Ulteriori istruzioni applicative, con riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti, sono state rilasciate ieri dall'INPS, con la circolare n. 140, anche presso gli Enti di previdenza obbligatori.
Con la circolare n. 60 del 16 marzo 2017, l'INPS ha fornito le prime istruzioni applicative delle disposizioni in materia di cumulo dei periodi assicurativi di cui alla l. n. 228/2012, come modificata dalla l. n. 232/2016, limitatamente ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti da parte degli iscritti a 2 o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima ed alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335/1995. Acquisito il nulla osta del Ministero del lavoro di cui alla nota n. 7027 del 9 ottobre 2017, l'INPS, con la circolare n. 140 del 12 ottobre, ha fornito ulteriori istruzioni applicative con particolare riguardo al cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti in presenza di periodi di contribuzione anche presso gli Enti di previdenza privati di cui al d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103. I trattamenti pensionistici. L'Atto dell'Istituto qui in oggetto presenta, nello specifico i trattamenti pensionistici in regime di cumulo l'Ente competente alla gestione della domanda di trattamento pensionistico in cumulo il calcolo del pro quota a carico dell’INPS la conversione dei periodi di iscrizione gli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico il pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo i ricorsi. Conclude la presente Circolare la precisazione che, per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle istruzioni fornite con la Circolare n. 120 del 2012, ove compatibili. Fonte www.lavoropiu.info
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