La Cassazione fa il punto su alcuni importanti aspetti delle impugnazioni civili e, in particolare, dell'impugnazione del provvedimento di primo grado quando il giudice di appello abbia dichiarato inammissibile l'appello ai sensi dell'articolo 348bis, c.p.c.
Sull’argomento si sono espressi i giudici di legittimità nelle pronunce nnumero 15243, 15240, 15239, 15236, depositate il 21 luglio 2015. Ebbene, il decreto legge numero 83/12 aveva introdotto il c.d. filtro in appello «fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolto». Il dies a quo per il ricorso per cassazione . Una volta pronunciata l'inammissibilità dell'appello, però, il soccombente potrà comunque proporre ricorso per cassazione, ma esclusivamente nei confronti della sentenza di primo grado. Sul punto l'articolo 348 ter c.p.c. è chiaro, così come è chiaro nell'individuare il dies a quo per proporre il ricorso per cassazione. Quel termine «decorre dalla comunicazione o notificazione se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità. Si applica l'articolo 327, in quanto compatibile». Il che significa che occorre prestare molta attenzione alle comunicazioni di cancelleria che avvengono tramite posta elettronica certificata. Ed infatti, la VI sezione Civile, con la sentenza numero 15236/15 ha ricordato che non opera il termine lungo di impugnazione nel caso in cui l'ordinanza di dichiarazione di inammissibilità dell'appello sia stata comunicata a mezzo PEC dalla Corte lo stesso giorno del deposito del provvedimento. E' quella, infatti, la data di decorrenza del termine “breve” di impugnazione del provvedimento di primo grado. Nessuna illegittimità costituzionale. Peraltro, la disciplina dell'articolo 348 ter – osserva la sentenza numero 15243/15– così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità cfr. Cass., ordd. nnumero 10722/14, 10723/14 e 23526/14 non appare neppure illegittima costituzionalmente. Ed infatti, «le così introdotte forme sommarie di definizione di appelli probabilmente infondati non minano alcun diritto di difesa, né introducono ingiustificate disparità di trattamento né attentano in alcun modo al giusto processo» Opposizione in materia esecutiva e sospensione feriale. Se poi l'ordinanza di inammissibilità riguarda un'opposizione in materia esecutiva, occorre ricordare – alla luce della sentenza numero 15239/15 - che il termine di impugnazione non è soggetto alla sospensione dei termini per il periodo feriale. Così che il principio di diritto applicabile sarà che «nel caso di controversie di opposizione in materia esecutiva, qualora venga pronunciata ordinanza ai sensi dell'articolo 348 ter c.p.c. dal giudice di appello e ne venga fatta comunicazione dalla cancelleria di detto giudice, il termine di sessanta giorni che da essa decorre per l'impugnazione della sentenza di primo grado non soggiace alla sospensione feriale dei termini». Tecnica redazionale del ricorso per cassazione. Ma come deve essere strutturato il ricorso per cassazione nei confronti della sentenza di primo grado quando il giudice di appello abbia dichiarato l'inammissibilità ex articolo 348 bis ? Qui occorre fare particolare attenzione, poiché la sentenza numero 15240/15, sempre della VI sezione ha affermato che «l'atto di appello dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c , costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità» del ricorso per cassazione. Ne deriva che, ai sensi dell'articolo 366, numero 3 c.p.c. e, cioè, l'esposizione sommaria dei fatti della causa «sia fatta espressa analitica menzione sia dei motivi di appello che della motivazione dell'ordinanza [] al fine di evidenziare l'insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame».
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 10 giugno – 21 luglio 2015, numero 15240 Presidente Finocchiaro – Relatore De Stefano Svolgimento del processo 1. - Con ricorso notificato il 12.2.14 il Comune di Lanciano ricorre, ai sensi dell'articolo 348-ter cod. proc. civ. ed affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza del tribunale di Lanciano numero 192 del 20.4.12, il suo appello avverso la quale è stato dichiarato inammissibile ex articolo 348-bis cod. proc. civ. con ordinanza della corte di appello di L'Aquila - le date della cui pronunzia e della cui comunicazione non sono indicate in ricorso - e recante accoglimento - per € 6.947,50, oltre accessori e spese - della domanda di risarcimento dei danni da caduta in una buca su strada comunale, proposta nei suoi riguardi da G.P L'intimato resiste con controricorso. Motivi della decisione 5 2. - Può ritenersi superfluo l'esame dei motivi di ricorso [di violazione e falsa applicazione dell'articolo 2051 c.c. e dei principi in tema di responsabilità del custode . di omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, oggetto di discussione tra le parti ], nonché delle repliche del contro ricorrente. Infatti nel ricorso, che pur correttamente si rivolge soltanto contro la sentenza di primo grado, manca l'analitica trascrizione dell'atto di appello e la compiuta indicazione della motivazione dell'ordinanza ex articolo 348-ter cod. proc. civ. Eppure, nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell'articolo 348-ter, terzo comma, cod. proc. civ., l'atto d'appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell'articolo 348-bis cod. proc. civ., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell'articolo 366, numero 3, cod. proc. civ., è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa analitica menzione sia dei motivi di appello che della motivazione dell'ordinanza ex articolo 348-bis cod. proc. civ., al fine di evidenziare l'insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame per tutte, v. Cass., ordd. 17 aprile 2014, nnumero 8940 a 8943, alle cui amplissime argomentazioni può qui bastare un richiamo integrale in tal senso v. pure Cass., ord. 15 maggio 2014, numero 10722 Cass., ord. 9 giugno 2014, numero 12936 Cass. ord. 12 febbraio 2015, numero 2784 Cass. 27 marzo 2015, numero 6279 Cass. ord. 30 marzo 2015, numero 6336 Cass. 7 maggio 2015, numero 9241 Cass. Sez. Unumero , 27 maggio 2015, numero 10876 . Poiché tali lacune del ricorso non possono essere colmate da alcun altro atto successivo, questa Corte non è allora posta in grado di operare la preliminare, invece indispensabile, verifica di cui sopra sulla base del solo ricorso. Restano impregiudicati i seri dubbi sulla conformità della complessiva impugnazione della ricostruzione in fatto della sussistenza del nesso causale, alla stregua dell'interpretazione del nuovo numero 5 dell'articolo 360 cod. proc. civ., come operata da Cass. Sez. Unumero , 22 settembre 2014, numero 19881 che prosegue sulla linea interpretativa inaugurata da Cass. Sez. Unumero , 7 aprile 2014, numero 8053, quest'ultima già seguita, tra le altre, da Cass. 9 giugno 2014, numero 12928 . 3. - Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della soccombente parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di controparte e va infine applicato per carenza di discrezionalità Cass. 14 marzo 2014, numero 5955 l'articolo 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, inserito dall'articolo 1, comma 17, della 1. 24 dicembre 2012, numero 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso condanna il Comune di Lanciano al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di G.P., liquidate in € 2.500,00, di cui € 200,00 per esborsi ed oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge. Ai sensi dell'articolo 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modif. dalla 1. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 10 giugno – 21 luglio 2015, numero 15239 Presidente Finocchiaro – Relatore Frasca Ritenuto quanto segue § 1. M.C., S.C. e G.R. hanno proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 348-ter, terzo comma, c.p.c. contro C.D., in proprio e nella qualità di erede di G.C., e contro L.C., nella qualità di erede di G.C., avverso la sentenza del Tribunale di Messina del 6 giugno 2012, pronunciata in primo grado inter partes in una controversia, qualificata espressamente nella sentenza come opposizione a precetto ai sensi dell'articolo 615 c.p.c., proposta da essi ricorrenti contro le intimate nel 2008. § 2. Il ricorso è stato proposto a seguito della declaratoria di inammissibilità ex articolo 348-bis c.p.c. dell'appello proposto dai qui ricorrenti da parte della Corte di Appello di Messina. § 3. Al ricorso hanno resistito con congiunto controricorso le intimate. § 4. Prestandosi il ricorso ad essere trattato ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c. veniva redatta relazione, che veniva notificata agli avvocati delle parti ed unitamente al decreto di fissazione dell'odierna adunanza. Considerato quanto segue § 1. Nella relazione ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni «[ ] § 4. Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., in quanto appare tardivamente proposto. Invero, come ha allegato lo stesso ricorrente l'ordinanza di dichiarazione della inammissibilità dell'appello, pronunciata dalla Corte territoriale, venne depositata il 30 giugno 2014 e comunicata a mezzo PEC in pari data. Poiché la controversia, quale opposizione in materia esecutiva, non era soggetta alla sospensione dei termini per il periodo feriale, ai sensi del terzo comma dell'articolo 348-ter c.p.c., il ricorso per cassazione avrebbe dovuto esser proposto entro il 28 agosto 2014, data nella quale scadevano i sessanta giorni decorsi dalla detta comunicazione, il cui decorso, al contrario di quanto hanno supposto i ricorrenti che hanno notificato il 14 ottobre 2014 , non venne interrotto durante il periodo di sospensione feriale dei termini dal 1 ° agosto al 15 settembre 2014.». § 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere non essendo dubitabile che nel caso di controversie di opposizione in materia esecutiva, qualora venga pronunciata ordinanza ai sensi dell'articolo 348-ter c.p.c. dal giudice di appello e ne venga fatta comunicazione dalla cancelleria di detto giudice, il termine di sessanta giorni che da essa decorre per l'impugnazione della sentenza di primo grado non soggiace alla sospensione feriale dei termini. § 3. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. numero 55 del 2014. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1-quater del d.P.R. numero 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato articolo 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione alle resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro cinquemilaquattrocentocinquanta, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1-quater del d.P.R. numero 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato articolo 13.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 10 giugno – 21 luglio 2015, numero 15243 Presidente Finocchiaro – Relatore De Stefano Svolgimento del processo p.1. - Con atto notificato a partire dal 22 aprile 2014 la Ala Nobile srl ricorre, ai sensi dell'articolo 348-ter cod. proc. civ. ed affidandosi ad un unitario complesso motivo, per la cassazione della sentenza del tribunale di Monza del 29.4.13, l'appello avverso la quale è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 348-bis dalla corte di appello di quel capoluogo con ordinanza risultata comunicata via p.e.c. il 22.1.14 e notificata il 21.2.14, di accoglimento della revocatoria ordinaria dispiegata nei suoi confronti da F.P. e L.A. ed avente ad oggetto un immobile da essa acquistato da tale Giotto srl e dalla quale era stata estromessa fin dal primo grado tale soc. Bosforo srl. Degli intimati solo F. e L. resistono con controricorso e, per la pubblica udienza del 10.6.15, entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell'articolo 378 cod. proc. civ Motivi della decisione p.2. - È preliminare rispetto all'istanza di sospensione ai sensi dell'articolo 295 cod. prov. civ. la valutazione dell'ammissibilità del ricorso non potendosi sospendere ciò che non può nemmeno pendere. p.3. - Al riguardo, va prima di ogni altra cosa escluso che il ricorso sia rivolto avverso l'ordinanza di secondo grado senz'altro perché in concreto non formulato in tal senso e comunque perché tale impugnazione sarebbe preclusa - finanche nelle ipotesi in cui sia stata pronunziata fuori dei casi previsti dalla legge per la sua emanazione - secondo quanto diffusamente argomentato da questa Corte regolatrice, con le ordinanze del 16.4.14, nnumero 8940 a 8943, alla cui esaustiva motivazione può qui bastare un semplice richiamo, seguite come sono da Cass., ord. 9 giugno 2014, numero 12936 Cass. 23 giugno 2014, numero 14182 Cass., ord. 3 ottobre 2014, numero 20968 Cass., ordd. 9 aprile 2015, numero 7130 e 29 aprile 2015, numero 8608 Cass. 7 maggio 2015, numero 9241 Cass. 18 maggio 2015, numero 10118 Cass. 21 maggio 2015, numero 10516 e senza contrasto, se non altro in ragione dell'ipotesi di inammissibilità in concreto configurabile nella specie, in cui cioè si contesta il merito dell'ordinanza stessa o comunque non si adduce che è stata resa al di fuori del suo ambito legislativo, neppure con Cass. 7273 del 2014, come precisano anche Cass., ordd. 22 settembre 2014, numero 19944 e 12 gennaio 2015, numero 223 . p.4. - Ciò posto, del ricorso pare superflua la stessa illustrazione del motivo su cui si basa e delle repliche sul punto dei controricorrenti, come pure delle argomentazioni sulle une e sulle altre svolte con le memorie, parendo dirimente la considerazione della sua tardività. Infatti, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado è stato proposto con ricorso notificato non prima del 22.4.14, a fronte della comunicazione dell'ordinanza di appello in data 22.1.14 come risulta dall'annotazione a margine della stessa e quindi ben oltre i sessanta giorni da quest'ultima data, in violazione dell'articolo 348-ter, terzo comma, cod. proc. civ., secondo quanto rimarcato da Cass., ord. 15 maggio 2014, numero 10723, alla cui motivazione ed alle cui conclusioni, anche in punto di conformità della disciplina ai parametri costituzionali e sovranazionali in tema di giusto processo, può qui bastare fare integrale richiamo e non rilevando che la comunicazione abbia avuto luogo per estratto o per via telematica Cass., ord. 5 novembre 2014, numero 23526 . p.5. - Al riguardo, la ricorrente ripropone la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 348-ter cod. proc. civ., secondo periodo del secondo comma, nella parte in cui prevede che il termine per promuovere il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado, quando è pronunciata l'inammissibilità dell'appello, decorra dalla comunicazione dell'ordinanza che quell'inammissibilità dichiara per violazione degli articolo 3, 24 e 111 Cost. , criticando gli argomenti in contrario già sviluppati da questa Corte con ordinanze nnumero 10722 e 10723 del 15 maggio 2014 e 23526 del 5 novembre 2014, tra l'altro sottolineando la non irrilevanza del contenuto dell'ordinanza di appello. Ma i nuovi argomenti addotti non giovano ad escludere la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale. p.5.1. In primo luogo, che la motivazione dell'ordinanza di secondo grado costituisca un requisito di contenuto-forma del successivo ricorso per cassazione deriva dai principi generali in tema di formazione del giudicato proprio in dipendenza dell'attività processuale anteriore all'ordinanza stessa, sicché non influisce in alcun modo sulla difesa nei confronti della sentenza di primo grado. Ora, il sistema processuale civile italiano è connotato, come reso manifesto dai lavori preparatori della riforma e dei successivi ulteriori interventi legislativi, da una situazione di eccezionale gravità ed i nuovi istituti vanno inquadrati nell'esigenza di razionalizzazione di tempi del processo, già da tempo assurta al rango di valore sovranazionale fondante ed infine pure costituzionalizzata e tanto in un contesto che connota il sistema giudiziario italiano di valutazioni di efficienza mortificanti, secondo gli studi internazionali sulla capacità degli ordinamenti di garantire l'effettiva tutela dei diritti. p.5.2. In tale contesto, permane integra la valutazione - già operata da questa Corte nelle pronunce richiamate dalla ricorrente - di piena idoneità e totale sufficienza della garanzia giurisdizionale dei diritti nella sommarietà della delibazione sull'appello stesso, contenuta nell'ordinanza di appello. Infatti, tale delibazione non sostituisce né impedisce evitando una cognizione su di esso , ma al contrario integra ed esaurisce essa stessa l'appello, visto che l'impugnazione si svolge comunque e, solo, è definita con le modalità speciali in discorso, per una valutazione pur sempre nel merito del gravame e della sua probabile infondatezza. p.5.3. Le così introdotte forme sommarie di definizione di appelli probabilmente infondati non minano alcun diritto di difesa, né introducono ingiustificate disparità di trattamento, né attentano in alcun modo al giusto processo - poiché la riconsiderazione del merito non viene soppressa, ma solo resa assai sommariamente - perché comunque la riconsiderazione del merito non è garantita dalla Costituzione tranne che nel processo amministrativo - perché è sufficiente - e pienamente giustificato in vista della possibilità di delibazione di probabile infondatezza dell'appello - che la parte si attrezzi, fin dall'emissione della sentenza di primo grado, anche per la sua potenziale diretta - e successiva, per il caso di ordinanza ai sensi dell'articolo 348- bis cod. proc. civ. - impugnazione anche con ricorso per cassazione - perché la decorrenza del termine di impugnazione con ricorso per cassazione dalla mera comunicazione dell'ordinanza di secondo grado, anche se a mezzo p.e.c. essendo speciale la relativa previsione , non muta i termini della questione, in un contesto di generalizzata valorizzazione e diffusione dello strumento informatico - tale da garantirne una capillare fruizione ed anzi una maggiore tendenziale funzionalità - e, comunque, di attesa di diligenza maggiore rispetto al passato nel formulare le impugnazioni delle pronunce di primo grado. p.5.4. Va confermata quindi la valutazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente anche nella memoria ai sensi dell'articolo 378 cod. proc. civ p.6. - L'inammissibilità per tardività va così senz'altro dichiarata, con condanna della soccombente ricorrente anche alle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, tra loro in solido per l'evidente comunanza dell'interesse in causa e deve pure applicarsi per carenza di discrezionalità Cass. 14 marzo 2014, numero 5955 l'articolo 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, inserito dall'articolo 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, numero 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso condanna la Ala Nobile srl, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento, in favore di F.P. ed L.A. , tra loro in solido, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed oltre accessori nella misura di legge. Ai sensi dell'articolo 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modif. dalla l. 228/12, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma I-bis dello stesso articolo 13.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 10 giugno – 21 luglio 2015, numero 15236 Presidente Finocchiaro – Relatore De Stefano Ritenuto quanto segue § I. A.M.P. ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 348-ter, terzo comma, c.p.c. contro l'Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Lecce dell'8 giugno 2012, pronunciata in primo grado inter partes in una controversia di risarcimento danni da esso ricorrente introdotta contro l'intimata per ottenere il risarcimento del danno sofferto a causa di una denuncia penale asseritamente infondata. § 2. Il ricorso è stato proposto a seguito della declaratoria di inammissibilità ex articolo 348-bis c.p.c. dell'appello proposto dai qui ricorrenti da parte della Corte di Appello di Lecce. § 3. Al ricorso ha resistito con controricorso l'Enel Distribuzione s.p.a. § 4. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all'articolo 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Considerato quanto segue § 1. Nella relazione ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., sono state svolte le seguenti considerazioni «[ ] § 4. Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., in quanto appare tardivamente proposto. Invero, come ha allegato la parte resistente, l'ordinanza di dichiarazione di inammissibilità dell'appello venne comunicata a mezzo PEC dalla cancelleria della Corte leccese lo stesso giorno del deposito, avvenuto il 21 giugno 2013. Ne segue che il ricorso contro la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere proposto nei sessanta giorni successivi a norma del terzo comma dell'articolo 348-ter c.p.c., mentre esso è stato notificato nel febbraio del 2014, cioè come se fosse decorso il c.d. termine lungo di cui all'articolo 327 c.p.c. nel testo anteriore alla modifica di cui alla I. numero 69 del 2009.». § 2. I1 Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione alle quali nulla è necessario aggiungere. § 3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile. § 4. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del d.m. numero 55 del 2014. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1-quater del d.P.R. numero 115 del 2002, il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato articolo 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro quattromiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1-quater dei d.P.R. numero 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato articolo 13.