioni si è uniformato esattamente a quanto inserito nella proposta di nuovi parametri del CNF artt. 5 materia civile, 2 materia penale, 3 stragiudiziale , che pure nella sua relazione nulla chiariva in proposito. Tafazzi? Le spese generali. Come tutti sanno il d.m. 140/2012 non prevede più le c.d. spese generali che nelle abrogate tariffe artt. 14 tabella A, 8 tabella B, 12 tabella C del d.m. 127/2004 erano state fissate nella misura del 12,5% sull’importo degli onorari e dei diritti. Ancor prima dell'approvazione della legge di riforma dell'ordinamento della professione forense il c.d. decreto Severino correttivo dei parametri abortito dal Ministero per sua, presunta, sopravvenuta inopportunità dopo l’approvazione della nuova legge forense prevedeva art. 1, comma 2, d.m. 140/2012 una loro reintroduzione nella misura compresa tra il 10 e il 20%. Il Consiglio di Stato si era già pronunciato su tale bozza di decreto correttivo rilevando come la modifica proposta cozzasse col concetto di compenso omnicomprensivo previsto dall’art. 9, comma 4, penultimo periodo, del d.l. 1/2012 convertito nella l. 24 marzo 2012, n. 27 in base al quale la misura del compenso deve essere pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Non riteneva pertanto coerente con la richiamata norma primaria introdurre il rimborso delle spese forfettarie, che si aggiungono a quelle documentate, considerato anche che le spese relative alla gestione complessiva dello studio professionale, richiamate dall’Amministrazione nella relazione, devono ritenersi già incluse nel compenso e prese in considerazione ai fini della liquidazione dello stesso. Vieppiù in quanto la segnalata criticità si aggraverebbe con la proposta modifica, introducendo un livello di spese forfettarie in misura peraltro rilevante di regola, tra il 10 e il 20 % del corrispettivo . La legge di riforma dell’ordinamento della professione forense nel suo articolo 13, comma 10, ha però in seguito stabilito che Oltre al compenso per la prestazione professionale, all’avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell’interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive. Nella proposta inviata dal CNF al Ministero le spese generali non erano state previste anche perché essa era quella predisposta a giugno 2012, sei mesi prima dell’approvazione della legge forense Il Ministero nella sua bozza art. 2 prevede nuovamente che esse debbano essere liquidate in una percentuale tra il 10 e il 20% del compenso della prestazione. Vedremo se il Consiglio di Stato cambierà idea sul punto prendendo atto dell’indicata sopravvenuta loro espressa reintroduzione ad opera della nuova legge professionale. Deve tuttavia rilevarsi che siccome le spese generali sono quelle che il professionista affronta tipicamente per la gestione complessiva dello studio professionale oneri locatizi, spese condominiali, ecc e che, per loro natura, non dovevano essere documentate e non potevano essere precisamente imputate alla singola pratica del cliente, aver previsto una forbice espone a evidenti problemi di liquidazione. Quali potranno essere i criteri in base ai quali il giudice deciderà quale percentuale riconoscere al povero adesso l'aggettivo si impone per quasi tutti i colleghi avvocato? La città ed il quartiere in cui si trova lo studio dell’avocato? Il suo pregio? La sua ampiezza? I costi che lo stesso comporta? Dovrà motivare la sua decisione sul punto? Mi sia consentito solo dire che volendo semplificare il sistema di determinazione dei compensi degli avvocati le spese generali giustificabili né più, né meno che la voce coperto nel conto dei ristoranti , se essi fossero stati stabiliti in misura equa, potevano forse costituire le prime sacrificabili. Ho scritto se Il gratuito patrocinio. Nella materia penale la prevista riduzione del 50% di cui all'art. 9 del d.m. 140/2012 per le prestazioni in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato è stata portata di regola al 30% art. 12, comma 2, secondo periodo in considerazione della specificità della attività di difesa in un ambito che investe la tutela di diritti fondamentali, costituzionalmente garantiti, quali la libertà e la dignità della persona . Un giorno capirò per quale motivo la materia civile sia considerata figlia di un dio minore e per essa, quando si verta in tema di gratuito patrocinio, debba invece ancora valere la falcidia del 50% sui valori medi pur attenendo anch’essa a diritti fondamentali, costituzionalmente garantiti, quali la famiglia, la proprietà, la libertà d’iniziativa economica e di associazione, la dignità della persona, ecc Per non parlare del fatto che il diritto penale non prevede solo limiti alla libertà e alla dignità della persona prevedendo anche pene solo pecuniarie. La drammatica decurtazione dei compensi. Last but not least . L’ufficio studi del CNF si è premurato di predisporre alcune tabelle sinottiche che evidenzierebbero le variazioni percentuali tra i compensi astrattamente liquidabili all’avvocato per determinate attività secondo il d.m. 140/12, il c.d. decreto correttivo Severino mai approvato e la bozza del decreto in esame c.d. bozza Cancellieri , aggiungendo poi altre colonne per i confronti tra il primo e il terzo e tra il secondo e il terzo. Le variazioni previste dalla nuova bozza di decreto Cancellieri rispetto al d.m. parametri vigente unico confronto che abbia un senso salvi i casi di valori negativi per i giudizi avanti l’Ufficio del giudice di pace del valore di 500 euro -71% , per le procedure esecutive immobiliari del valore di euro 5000,00 e 50000,00 rispettivamente -8,6% e -20,6% e 100000,00 -20,7% e per quelli innanzi alla Corte di cassazione e alle giurisdizioni superiori del valore di 5000 e 100000 euro rispettivamente -11,9% e -1,8% e qualche altre ipotesi per alcuni valori in tema di precetti e procedimenti monitori sono tutte moderatamente positive fino ad arrivare al fantasmagorico, eccezionale, aumento previsto per i procedimenti monitori di valore superiore a 500000,00 euro di un + 946,3%. Unicità che, anche per i valori previsti, costituisce praticamente un miraggio nella professione di tutti i giorni. Manca tuttavia un confronto con i valori indicati dallo stesso CNF nella proposta inviata al Ministero di nuovi parametri in base a quanto previsto dalla nuova legge sull’ordinamento forense, che era forse l’unico confronto utile per poter verificare quanto il Ministero abbia tenuto in considerazione la proposta dell’Organismo di rappresentanza istituzionale dell’avvocatura CNF . Incuriosito dal fatto che mancasse proprio quel raffronto ho provato a farlo io dotandomi di una semplice calcolatrice e rispolverando alcune nozioni sulle proporzioni matematiche. Rimanendo nell’ambito d’attività degli avvocati comuni , ossia la maggior parte di coloro che sono iscritti all’albo e che non abbiamo mai fatto il ministro della giustizia, ho quindi confrontato il compenso medio dovuto per alcuni procedimenti, per i rispettivi scaglioni minimi e massimi, in base alla bozza del CNF e a quella del Ministero. Per avere risultati uniformi ho distinto le variazioni per gli scaglioni originariamente previsti dal CNF, anche ove essi siano stati unificati nella bozza del Ministero, come ad es. per i precetti e i proc. monitori che hanno il primo scaglione che va da 0 a 5200 euro mentre per il CNF esso era preceduto da quello che andava da 0 a 1100 euro ho accorpato le fasi, come ad es. nel procedimento monitorio che ha un’unica fase nel progetto del Ministero , nei giudizi di merito per i quali il Ministero non ha ritenuto di poter accogliere la proposta di introdurre come quella post-decisione e nelle esecuzioni per le quali il Ministero non ha previsto di introdurre un’autonoma fase conclusiva . Ho capito perché l’ufficio studi del CNF non ha inserito nel suo prospetto tale ulteriore colonna di raffronto i risultati sono impietosi e si commentano da sé nella tabella seguente essendo praticamente tutti di valore ampiamente, e sottolineo ampiamente, negativo GDP TRIB. C. ORDIN. TRIB. D.I. C. APP. PRECETTO ES. IMMOB. ES. MOB. Scaglione iniziale CNF. --- --- -28,57% --- +35% --- --- Scaglione iniziale Min. -51,51% - 104,76% -166,66% -134,37% -196,29% -41,50% -66,6% Scaglione finale -48,24% -48,17% -48,14% -48,22% -288,88% -39,07% -71,18% Senza parole. Purtroppo, poi, il risultato negativo può considerarsi addirittura solo parziale. Il Ministero, infatti, come accennato, non ha accolto la proposta del CNF di introdurre nei procedimenti giudiziari di cognizione e nei procedimenti esecutivi le rispettive autonome fasi post-decisione che avrebbe dovuto ricomprendere ogni attività successiva al deposito della decisione, dalla comunicazione del dispositivo all’esame della sentenza sino alla notifica della stessa, fatta eccezione per la predisposizione del precetto e conclusiva , il cui relativo compenso non ho quindi conteggiato per calcolare le orrende decurtazioni di sui sopra. Se l’avessi fatto i risultati sarebbero stati ancora peggiori. Non ho nemmeno considerato che in base all’art. 4, comma 1, nella materia civile il giudice può aumentare i valori medi dei parametri, di regola, fino all’80 per cento, o diminuirli fino al 50 per cento come nella materia penale e stragiudiziale artt. 12, comma 1 e 19 o, per la sola fase istruttoria, sempre di regola, aumentarli fino al 100 per cento o diminuirli fino al 70 per cento . Il che costituisce una bella incognita che potrebbe riservare sorprese in pejus non essendo nemmeno previsto che sul punto il giudice debba motivare, così com’era invece previsto nella bozza del CNF che, tra l’altro, limitava artt. 5 materia civile, 2 materia penale, 3 stragiudiziale la percentuale unica di aumento o diminuzione al 30 per cento. Non mi sono poi avventurato a verificare quanto incida la soppressione/accorpamento nella bozza ministeriale di numerose tabelle che passano da 37 a 26 presenti invece in quella del CNF, confrontando i relativi compensi. Magari potrebbe ora rimediare a tutto ciò l’ufficio studi. Io non lo farò, mi è già tornata la rabbia e questa volta spero anche che sia contagiosa visto l’approssimarsi della scadenza del 28 ottobre p.v. per far pervenire al CNF eventuali osservazioni allo schema di decreto ministeriale di definizione dei parametri forensi in vista del parere che il CNF dovrà formulare al Ministero e che sarà inviato per conoscenza al Consiglio di Stato, come comunicato con la circolare CNF del 22-C-2013, pubblicata venerdì 18 ottobre.