Drop in Cassa Forense

Che cosa è il drop? Si tratta di una delle situazioni classiche nelle quali ci si trova quando ci capita di dover comprare una giacca o un nuovo abito. Sul cartellino troviamo la scritta taglia 48, drop 6 , ma non sappiamo in alcun modo cosa significhi.

Cerchiamo allora di comprendere insieme che cosa è il drop nell'ambito della sartoria e a cosa serve. La definizione tecnica è molto semplice. Il drop è la differenza tra la semimisura del torace e quella della vita e serve a rendere più equilibrata la scelta di un abito, personalizzandone il taglio e migliorando in maniera esponenziale la vestibilità complessiva del vestito, sia per quanto riguarda la giacca che per i pantaloni. Per questo motivo, al fine di assicurarsi un abito che calzi a pennello è di fondamentale importanza conoscere il proprio numero di drop si tratta infatti dell'unica possibilità che abbiamo per garantirci giacche e pantaloni che possano essere indossati in maniera armoniosa e compatta. Gli abiti da uomo di confezione industriale, quindi non su misura ma pronti per essere indossati, vengono realizzati a partire da rilevazioni antropometriche che individuano le proporzioni del corpo umano, al fine di sviluppare tagli sartoriali che si adeguino in maniera quasi perfetta a gran parte delle tipologie fisiche. I drop ci permettono dunque di scegliere con serenità un abito perfetto per la nostra struttura corporea, assicurando un equilibrio complessivo tra torace, vita e altezza. Il drop degli avvocati. Attualmente in Cassa Forense ci sono soltanto due misure la pensione retributiva e , residuale, la pensione contributiva. Così 240 mila avvocati sono costretti a misurarsi con due soli drop. Come ha detto recentemente Mario Draghi Bisogna avere occhi liberi, non gravati dalla difesa di paradigmi precedentemente detenuti che hanno perso ogni potere esplicativo . Di fronte ad una realtà così composita la offerta previdenziale e assistenziale deve essere in grado di conformarsi alle varie esigenze per non fungere da vera e propria camicia di forza come oggi sta avvenendo. La proposta. Con gli altri amministratori del gruppo FB Previdenza forense, Daniela Nazzaro, Lucia Iannone, Carmen Picariello e Francesca Scudiero, abbiamo lanciato questa proposta MANIFESTO PROGRAMMATICO DI RIFORMA DELLA PREVIDENZA FORENSE A. LE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO La classificazione delle fonti del diritto tributario ricalca quella classica della gerarchia delle fonti in generale. Avremo quindi, in una ipotetica scaletta, la Costituzione, la legge ordinaria, il decreto legislativo, il decreto legge, la legge regionale, nonché le fonti secondarie quali regolamenti e decreti ministeriali. - LA COSTITUZIONE Nel nostro sistema, fonte primaria del diritto tributario è, ovviamente, la Costituzione, la quale sancisce i principi cui il legislatore deve necessariamente attenersi nell’emanazione di norma fiscali. Tali PRINCIPI sono a la riserva di legge art. 23 nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge b la capacità contributiva art. 53 , secondo il quale ogni soggetto è tenuto all’adempimento della prestazione in ragione della sua capacità contributiva c l’universalità dell’imposta art. 53 , per il quale tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva d la progressività del sistema tributario art. 53 , principio programmatico, attuabile in concreto mediante varie forme progressività per detrazione, per classi, per scaglioni, progressività continua e l’uguaglianza relativa dell’onere tributario art. 3 , secondo il quale l’onere fiscale deve essere suddiviso fra tutti i soggetti d’imposta in proporzione della propria capacità contributiva f l’inabrogabilità delle norme tributarie a mezzo referendum art. 75 g l’impossibilità di introdurre nuovi tributi con la legge di approvazione del bilancio art. 81 . h la sussidiarietà della legge regionale art. 119 . - LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE I principi generali dell’ordinamento tributario sono suscettibili di essere derogati o modificati solo con legge ordinaria e mai da leggi speciali art. 1, l. n. 2012/2000 - IL DIRITTTO COMUNITAIRO I Regolamenti hanno portata generale, sono obbligatori e sono direttamente applicabili in ciascuno stato membro senza necessità di ratifica le Direttive vincolano invece gli stati quanto al fine da perseguire lasciando agli stessi un certo grado di discrezionalità per quanto riguarda la ratifica, in questo caso necessaria. B. LA NORMATIVA PREVIDENZIALE FORENSE - LA LEGGE PROFESSIONALE n. 247/2012 Art. ,1 comma 1, lett. d . La presente legge favorisce l'ingresso alla professione di Avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del MERITO . Art. 21, comma 1. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, CON ESCLUSIONE DI OGNI RIFERIMENTO AL REDDITO PROFESSIONALE . - Il d.lgs. n. 509/94 concernente la trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza a condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario art. 1 . La norma disciplina la gestione economico-finanziaria art. 2 e i poteri degli organi di Vigilanza art. 3 . C. LA DOTTRINA La dottrina si esprime in prevalenza nel senso della natura di imposta dei contributi previdenziali Persiani, 235 Rossi, in Tr. Res. 1986, 709 Levi Sandri, 272 , abbandonando la risalente concezione dei contributi come salario previdenziale F. Santoro-Passarelli, 180 . D. LA GIURISPRUDENZA - CASSAZIONE III PENALE n. 20845 del 25 maggio 2011. La Corte ha rilevato che in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali, la giurisprudenza di legittimità ha escluso ogni rilevanza dello stato di dissesto dell’impresa. Lo stato di dissesto dell’imprenditore, il quale prosegua ciononostante nell’attività d’impresa senza adempiere all’obbligo previdenziale e neppure a quello retributivo, non elimina il carattere di illiceità penale dell’omesso versamento dei contributi. Infatti i contributi non costituiscono parte integrante del salario ma un tributo, in quanto tale da pagare sempre e in ogni caso, indipendentemente dalle vicende finanziarie dell’azienda. Ciò trova la sua ratio nelle finalità, costituzionalmente garantite, cui risultano preordinati i versamenti contributivi e anzitutto la necessità che siano assicurati i benefici assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori. Ne consegue che la commisurazione del contributo alla retribuzione deve essere considerata un mero criterio di calcolo per la quantificazione del contributo stesso cfr. Cass. n. 11962/1999 . E. LO SCHEMA DELLA RIFORMA In base all' art. 2 dello STATUTO CF deve assicurare a tutti gli Avvocati che abbiano esercitato la professione con continuità e ai loro superstiti un trattamento previdenziale in attuazione dello art. 38 della Costituzione. Oggi per motivi demografici, reddituali e di sostenibilità di lungo periodo si impone una riforma strutturale dell' attuale assetto informata ai seguenti PRINCIPI 1 abolizione della contribuzione minima , sia soggettiva che integrativa la contribuzione va informata ai principi di progressività e proporzionalità rispetto al reddito , modulata secondo scaglioni 2 va esercitata la opzione al sistema di calcolo contributivo della pensione, equo e solidale, in pro rata, con armonizzazione equa con il pregresso 3 esenzione totale per i redditi al di sotto della soglia di povertà 4 inserimento, accanto alla pensione minima, della pensione sociale forense, pari al minimo INPS 501,89 euro 5 liquidazione di tutte le prestazioni assistenziali con rigorosa applicazione del criterio nazionale ISEE 6 cancellazione del ruolo esattoriale per tutti gli iscritti, previa rinegoziazione, mediante predisposizione di piani di rientro INDIVIDUALI del debito contributivo, con priorità di recupero rispetto ai GRANDI DEBITORI oltre i 100.000 euro 7 va previsto un regime di incompatibilità tra la erogazione della pensione e la permanenza negli Albi, in alternativa inserire un tetto tra pensione e reddito da professione, secondo i principi della sentenza 124/2017 della Corte Costituzionale 8 indicazione di un limite in percentuale agli investimenti, finalizzato a vincolare il patrimonio al raggiungimento dello scopo assistenziale e previdenziale si potrebbe ipotizzare un massimo del 30 % del patrimonio, in analogia con i fondi pensione sottoposti alla medesima vigilanza COVIP 9 per essere eletti delegati sono necessari requisiti di professionalità nelle materie previdenziale o finanziaria fonti d.lgs. n. 231/01 - TUF - DM 79/2007 10 riduzione del numero dei delegati e dei costi di gestione 11 pubblicazione di tutte le delibere e delle rendicontazioni 12 la rappresentanza, attiva e passiva, spetta ad ogni iscritto 13 promuovere l' azione di recupero o compensazione delle somme prelevate a titolo di spending review Corte Cost. n. 7/17 14 va avviato, nel lungo periodo , un processo di armonizzazione tra le Casse esistenti, per la creazione di sinergie che dovrebbero portare ad una UNICA CASSA di previdenza e assistenza per i professionisti italiani F. IL COMITATO SCIENTIFICO Il tutto sostenuto da rigorosi studi attuariali, proiettando dati reali e non attesi ed ipotizzando la formazione di un Comitato Scientifico tra associazioni e gruppi convergenti. La vita è come andare in bicicletta, se vuoi stare in equilibrio ti devi muovere lo ripeteva Einstein e vale anche al contrario.