Il divieto del regolamento condominiale può sempre limitare l’attività di bed and breakfast o affittacamere?

Nel caso di specie si contestata l’attività di b& amp b o affittanza breve di una condomina, secondo il Tribunale di Milano la locazione di parte di una singola unità di proprietà non può essere dichiarata attività illegittima perché contraria al regolamento condominiale, il quale vieta espressamente solo l’esercizio di affittacamere, locanda, pensione od albergo.

Il Tribunale di Milano con ordinanza dell’8 maggio 2018 si è espresso sull’istanza di un condominio volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità dell’attività di “bed and breakfast o affittanza breve” della convenuta per contrarietà al regolamento condominiale con conseguente obbligo di cessazione di detta attività. Interpretazione delle clausole regolamentari. I Giudici di merito hanno ritenuto infondata la domanda del condominio. In primo luogo, osserva il Tribunale, deve essere confermata la natura contrattuale del regolamento condominiale, il quale vieta espressamente di destinare le singole unità di proprietà esclusiva all’esercizio «di affittacamere, locanda, pensione od albergo». Ciononostante nel caso di specie, da quanto emerge dagli atti allegati e da un attento esame dei verbali dell’assemblea, è necessario valutare «se il regolamento vieti o meno la locazione di breve ed anche di brevissima durata». Per risolvere la questione il Tribunale ha ribadito il principio secondo cui «le clausole regolamentari che pongono limiti al diritto di proprietà del singolo condomino debbono essere interpretate con grande rigore dovendo risultare, ogni eventuale limite, quanto più possibile esplicito». Locazione di parte di una singola unità. Continuano i Giudici evidenziando che il regolamento di condominio vieta la destinazione delle unità a pubblico esercizio con finalità recettizia senza incidenza sulla durata delle locazione e sulle modalità di ricerca e reperimento di conduttori. Tutto ciò premesso locanda, pensione o albergo non rientrano nella destinazione contestata attribuita all’unità della parte resistente. Per l’affittacamere, invece, il divieto è «evidentemente riferito allo locazione di parte di una singola unità e, non già, come nella fattispecie, della singola unità nella sua interezza». Altrimenti si dovrebbe ritenere che il regolamento condominiale vieti qualsiasi tipo di locazione. In conclusione il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso con condanna del condominio al pagamento delle spese di lite.

Tribunale di Milano, sez. XIII Civile, ordinanza 8 maggio 2018 Giudice Folci Fatto e diritto Il Milano conviene in giudizio la sig.ra al fine di far accertare e dichiarare l'attività di bed and breakfast o affittanza breve illegittima per contrarietà all'articolo 13 del Regolamento condominiale, con conseguente cessazione dell'attività. Si costituisce la convenuta chiedendo il rigetto della domanda attorea. La domanda del condomino ricorrente è infondata e va, dunque, rigettata. Pagina 2 Il regolamento di condominio, la cui natura contrattuale non è in discussione, vieta espressamente, per quanto qui interessa, di destinare le singole unità di proprietà esclusiva, all'esercizio di affittacamere, locanda, pensione od albergo. Nel caso che ci occupa, per quanto allegato e dimostrato ed anche ad un attento esame dei verbali d'assemblea e dello scambio di corrispondenza prodotti, occorre valutare se il regolamento condominiale vieti o meno la locazione di breve ed anche di brevissima durata. La risposta non può che essere negativa tenuto conto del principio, pacifico, secondo il quale le clausole regolamentari che pongono limiti al diritto di proprietà del singolo condomino debbono essere interpretate con grande rigore dovendo risultare, ogni eventuale limite, quanto più possibile esplicito. Ebbene, anche riportato all'attualità e all'evoluzione del mercato immobiliare che non poteva certamente ipotizzarsi all'atto della sua formazione, è inevitabile concludere che il regolamento di condominio vieti la destinazione delle singole unità a pubblico esercizio con finalità ricettiva con nessuna incidenza sulla locazione, sulla durata della locazione e sulle modalità di ricerca e reperimento di eventuali conduttori. Locanda, pensione od albergo certamente non rientrano nella contestata destinazione attribuita all'unità di parte resistente. Quanto ad affittacamere il divieto è evidentemente riferito alla locazione di parte di una singola unità e, non già, come nella fattispecie, della singola unità nella sua interezza. Così non fosse, si dovrebbe necessariamente concludere per il divieto tout court della locazione ovvero, quantomeno, della locazione ad uso transitorio il che non è nemmeno messo in discussione. Per questi motivi il ricorso non può essere accolto Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo Rigetta il ricorso P.Q.M. Condanna il Milano a rifondere a le spese di lite che liquida in € 3.200,00 per compensi ed € 180.00 per spese, oltre accessori di legge.