Con la pubblicazione delle FAQ, il Garante Privacy ha fornito indicazioni operative per chiarire a soggetti privati e pubblici le modalità di fruizione della definizione agevolata dei procedimenti sanzionatori pendenti prevista dal d.lgs. numero 101/2018. L’istituto permette ai contravventori, cui siano stati notificati gli estremi della violazione o l’atto di contestazione immediata prima del 25 maggio 2018, di definire il procedimento mediante il pagamento di una somma pari a due quinti del minimo edittale previsto per la sanzione.
Allo scopo di fornire indicazioni operative in tema di definizione agevolata dei procedimenti sanzionatori pendenti, possibilità introdotta dal d.lgs. numero 101/2018, il Garante Privacy ha pubblicato oggi sul proprio sito istituzionale delle FAQ che spiegano a soggetti pubblici e privati come esercitare tale facoltà. Indicazioni. Il d.lgs. numero 101/2018, di adeguamento del codice privacy al Regolamento UE 2016/679, prevede infatti la possibilità, a partire dal 19 settembre, di definire i procedimenti sanzionatori pendenti mediante il pagamento – entro il 18 dicembre 2018 - di una somma pari a due quinti del minimo edittale stabilito per la sanzione. Possono usufruire di tale procedura quanti abbiamo ricevuto entro il 25 maggio 2018, data di piena applicazione del Regolamento UE, l’atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l’atto di contestazione relativamente ai procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli articolo 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2, 33 e 162, comma 2-bis, del codice. Tra le istruzioni fornite dal Garante, vengono specificare le modalità di pagamento, l’importo ridotto per ciascuna violazione commessa ed i casi di esclusione dalle agevolazioni.