La nozione di «diritto di visita», di cui agli artt.1 § . 2 Lett. a e 2 punto 10 del Regolamento CE numero 2201/2003 c.d. Bruxelles II bis , relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, dev’essere interpretata nel senso che essa si estende al diritto di visita dei nonni nei confronti dei nipoti.
È quanto deciso dalla EU C 2018 359, C-335/17 del 31 maggio 2018. Alle stesse conclusioni era già giunta la CEDU nel caso Manuello e Nievo c. Italia nel quotidiano del 20/1/15. Il caso. La ricorrente è una cittadina bulgara. La figlia ebbe un bambino da un cittadino greco dal quale era divorziata la famiglia risiedeva abitualmente in Grecia. Il figlio era collocato presso il padre e la madre aveva diritto di visita incontri personali una volta al mese e contatti via internet e per telefono. La ricorrente desiderosa di mantenere «un rapporto di qualità» col nipote, dopo vane richieste alle autorità greche, si rivolse alle Corti del suo paese, chiedendo che le fosse riconosciuto il diritto di visita e più precisamente «che le fosse concesso di vederlo regolarmente un fine settimana ogni mese, nonché di ospitarlo presso di lei per due o tre settimane durante le sue vacanze, due volte all’anno». In tutti i gradi di giudizio le Corti bulgare si dichiararono incompetenti poiché secondo le disposizioni di questo Regolamento, il foro competente era quello del luogo di abituale residenza del minore e quindi la giurisdizione sul caso spettava ai giudici greci. In ogni caso ribadirono che la nozione di «diritto di visita» prevista dall’art 2 punto 10 dello stesso si riferisce ad una cerchia allargata di familiari comprensiva anche dei nonni. La S.C., in ogni caso e per fugare ogni dubbio, sollevò una pregiudiziale in tal senso. La CGUE ha convalidato de facto le decisioni e le esegesi della Corti bulgare, riconoscendo la necessità che ogni decisione sia assunta, nel supremo interesse del minore, dai giudici della Grecia ex articolo 8 del Regolamento il riconoscimento del diritto ai nonni da parte delle Corti di un altro paese potrebbe pregiudicare ed/od interferire con i diritti e gli interessi dei genitori diritto di visita della madre ed affidamento al padre quali titolari della responsabilità genitoriale. Esegesi della nozione di diritto di visita. La Corte nota come i criteri sull’individuazione del foro e sulla giurisdizione delle liti, ex articolo 8, costituiscano una regola generale, non soggetta ad esegesi diverse da quella testuale spetta ai giudici greci, poiché il minore risiede abitualmente in quello Stato. La definizione di diritto di visita è, invece, soggetta ad un’esegesi autonoma, «tenendo conto del suo tenore letterale, dell’economia generale e degli obiettivi» del Regolamento alla luce anche dei suoi lavori preparatori, di altre leggi dell’UE e dei principi di diritto internazionale articolo 24 carta di Nizza, Convenzione Onu sui diritti del fanciullo etc. . L’articolo 2 punto 10, che dà la nozione di diritto di visita, non pone limiti nell’individuazione dei beneficiari. Infatti riconosce solo «il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo». Il legislatore dell’UE è stato chiaro nell’individuare l’ambito di applicazione del Regolamento tutto ciò che attiene alla responsabilità genitoriale. L’articolo 2 punto 7 la definisce così «i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita». Non pone però limiti all’individuazione dei titolari di questa responsabilità di cui al punto 8 «qualsiasi persona che eserciti la responsabilità di genitore su un minore». Come meglio descritto nelle conclusioni su questo caso EU C 2018 242 e nel documento del 27/3/11 [COM 2001 166 definitivo] si è posto il problema di estenderlo a tutte quelle persone con cui, «indipendentemente se agiscono in qualità di titolari della responsabilità genitoriali o meno», il minore ha una «relazione personale», tra cui i fratelli e per l’appunto i nonni. Si è perciò deciso di ampliare l’ambito di applicazione del Regolamento CE 1347/2000, abrogato da quello in esame, anche ai nonni. Il principio assiomatico è che tutto deve essere fatto nel supremo interesse del minore, compreso mantenere questi legami, poiché interromperli o limitarli potrebbe pregiudicare il suo benessere ed il suo sviluppo psico-fisico. La CEDU, per prima ed oggi la CGUE riconoscono come il legame tra genitori e figlio sia molto forte, indissolubile e fondamentale per il suo benessere ed il suo corretto sviluppo e come questo rapporto, per gli stessi motivi, si estenda anche ai nonni.
Corte di Giustizia UE, Prima Sezione, sentenza 31 maggio 2018, causa C-335/17 * «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento CE numero 2201/2003 – Ambito di applicazione – Nozione di “diritto di visita” – Articolo 1, paragrafo 2, lettera a , e articolo 2, punti 7 e 10 – Diritto di visita dei nonni» Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento CE numero 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento CE numero 1347/2000 GU 2003, L 338, pag. 1 . 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la sig.ra N.V., residente in Bulgaria, al suo ex genero, il sig. G.B., residente in Grecia, in merito ad un diritto di visita della sig.ra V. nei confronti del proprio nipote. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 I considerando 2, 5 e 12 del regolamento numero 2201/2003 enunciano quanto segue « 2 Il Consiglio europeo di Tampere ha approvato il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie quale fondamento per la creazione di un autentico spazio giudiziario e ha individuato nel diritto di visita un settore prioritario. 5 Per garantire parità di condizioni a tutti i minori, il presente regolamento disciplina tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, incluse le misure di protezione del minore, indipendentemente da qualsiasi nesso con un procedimento matrimoniale. 12 [L]e regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento [sono informate] all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. ». 4 L’articolo 1 di detto regolamento, intitolato «Ambito d’applicazione», dispone quanto segue «1. Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative a al divorzio, alla separazione personale e all’annullamento del matrimonio b all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale. 2. Le materie di cui al paragrafo 1, lettera b , riguardano in particolare a il diritto di affidamento e il diritto di visita ». 5 L’articolo 2 del citato regolamento, dal titolo «Definizioni», prevede, ai punti 1 e da 7 a 10, quanto segue «Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni 1 “autorità giurisdizionale” tutte le autorità degli Stati membri competenti per le materie rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento a norma dell’articolo 1 7 “responsabilità genitoriale” i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita 8 “titolare della responsabilità genitoriale” qualsiasi persona che eserciti la responsabilità di genitore su un minore 9 “diritto di affidamento” i diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, in particolare il diritto di [decidere] riguardo al suo luogo di residenza 10 “diritto di visita” in particolare il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo». 6 L’articolo 8 del medesimo regolamento, intitolato «Competenza generale», stabilisce, al paragrafo 1, quanto segue «Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui [l’autorità giurisdizionale viene adita]». Diritto bulgaro 7 L’articolo 128 del Semeen kodeks codice della famiglia , nella versione pubblicata nel Darzhaven vestnik numero 74, del 20 settembre 2016 in prosieguo il «codice della famiglia» , prevede, riguardo al «[d]iritto di visita dei membri della famiglia», quanto segue « 1 Il nonno e la nonna possono chiedere al Rayonen sad Tribunale distrettuale del domicilio attuale del minore di adottare misure riguardanti il loro diritto di visita, qualora ciò sia nell’interesse del minore. Anche il minore ha tale diritto. 2 Il tribunale applica di conseguenza l’articolo 59, paragrafi 8 e 9. 3 Se il genitore al quale il giudice ha concesso un diritto di visita è temporaneamente incapace di esercitarlo per assenza o malattia, tale diritto può essere esercitato dalla nonna e dal nonno del minore». 8 L’articolo 59 del codice della famiglia così dispone « 1 In caso di divorzio, i coniugi decidono di comune accordo in merito alle questioni relative all’affidamento e all’educazione dei figli minori nati dal matrimonio, nell’interesse di questi ultimi. Il tribunale convalida l’accordo a norma dell’articolo 49, paragrafo 5. 2 In assenza di un accordo ai sensi del paragrafo 1, il tribunale decide d’ufficio presso quale genitore i figli vivranno e a quale genitore viene attribuito il diritto di affidamento, e fissa le misure relative all’esercizio di tale diritto nonché le modalità del diritto di visita dei genitori e degli obblighi alimentari. 7 In via eccezionale, se l’interesse dei minori lo esige, il giudice può ordinare che essi vivano presso il nonno o la nonna o nella famiglia di altri parenti o familiari, con il loro consenso. Ove ciò non sia possibile, il minore viene collocato in una famiglia di accoglienza o in un istituto specializzato, i quali vengono designati dalla Direzione degli aiuti sociali, oppure in un servizio sociale di tipo residenziale. In tutti i casi, il giudice stabilisce il regime adatto per il diritto di visita dei genitori nei confronti del minore. 8 Ove necessario, il tribunale dispone misure di tutela adeguate al fine di assicurare l’esecuzione della decisione di cui ai paragrafi 2 e 7, quali 1 l’esercizio del diritto di visita in presenza di una determinata persona 2 l’esercizio del diritto di visita in un determinato luogo 3 la presa in carico delle spese di viaggio del minore e, ove necessario, anche di quelle del suo accompagnatore. 9 In caso di mutamento delle circostanze, il tribunale, su richiesta di uno dei genitori, della Direzione degli aiuti sociali o d’ufficio, può modificare le misure disposte in precedenza o disporne di nuove». 9 L’articolo 4 dello Zakon za litsata i semeystvoto legge sulle persone e sulla famiglia , nella versione pubblicata nel Darzhaven vestnik numero 120, del 29 dicembre 2002, recita «Sono adolescenti minori le persone che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età, ma non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età. Per il perfezionamento di atti giuridici, essi necessitano del consenso dei loro genitori o del loro tutore, ma possono compiere semplici atti della vita quotidiana nonché disporre di quanto da essi stessi guadagnato». Procedimento principale e questione pregiudiziale 10 La sig.ra V. è la nonna di C. B., nato l’8 aprile 2002 dal matrimonio della sig.ra M. K., figlia della sig.ra V., con il sig. G.B Tale matrimonio è stato sciolto da un giudice greco, che ha disposto l’affidamento di C. B. al padre. Detto giudice ha fissato le modalità di esercizio del diritto di visita della madre nei confronti del minore, le quali comprendono contatti via Internet e per telefono, nonché incontri di persona, in Grecia, per qualche ora, una volta al mese. 11 Dopo aver fatto osservare che le era impossibile mantenere un contatto di qualità con il proprio nipote e che essa aveva chiesto invano il sostegno delle autorità greche, la sig.ra V. ha chiesto ad un giudice bulgaro di primo grado, sulla base dell’articolo 128 del codice della famiglia, di stabilire le modalità di esercizio di un diritto di visita nei confronti di suo nipote minorenne. Essa ha chiesto che le venga concesso il diritto di vedere quest’ultimo regolarmente, in alcuni weekend di ciascun mese, nonché di poterlo ospitare presso di lei, per una o due settimane durante le vacanze del minore, due volte all’anno. 12 Il suddetto giudice di primo grado ha dichiarato la propria incompetenza ad esaminare la domanda della sig.ra V Il giudice d’appello adito da quest’ultima ha confermato la decisione emessa in primo grado, fondandosi sul regolamento numero 2201/2003. Esso ha statuito che tale regolamento si applicava alle cause in materia di diritto di visita nei confronti del minore esercitabile dalla cerchia allargata dei familiari di quest’ultimo, comprendente i nonni dello stesso, e che, a norma dell’articolo 8 del citato regolamento, la domanda di cui sopra rientrava nella competenza dei giudici dello Stato membro nel quale il minore aveva la propria residenza abituale nel momento in cui il giudice era stato adito, ossia quella dei giudici greci. 13 La sig.ra V. ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio. Quest’ultimo osserva che condivide essenzialmente la posizione del giudice d’appello, ma aggiunge che, per stabilire quale sia il giudice competente, è necessario sapere se il regolamento numero 2201/2003 si applichi al diritto di visita dei nonni. 14 È alla luce di tali circostanze che il Varhoven kasatsionen sad Corte suprema di cassazione, Bulgaria ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale «Se la nozione di “diritto di visita” utilizzata all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a , e all’articolo 2, punto 10, del regolamento numero 2201/2003 debba essere interpretata in modo da ricomprendervi non solo la visita del minore da parte dei genitori, ma anche la visita da parte di altri parenti distinti dai genitori, quali i nonni». Sulla questione pregiudiziale 15 Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio desidera sapere se il diritto di visita dei nonni di un minore nei confronti del minore stesso ricada sotto il regolamento numero 2201/2003, al fine di stabilire se la designazione del giudice competente a statuire su una domanda vertente su tale diritto di visita, come quella proposta dalla sig.ra V., debba essere effettuata sulla base di detto regolamento oppure sulla scorta delle norme di diritto internazionale privato. 16 Nella prima ipotesi prospettata, i giudici competenti sono, per regola generale e in conformità dell’articolo 8 del regolamento numero 2201/2003, quelli dello Stato membro nel quale il minore risiede abitualmente alla data in cui il giudice viene adito. Nel caso di specie, tenuto conto delle informazioni contenute nella decisione di rinvio, sarebbero competenti i giudici greci. 17 Nella seconda ipotesi prevista, i giudici nazionali, nel caso di specie i giudici bulgari, dovrebbero verificare la loro competenza alla luce delle norme del diritto internazionale privato. 18 Il regolamento numero 2201/2003 non precisa se la nozione di «diritto di visita», definita all’articolo 2, punto 10, del regolamento stesso, comprenda il diritto di visita dei nonni. 19 Tale nozione deve essere interpretata in maniera autonoma, tenendo conto del suo tenore letterale, dell’economia generale e degli obiettivi del regolamento numero 2201/2003, alla luce in particolare dei lavori preparatori di quest’ultimo, nonché di altri testi normativi del diritto dell’Unione e del diritto internazionale. 20 Per quanto riguarda il tenore letterale dell’articolo 2, punto 10, del regolamento numero 2201/2003, occorre constatare come il diritto di visita venga definito in maniera ampia, nel senso che esso include in particolare il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo. 21 Tale definizione non stabilisce alcuna limitazione riguardo alle persone che possono beneficiare del suddetto diritto di visita. 22 Al fine di stabilire se i nonni rientrino nel novero delle persone contemplate dalla definizione sopra riportata, occorre tener conto dell’ambito di applicazione del regolamento numero 2201/2003, così come precisato all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b , di quest’ultimo, a norma del quale tale regolamento si applica all’attribuzione, all’esercizio, alla delega e alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale. 23 Inoltre, la nozione di diritto di visita compare, in particolare, all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a , nonché all’articolo 2, punto 7, del regolamento numero 2201/2003. 24 L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a , di detto regolamento precisa che le materie relative alla responsabilità genitoriale riguardano in particolare il diritto di affidamento e il diritto di visita. 25 Quanto all’articolo 2, punto 7, del citato regolamento, esso definisce la nozione di responsabilità genitoriale come l’insieme dei diritti e dei doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore, il quale comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita. 26 Occorre rilevare, alla luce delle disposizioni sopra citate, che il regolamento numero 2201/2003 non esclude esplicitamente che un diritto di visita richiesto dai nonni nei confronti dei loro nipoti rientri nell’ambito di applicazione del regolamento stesso. 27 Occorre altresì tener conto dell’obiettivo perseguito dal regolamento numero 2201/2003. 28 Come risulta dal preambolo di tale regolamento, quest’ultimo mira a creare uno spazio giudiziario fondato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie mediante l’introduzione di norme disciplinanti la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale. 29 Secondo il considerando 5 di detto regolamento, quest’ultimo disciplina «tutte» le decisioni in materia di responsabilità genitoriale. 30 Nell’ambito di tali decisioni, e in conformità del considerando 2 del citato regolamento, il diritto di visita è considerato come una priorità. 31 Orbene, risulta dal documento di lavoro della Commissione relativo al riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale [COM 2001 166 definitivo], del 27 marzo 2001, che il legislatore dell’Unione si è posto la questione di sapere quali siano le persone che possono esercitare la responsabilità genitoriale o beneficiare del diritto di visita. Esso ha preso in esame varie opzioni, in particolare la previsione, come possibile beneficiario, unicamente di uno dei genitori del minore e, all’opposto, l’assenza di qualsiasi limitazione a favore di determinati soggetti. Detto documento menziona in particolare i nonni, facendo riferimento al progetto del Consiglio d’Europa di convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori, che riconosce il diritto per questi ultimi di intrattenere relazioni personali non soltanto con i loro genitori, ma anche con altre persone aventi legami familiari con loro, come i nonni. In definitiva, il legislatore dell’Unione ha scelto l’opzione secondo cui nessuna disposizione doveva restringere il numero di persone possibili titolari della responsabilità genitoriale o di un diritto di visita. 32 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 65 delle sue conclusioni, occorre considerare, alla luce dei lavori preparatori afferenti il regolamento numero 2201/2003, che il legislatore dell’Unione ha inteso ampliare l’ambito di applicazione del regolamento CE numero 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi GU 2000, L 160, pag. 19 , il quale era limitato alle controversie riguardanti i genitori, e che esso ha inteso includere tutte le decisioni relative alla responsabilità genitoriale e, di conseguenza, al diritto di visita, indipendentemente dalla qualità delle persone che possono esercitare tale diritto e senza escludere i nonni. 33 Risulta da tale analisi che la nozione di diritto di visita, contenuta all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a , e all’articolo 2, punti 7 e 10, del regolamento numero 2201/2003, deve essere intesa come riguardante non soltanto il diritto di visita dei genitori nei confronti del loro figlio minore, ma anche quello di altre persone con le quali è importante che tale minore intrattenga relazioni personali, segnatamente i suoi nonni, a prescindere dalla titolarità o meno in capo ad essi della responsabilità genitoriale. 34 Ne consegue che una domanda dei nonni volta ad ottenere il riconoscimento in capo ad essi di un diritto di visita nei confronti dei loro nipoti ricade sotto l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b , del regolamento numero 2201/2003 e, di conseguenza, nell’ambito di applicazione di tale regolamento. 35 Occorre altresì sottolineare che, se il diritto di visita non riguardasse tutte queste persone, vi sarebbe la possibilità che le questioni relative a tale diritto vengano risolte non già soltanto dal giudice designato in conformità del regolamento numero 2201/2003, ma anche da altri giudici che si ritengano competenti sulla base del diritto internazionale privato. Vi sarebbe un rischio di adozione di decisioni confliggenti, o addirittura inconciliabili, dato che il diritto di visita riconosciuto ad un familiare del minore potrebbe arrecare pregiudizio a quello riconosciuto a un beneficiario della responsabilità genitoriale. 36 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, il riconoscimento di un diritto di visita ad una persona diversa dai genitori può interferire con i diritti e i doveri di questi ultimi, vale a dire, nel caso di specie, con il diritto di affidamento del padre e con il diritto di visita della madre. Di conseguenza, occorre, al fine di evitare l’adozione di misure confliggenti e nell’interesse superiore del minore, che uno stesso giudice – ossia, in linea di principio, il giudice della residenza abituale del minore – statuisca sui diritti di visita. 37 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che la nozione di «diritto di visita», contenuta all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a , nonché all’articolo 2, punti 7 e 10, del regolamento numero 2201/2003, deve essere interpretata nel senso che essa comprende il diritto di visita dei nonni nei confronti dei loro nipoti. Sulle spese 38 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Prima Sezione dichiara La nozione di «diritto di visita», contenuta all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a , nonché all’articolo 2, punti 7 e 10, del regolamento CE numero 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento CE numero 1347/2000, deve essere interpretata nel senso che essa comprende il diritto di visita dei nonni nei confronti dei loro nipoti. *Fonte curia.ue