La legge 1 dicembre 2018, numero 132 di conversione, con modificazioni, del c.d. decreto sicurezza d.l. numero 113/2018 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018, numero 281. Sulla medesima Gazzetta è stato pubblicato anche il testo coordinato del decreto legge.
Protezione internazionale e immigrazione. Il decreto interviene sul d.lgs. numero 286/1998, il Testo Unico sull’immigrazione, modificando in particolare la disciplina sull’accordo di integrazione articolo 4-bis , sul permesso di soggiorno e sui casi di respingimento. Vengono modificati gli articolo 18 e 18-bis relativi al permesso di soggiorno per casi speciali e viene introdotto quello per calamità e per atti di particolare valore civile. L’articolo 2 del d.l. numero 113/2018 prolunga la durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio a 180 giorni, mentre la norma successiva prevede che «il richiedente può essere altresì trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, numero 286, per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza». In tema di cittadinanza, il decreto prevede la revoca «in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lett. a , numero 4 , c.p.p., nonchè per i reati di cui agli articolo 270-ter e 270-quinquies 2, c.p La revoca della cittadinanza è adottata, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno». Disposizioni in materia di giustizia. L’articolo 15 modifica il Testo Unico sulle spese di giustizia inserendo l’articolo 130-bis secondo il quale «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso. Non possono essere altresì liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova». In tema di processo amministrativo telematico, il decreto ha modificato l’articolo 7, comma 4, d.l. numero 168/2016, conv. in l. numero 197/2016 con la conseguente abrogazione del termine del 1° gennaio 2019 che limitava l’obbligo del deposito cartaceo, con attestazione di conformità al relativo deposito telematico, del ricorso e degli scritti difensivi. In altre parole, il deposito della copia cartacea continua ad essere un obbligo generalizzato.
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