""Confederazione” politica, ""nazioni"" autonome e... trasferimento di denaro

In materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, la tutela dei terzi di buona fede, estranei all'illecito, impone tanto l'accertamento oggettivo del conseguimento di una utilità dal reato, quanto la verifica soggettiva della conoscenza o conoscibilità delle condotte fraudolente dell'agente, da parte del terzo.

E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza numero 28436/18, depositata il 20 giugno. Il caso. Il Tribunale competente condannava il legale rappresentante, il tesoriere e i componenti del comitato di controllo contabile della Lega Nord per l'indipendenza per la Padania, per l'illecito di cui all'articolo 640-bis c.p. truffa aggravata, consistente nella percezione fraudolenta dei rimborsi elettorali di cui alla l. numero 157/1999 . Il provvedimento di condanna prevedeva la confisca diretta del profitto del reato, ai danni della Lega Nord per l'indipendenza della Padania. Su istanza del PM, inoltre, il Tribunale disponeva il sequestro preventivo delle somme confiscabili, facendo riferimento a denaro, depositato su conti correnti o libretti di risparmio, intestati o riferibili al partito politico sopra citato. Il conto che veniva sottoposto a sequestro preventivo, in sede di esecuzione, era quello della Lega Nord Toscana. La sezione di cui sopra richiedeva al Tribunale la restituzione di quanto sequestrato, eccependo l'esecuzione della misura ai danni di un soggetto estraneo al provvedimento. Sulla base del collegamento funzionale e operativo tra Lega Nord per l'indipendenza della Padania e Lega Nord Toscana, ,il Tribunale rigettava l'istanza. Medesimo era il responso del Tribunale del riesame. Lega Nord Toscana ricorreva per cassazione, lamentando la violazione dell'articolo 322-ter c.p., per essere, i beni sottoposti a sequestro, appartenenti a soggetto estraneo e terzo rispetto alle persone fisiche degli imputati e alla persona giuridica dai medesimi amministrata. L'impugnante eccepiva, infine, la violazione dell'articolo 322-bis c.p., non essendo state addotte motivazioni in relazione alla riferibilità delle somme sequestrate alla Lega Nord per l'indipendenza della Padania. La natura giuridica delle associazioni politiche coinvolte. Gli Ermellini hanno ritenuto fondato il ricorso. La Corte ha, preliminarmente, chiarito che le organizzazioni dei partiti politici devono essere inquadrate come associazioni non riconosciute e che, in presenza di un partito con articolazioni territoriali, la relazione intercorrente tra loro debba essere accertata sulla base del contenuto dello statuto. La giurisprudenza civile di legittimità ritiene, infatti, che le associazioni locali di una organizzazione centrale ne siano delle articolazioni autonome e non degli organi. Lo statuto della Lega Nord Toscana ne definisce la finalità propagandistica e l'autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e finanziaria, rispetto alla Lega Nord per l'indipendenza della Padania. Dall'esame dello statuto e della struttura dell'organizzazione centrale e delle associazioni locali, emerge che queste ultime godono di una soggettività giuridica distinta associazioni non riconosciute con organi propri, patrimoni autonomi, autorizzazione per l'utilizzo del simbolo politico . La provenienza dei fondi. Il Collegio ha evidenziato come l'organizzazione centrale e le periferiche siano legate dal punto di vista finanziario, con particolare riferimento alla provenienza dei fondi facenti parte del patrimonio delle associazioni locali dall'ente centrale. I Giudici del Palazzaccio, al fine di accertare se il suddetto legame potesse giustificare l'applicazione della misura all'associazione locale, hanno esaminato il provvedimento impugnato in tale sentenza, però, non sono state fornite attestazioni in merito a specifici trasferimenti di fondi. Senza la prova puntuale di tali trasferimenti, risulta impossibile da provare che Lega Nord Toscana abbia tratto vantaggio o utilità e in quale misura dall'illecito posto in essere da Lega Nord per l'indipendenza della Padania. Allo stesso modo, il Collegio ha rimproverato al provvedimento impugnato, di non aver accertato la carenza della buona fede dell'associazione locale in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, infatti, la tutela dei terzi di buona fede, estranei all'illecito, impone l'accertamento tanto del conseguimento di una utilità, quanto della conoscenza o conoscibilità delle condotte fraudolente dell'agente. Gli elementi di cui sopra non sono stati forniti e, per le ragioni esposte, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 12 aprile – 20 giugno 2018, numero 28436 Presidente Cammino – Relatore Di Paola Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale del riesame di Genova, con ordinanza in data 16/11/2017, rigettava l’appello proposto nell’interesse della Lega Nord Toscana avverso l’ordinanza del Tribunale di Genova, che aveva rigettato l’istanza di dissequestro e restituzione del conto corrente intestato alla parte ricorrente. 2. La vicenda processuale era scaturita dalla pronuncia della sentenza di primo grado del Tribunale di Genova, che aveva riconosciuto la responsabilità del legale rappresentante, del tesoriere e dei componenti del comitato di controllo contabile del partito politico Lega Nord per l’indipendenza per la Padania per i delitti di truffa aggravata ex articolo 640 bis cod. penumero , relativamente alla percezione fraudolenta dei rimborsi elettorali, dovuti ai partiti politici ai sensi della L. 157/1999 negli anni compresi tra il 2010 e il 2012. Con la sentenza di condanna, era stata disposta la confisca diretta del profitto del reato, a carico di Lega Nord per l’indipendenza della Padania successivamente, su richiesta dell’Ufficio del P.m., era stato disposto dal medesimo Tribunale altresì il sequestro preventivo delle somme confiscabili, individuando quale oggetto della misura cautelare le somme di denaro, depositate su conti correnti bancari e/o libretti di risparmio e/o depositi bancari intestati o comunque riferibili alla Lega Nord per l’indipendenza della Padania . In sede di esecuzione del decreto emesso era stato sottoposto a sequestro preventivo il conto corrente indicato in premessa, intestato alla parte odierna ricorrente che aveva richiesto al Tribunale la restituzione del bene sequestrato, deducendo l’esecuzione della misura cautelare nei confronti di soggetto estraneo al provvedimento, attesa la piena autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e finanziaria di Lega Nord Toscana , rispetto sia agli imputati, sia ai fatti storici oggetto delle imputazioni e soprattutto rispetto a Lega Nord per l’indipendenza della Padania . 3. Il Tribunale aveva rigettato l’istanza evidenziando i dati normativi, desunti dagli statuti della ricorrente Lega Nord Toscana e di Lega Nord per l’indipendenza della Padania , che attestavano il collegamento funzionale e operativo, anche a livello patrimoniale, tra i soggetti giuridici. 4. Con analoghi argomenti logici il Tribunale del riesame, adito in sede di appello, rigettava l’impugnazione proposta nell’interesse della persona giuridica ricorrente, che aveva sottolineato l’autonomia e la diversità di Lega Nord Toscana rispetto al partito politico, con particolare riguardo al profilo patrimoniale derivando la consistenza del patrimonio di Lega Nord Toscana esclusivamente dalle quote associative e da donazioni volontarie . 5. Ha proposto ricorso la difesa di Lega Nord Toscana , deducendo con il primo motivo di ricorso, la violazione della legge penale, in riferimento all’articolo 322 ter cod. penumero , in relazione al disposto sequestro di beni appartenenti a soggetto estraneo e, quindi, terzo rispetto alle persone fisiche degli imputati per il reato contestato e alla persona giuridica amministrata da costoro. 6. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge in relazione all’articolo 322 bis cod. proc. penumero e il difetto di motivazione, nella parte in cui il provvedimento non ha fornito risposte alle doglianze formulate con l’atto di appello, in punto di riferibilità delle somme sottoposte a sequestro alla Lega Nord per l’indipendenza della Padania e di accertamento del difetto di buona fede in capo alla parte cui sono stati sequestrati i beni. 7. Con memoria depositata ai sensi dell’articolo 121 cod. proc. penumero la difesa della parte ricorrente ha rinnovato l’esposizione dei motivi del ricorso, quanto alla natura giuridica dei rapporti tra le associazioni confederate e l’associazione Lega Nord per l’indipendenza della Padania e alla qualità di terzo estraneo al reato della persona giuridica ricorrente. Considerato in diritto 1.1. Il ricorso è fondato, nei termini indicati di seguito. Un primo profilo che va esaminato riguarda la natura giuridica delle organizzazioni politiche coinvolte nel procedimento incidentale, alla luce sia delle disposizioni codicistiche sia delle previsioni statutarie che regolano il funzionamento di quei soggetti e le relazioni che tra essi vigono. Sulla scorta del contenuto delle previsioni statutarie del movimento politico Lega Nord per l’indipendenza della Padania , così come riportate nel provvedimento impugnato, quel soggetto giuridico assume la forma di confederazione composta dalle nazioni , costituite come associazioni non riconosciute a livello regionale sul territorio italiano. Storicamente l’inquadramento giuridico delle organizzazioni dei partiti e dei movimenti politici, così come delle organizzazioni sindacali, è stato operato attraverso l’istituto dell’associazione non riconosciuta, osservando che nelle ipotesi in cui il partito o l’organizzazione sindacale si fosse dotata di articolazioni territoriali i rapporti tra l’associazione in sede centrale e le articolazioni territoriali ossia, se le seconde dovessero essere qualificate come organi della prima ovvero se, a loro volta, fossero associazioni munite di autonoma giuridica e patrimoniale dovevano essere accertati in virtù del contenuto dello statuto dell’associazione, Sez. 3 civ. numero 16076 del 15/11/2002 , affermandosi dalla giurisprudenza di legittimità in sede civile che le associazioni locali di un’associazione avente carattere nazionale non sono organi di quest’ultima, bensì sue articolazioni periferiche dotate di autonoma legittimazione negoziale e processuale Sez. lav. numero 2952 del 14/3/2000 Sez. 1 civ. numero 17028 del 23/6/2008 . Attraverso i riscontri desumibili dalle previsioni dell’atto costitutivo e dello statuto della Lega Nord Toscana , considerate anche dal provvedimento impugnato, è rimasto accertato che tale soggetto giuridico è stato costituito come associazione non riconosciuta con atto del 20 giugno 2015 che tale associazione ha come scopo quello di promuovere le finalità del movimento politico Lega Nord per l’indipendenza della Padania dando attuazione nel proprio ambito territoriale alla linea politica, programmatica e di azione generale stabilite dal movimento dalle norme statutarie risulta inoltre che la nazione gode di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e finanziaria nei limiti stabiliti dallo statuto dell’associazione e dello statuto della Lega Nord articolo 2 utilizza il simbolo di Lega Nord per l’indipendenza della Padania in quanto concesso mediante specifica autorizzazione articolo 3 possiede organi interni propri articolo 7 e ss. ha un autonomo patrimonio, costituito dalle quote associative, da incassi derivati da manifestazioni e altre attività, dagli eventuali apporti effettuati da Lega Nord per l’indipendenza della Padania , da donazioni e contributi volontari articolo 17 . In ragione dei possibili versamenti di fondi da parte di Lega Nord per l’indipendenza della Padania , è previsto che l’amministratore nazionale trasmetta semestralmente al comitato amministrativo federale una rendicontazione sull’utilizzo da parte della Nazione dei fondi erogati dalla Lega Nord in particolare e su tutta la gestione articolo 12 . Fissati tali principi, risulta chiaro che le nazioni che costituiscono la base territoriale, oltre che la componente essenziale, dell’associazione non riconosciuta Lega nord per l’indipendenza della Padania , e tra esse Lega nord Toscana , possiedono certamente una soggettività giuridica distinta ed autonoma rispetto alla confederazione, come si desume dalla costituzione in forma di associazione non riconosciuta dotata di organi propri, dall’esistenza di un patrimonio autonomo, dalla necessità di essere autorizzati da Lega Nord per l’indipendenza della Padania all’uso del simbolo politico. Allo stesso tempo, la confederazione e la Nazione risultano legate da vincoli di funzionamento, sostegno operativo e finanziario occorreva, quindi, stabilire se il solo collegamento finanziario, desumibile dalla possibile provenienza dei fondi che compongono il patrimonio della associazione non riconosciuta Lega Nord Toscana , potesse rappresentare un elemento di prova fattuale e logico, idoneo a giustificare la sottoposizione alla misura cautelare dei beni di Lega Nord Toscana , nella previsione della confisca del profitto tratto da Lega Nord per l’indipendenza della Padania attraverso la commissione dei reati posti in essere dai propri organi interni in altri termini, si doveva accertare se Lega Nord Toscana fosse, o no, soggetto estraneo al reato. Il provvedimento impugnato ha ritenuto che gli elementi su indicati imponessero di escludere che Lega Nord Toscana fosse un’associazione diversa ed autonoma da Lega Nord per l’indipendenza della Padania , con motivazione apparente in ordine al profilo dell’estraneità del terzo rispetto al reato ipotizzato, per. il quale è stato disposto il sequestro finalizzato alla confisca. Ribadita l’autonomia dei soggetti giuridici, dichiarata nelle previsioni dello statuto, va rilevata l’assenza di dati indiziari che abbiano consentito di individuare specifiche operazioni di trasferimento di fondi da Lega Nord per l’indipendenza della Padania a Lega Nord Toscana , atteso che dalla lettura del provvedimento impugnato la circostanza che si apprezza è quella di un trasferimento di fondi da parte di Lega Nord per l’indipendenza della Padania in favore di Lega Nord Toscana , all’atto della sua costituzione, senza però l’indicazione della misura in concreto di tale trasferimento. L’onere motivazionale al riguardo imponeva in primo luogo di accertare se Lega Nord Toscana fosse soggetto che non solo non avesse partecipato alla commissione del reato, ma che da esso non avesse ricavato vantaggi e utilità. Sotto questo profilo, se in astratto, per le connotazioni dei rapporti tra singola nazione e confederazione delle nazioni, non poteva escludersi che dalle condotte illecite degli organi di Lega Nord per l’indipendenza della Padania anche Lega Nord Toscana avesse tratto utilità e vantaggi, quanto meno nella misura in cui aveva goduto dei trasferimenti di somme dal patrimonio di Lega Nord per l’indipendenza della Padania a quello della costituita nazione, va ribadito che di tali trasferimenti il provvedimento impugnato non dà conto in maniera puntuale, omettendo di indicare su quali basi indiziarie si sia potuto affermare che risorse patrimoniali di Lega Nord per l’indipendenza della Padania siano transitate nelle casse di Lega Nord Toscana e, soprattutto, in quale misura in modo da valutare la consistenza degli apporti e la loro eventuale corrispondenza con le somme oggetto della misura cautelare . In secondo luogo, gravava sul provvedimento, una volta verificata la prima condizione, di accertare ulteriormente che mancasse la condizione di buona fede in capo a Lega Nord Toscana , applicando il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità Sez. 5, numero 4064 del 27/10/2015, dep. 2016, Intesa San Paolo S.p.a., Rv. 265498 secondo il quale in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, la tutela dei terzi di buona fede, estranei al reato, impone di verificare, sul piano oggettivo, se il terzo abbia conseguito vantaggi o, comunque, apprezzabili utilità dall’operazione che si ipotizza abbia comportato il trasferimento di beni dal soggetto cui sia ascrivibile la condotta illecita al terzo sul piano soggettivo, se il terzo fosse, o no, in condizioni di buona fede, cioè se conoscesse o fosse in condizioni di conoscere, attraverso l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, che il soggetto responsabile si fosse avvantaggiato del profitto derivante dai reati per i quali sia stata disposta la misura cautelare. Nella motivazione non si rinvengono neppure dati sintomatici per affermare che Lega Nord Toscana fosse certamente informata delle condotte fraudolente poste in essere dal segretario nazionale, dal tesoriere nazionale e dai componenti del comitato di revisione e che avrebbero consentito di ottenere indebitamente i rimborsi elettorali. In definitiva, il provvedimento impugnato non fornisce i dati fattuali da cui far emergere la diretta riferibilità delle somme sequestrate al terzo alla persona giuridica, responsabile per effetto delle condotte degli imputati che avevano realizzato le attività fraudolente né risulta affrontato il problema della buona fede del soggetto terzo, rispetto alla provenienza illecita del denaro che sarebbe stato trasferito alla parte ricorrente. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato deve esser annullato con rinvio, per nuovo giudizio,al Tribunale del riesame che dovrà verificare, con riferimento alla fattispecie in esame, se attraverso la costituzione delle nazioni e il loro inserimento nella struttura della confederazione, e mediante l’individuazione di operazioni di trasferimento di somme di denaro o altri valori, Lega Nord Toscana abbia o meno conseguito un vantaggio o un’altra apprezzabile utilità al tempo stesso, dovrà accertare se, all’atto della costituzione del nuovo soggetto giuridico la nazione , in relazione alla circostanza indicata, Lega Nord Toscana si trovasse o meno in una condizione di buona fede, vale a dire se conoscesse ovvero se fosse in condizione di conoscere, attraverso l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, che Lega Nord per l’indipendenza della Padania si era avvantaggiata in qualche modo del profitto derivante dai reati commessi dai propri organi rappresentativi. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame, con integrale trasmissione degli atti, al Tribunale di Genova sezione per il riesame e gli appelli relativi a misure cautelari reali .