Aggiornamento Docfa rendite dell’immobile: l’errore del contribuente non consente il diritto al rimborso

Le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia a decorrere dall’anno successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali se il contribuente si avvale della procedura Docfa e commette un errore che incide sulla rendita catastale non si ha diritto al rimborso della maggiore imposta già versata.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20463, del 28 agosto 2017, nel respingere il ricorso di una società, ha affermato che nel caso in cui un contribuente commetta un errore nella cd. procedura DocFa, che incide sulla rendita catastale, non ha diritto ad ottenere il rimborso delle imposte già versate. La fattispecie. Nel caso in esame una società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR, con la quale è stato rigettato l'appello proposto dal contribuente, confermando la legittimità del diniego di rimborso di ICI per gli anni dal 2007 al 2011. Nel ricorso in Cassazione, la società prospetta la violazione dell'art. 18, comma 3, legge n. 388/2000 e dell’art. 74, legge n. 342/2000, deducendo che la retrodatazione della rettifica della rendita, sollecitata attraverso la procedura Docfa, dipendeva da un errore di fatto che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, giustifica pienamente la retrodatazione della rendita e, conseguentemente, il diritto al rimborso del tributo corrisposto sulla base della rendita determinata in modo erroneo. La procedura Docfa. Come specificato sul sito dell’Agenzia delle Entrate , l'edificazione di nuovi immobili e la variazione nello stato di quelli già esistenti, nel caso in cui influisca sul classamento o sulla consistenza dell’unità immobiliare ad esempio per fusione o frazionamento, cambio di destinazione, nuova distribuzione degli spazi interni, ecc. devono essere dichiarate in catasto. La dichiarazione, a carico degli intestatari dell’immobile, avviene con la presentazione all’Agenzia di un atto di aggiornamento predisposto da un professionista tecnico abilitato architetto, ingegnere, dottore agronomo e forestale, geometra, perito edile, perito agrario limitatamente ai fabbricati rurali, agrotecnico . Anche i possessori, in caso di inerzia dei titolari dei diritti reali ad esempio espropri, cause per usucapione, mancanza di eredi possono presentare la dichiarazione DocFa, nei soli casi di prima iscrizione in catasto dei beni immobili. In base alla normativa vigente, la presentazione degli atti di aggiornamento del Catasto dei Fabbricati prevede il versamento dei tributi speciali catastali. Il termine di presentazione delle dichiarazioni al catasto è fissato in 30 giorni dal momento in cui i fabbricati sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati o comunque decorrenti dalla data di ultimazione della variazione nello stato per le unità immobiliari già censite. I professionisti possono utilizzare il software Docfa - Documenti catasto fabbricati - scaricabile gratuitamente dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, per compilare il modello di dichiarazione della proprietà immobiliare urbana per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione accatastamento delle variazioni dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari urbane censite delle unità afferenti edificate su area urbana, in sopraelevazione o su aree di corte dei beni immobili non produttivi di reddito urbano, ivi compresi i beni comuni, e relative variazioni. Dal 1° giugno 2015 è obbligatorio l'uso delle procedure telematiche per la trasmissione degli atti tecnici di aggiornamento catastale Provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’11 marzo 2015 . Piattaforma Sister. I professionisti devono presentare il documento per via telematica tramite la piattaforma Sister, che prevede l’abilitazione al servizio presentazione documenti. In caso di irregolare funzionamento del servizio telematico, i documenti su supporto informatico potranno essere presentati presso l’Ufficio Provinciale competente per territorio, anche su appuntamento, che in alcuni Uffici può essere prenotato online da tutti i professionisti e correntemente dai soli professionisti dipendenti pubblici. L’Agenzia effettua i controlli di accettazione ai fini della registrazione in banca dati del documento di aggiornamento e attiva successivamente eventuali controlli di merito. Se questi ultimi conducono a rettifiche d’Ufficio, le stesse sono iscritte in banca dati e poi notificate ai soggetti intestatari. L’analisi della Cassazione. Per i giudici di legittimità il ricorso va rigettato, laddove si consideri che i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali le variazioni della rendita catastale hanno efficacia a decorrere dall'anno successivo alla data in cui sono annotate negli atti catastali non si applicano quando si tratti di modifiche dovute a correzioni di errori materiali di fatto, anche se sollecitate all'ufficio dal contribuente e non possono trovare applicazione al caso di specie, riferendosi tale indirizzo al caso in cui tale errore di fatto sia compiuto dall'ufficio e risulti evidente e incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio, invece nel caso di specie risulta che il preteso errore che ha originato il procedimento Docfa di rettifica della rendita catastale sarebbe stato commesso dal contribuente. Per tale motivo il ricorso va conseguentemente rigettato con il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 26 aprile – 28 agosto 2017, n. 20463 Presidente Iacobellis – Relatore Conti Fatti e motivi della decisione Rilevato che la società A. due monti di M.F. & amp C. s.n.comma ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Abruzzo indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato l'appello proposto dalla contribuente, confermando la legittimità del diniego di rimborso di ICI per gli anni dal 2007 al 2011 Rilevato che nessuna difesa ha depositato il Comune di Ateleta Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata Considerato che con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione dell'art. 18 comma 3 l. n. 388/2000 e dell'art. 74 l. n. 342/2000, deducendo che la retrodatazione della rettifica della rendita, sollecitata attraverso la procedura DOCFA, dipendeva da un errore di fatto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, giustifica pienamente la retrodatazione della rendita e, conseguentemente, il diritto al rimborso del tributo corrisposto sulla base della rendita determinata in modo erroneo Considerato che il motivo va rigettato, ove si consideri che i principi affermati da questa Corte - secondo i quali le variazioni della rendita catastale hanno efficacia a decorrere dall'anno successivo alla data in cui sono annotate negli atti catastali non si applicano quando si tratti di modifiche dovute a correzioni di errori materiali di fatto, anche se sollecitate all'ufficio dal contribuente 18023/2004 Cass. n. 15560/2009, Cass. n. 25328/2010 non possono trovare applicazione al caso di specie, riferendosi tale indirizzo al caso in cui tale errore di fatto sia compiuto dall'ufficio e risulti evidente e incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio - cfr. Cass. n. 3168/2015, invece nel caso di specie risultando che il preteso errore che ha originato il procedimento DOCFA di rettifica della rendita catastale sarebbe stato commesso dai contribuenti Considerato che il ricorso va conseguentemente rigettato, dandosi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del dPR n. 115/2002 per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del dPR n. 115/2002 per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.