La Suprema Corte precisa quando il deposito di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato mediante PEC privo di attestazione di conformità del difensore ovvero con attestazione priva di sottoscrizione autografa non diventa improcedibile.
Questo l’oggetto dell’ordinanza della Suprema Corte numero 19244/20, depositata il 15 settembre. Il Tribunale di Sassari dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra una società di trasporti ed un proprio dipendente, dichiarando la conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, condannando la società al risarcimento del danno, commisurato a 4 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Impugnata la decisione, la Corte d’Appello di Cagliari condivideva le argomentazioni del Giudice di primo grado circa l’illegittimità della clausola di durata del contratto, tuttavia riformava parzialmente la stessa quanto al pagamento dell’indennità risarcitoria, parametrandola a 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Contro la suddetta pronuncia, propone ricorso per cassazione il lavoratore, al quale resiste con controricorso la società. Il ricorrente, però, era deceduto poco dopo, per cui il suo difensore allegava il certificato di morte e manifestava la volontà di rinunciare al ricorso. La Corte di Cassazione osserva, in via preliminare, che nel giudizio di legittimità non si applica l’istituto dell’interruzione del processo, dunque la morte di una delle parti dopo la rituale instaurazione del giudizio non ha alcun rilievo né ai fini dell’interruzione del processo, né al fine di escludere l’ultrattività del mandato. Nel caso di specie, la rinuncia al ricorso era stata manifestata dal difensore del ricorrente per via della procura speciale, che ricomprendeva anch’essa tra le sue facoltà. La Corte rileva che la rinuncia al ricorso preclude l’esame di inammissibilità del ricorso avanzata dalla controricorrente, avente ad oggetto la mancata sottoscrizione digitale da parte del difensore del ricorso e della procura notificati mediante PEC. Tuttavia, vista la particolare importanza della suddetta questione, i Giudici di legittimità ritengono opportuno soffermarsi sul tema. Ciò posto, la Corte rileva che dal deposito degli atti si evince che il ricorso è stato originato in forma digitale e che, mentre la procura speciale alle liti è stata sottoscritta con firma autografa, il ricorso non ha alcuna sottoscrizione ed entrambi sono stati notificati mediante PEC. Ora, considerando che l’estensione dei file allegati al messaggio PEC indicano l’avvenuta sottoscrizione con firma digitale CAdES p7m e PAdES pdf , tutte e due ammesse ed equivalenti circa la validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il procedimento in cassazione, la Corte afferma che ciò conferisce al ricorso prova della sua autenticità e provenienza, essendo perciò irrilevante la mancata sottoscrizione autografa del ricorso. Dunque, la Corte dichiara l’estinzione del processo e ribadisce il seguente principio di diritto «il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della l. numero 53/1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’improcedibilità del ricorso in quanto la controricorrente non ha disconosciuto la conformità della copia informale del ricorso all’originale notificatole a mezzo PEC».
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 30 giugno – 15 settembre 2020, numero 19244 Presidente Tria – Relatore Torrice Rilevato 1. il Tribunale di Sassari aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro in data 8 luglio 2010 stipulato tra la A.R.S.T. Azienda Regionale Sarda Trasporti spa anche A.R.S.T., di seguito e M.P.G.A. , aveva dichiarato la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato e aveva condannato l’Azienda al risarcimento del danno ai sensi della L. numero 183 del 2010, articolo 32, comma 5 commisurandola a quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto 2. la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, adita dalla A.R.S.T. in via principale e in via incidentale dal M. , ha condiviso la sentenza impugnata quanto alla ritenuta illegittimità della clausola di durata e, pur dubitando della perdurante vigenza della L.R. numero 16 del 1974, articolo 23 richiamata dal giudice di primo grado, istitutiva dell’Azienda Regionale Sarda Trasporti come ente dotato di personalità di diritto pubblico, avuto riguardo alla L.R. numero 21 del 2005 che l’aveva trasformata in società per azioni, ha ritenuto che l’invocata conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato era impedita dal D.L. numero 112 del 2008, articolo 18, comma 2 convertito dalla L. numero 133 del 2008, con il quale il legislatore aveva imposto alle società a totale partecipazione pubblica di adottare metodi di reclutamento del personale rispettosi dei criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità 3. la Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l’A.R.S.T. al pagamento della indennità risarcitoria di cui alla L. numero 183 del 2010, articolo 32 parametrandola a 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla durata del rapporto 4. avverso questa sentenza M.P.G.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, al quale l’A.R.S.T. spa ha resistito con controricorso, illustrato da memoria 5. successivamente alla notifica del ricorso il difensore del ricorrente ha dichiarato che il M. era deceduto il omissis , allegando il certifioto di morte, e che intendeva rinunciare al ricorso per cassazione a rinuncia è stata notificata al difensore del controricorrente sintesi dei motivi del ricorso. 6. con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione della L.R. Sardegna 20 giugno 1974, numero 16 e della L.R. 7 dicembre 2005 numero 21, violazione e falsa applicazione dell’articolo 117 Cost. violazione della L. Cost. 28 febbraio 1948, numero 3, illegittimità costituzionale della L.R. Sardegna 20 giugno 1974, numero 16, in relazione agli articolo 3 e 117 Cost. e alla L. Cost. 26 febbraio 1948, numero 3 7. con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.L. numero 702 del 1978, articolo 5, convertito nella L. 8 gennaio 1979, numero 3, come modificato dalla L. 7 luglio 1980, numero 299, anche con riferimento a quanto previsto dallo stesso articolo 5, comma 6 la connessa violazione della L. numero 142 del 1990, articolo 23 e 25 8. con il terzo motivo è denunciata la violazione e/o falsa applicazione del D.L. numero 702 del 1978, come modificato dalla L. 7 luglio 1980, numero 299, anche nei suoi commi 6, 15, 17 e 18, e della L.R. Sardegna numero 16 del 1974, nonché conseguente violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. numero 368 del 2001 per la ritenuta mancata abrogazione delle prime due norme ad opera del D.Lgs. numero 368 del 2001 nella parte in cui viene negata la conversione del contratto dichiarato nullo nel termine in contratto a tempo indeterminato 9. con il quarto motivo è denunciata la violazione del principio di effettività del risarcimento del danno, la conseguente a falsa applicazione delle L. numero 183 del 2010, articolo 32, anche con riferimento a quanto previsto dalla L. numero 604 del 1966, articolo 8, la violazione e falsa applicazione della L. numero 183 del 2010, articolo 32, il vizio di motivazione e conseguente violazione degli articolo 1218, 1219, 1223, 1224, 1225 e 1226 c.c. 10. come evidenziato nel punto 5 di questa sentenza il difensore del M. , dopo avere dichiarato quest’ultimo è deceduto in data omissis , ha manifestato la volontà di rinunciare al ricorso 11. nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo ex multis Cass. S.0 numero 9692/2013 nè ai fini della interruzione del processo, nè, tampoco, per escludere la ultrattività del mandato 12. la rinuncia al ricorso, manifestata dal difensore del defunto M. , in virtù della procura speciale che ricomprendeva anche la facoltà di rinunciare” agli atti del giudizio e ad accettare rinuncia , rinuncia notificata alla controricorrente e non richiedente l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali determina l’estinzione del giudizio 13. la rinuncia al ricorso preclude l’esame di inammissibilità recte improcedibilità del ricorso formulata dalla controricorrente sul rilievo che il ricorso e la procura, notificati tramite PEC, non sono stati sottoscritti digitalmente dal difensore 14. nondimeno, il Collegio reputa necessario soffermarsi sulla questione di particolare importanza, posta dalla controricorrente, e di utilizzare il potere, che l’articolo 363 c.p.c., assegna alla Corte di Cassazione, di enunciare il principio di diritto nell’interesse della legge ciò che la declaratoria di estinzione conseguente alla rinuncia al ricorso non impedisce Cass. S.U. numero 30008/2019, Cass. S.U 22438/2018 Cass. S.U. 19051/2010 15. dagli atti depositati si ricava che il ricorso è originato in formato digitale soltanto la procura speciale alle liti è sottoscritta con firma autografa, mentre il primo non reca alcuna sottoscrizione entrambi gli atti sono stati notificati, unitamente alla relazione di notifica, a mezzo posta elettronica certificata 16. si ricava dalla copia del messaggio di posta elettronica certificata che ad esso sono allegati un file allegato denominato ricorso in Cassazione omissis 278 Kb , un file denominato omissis 276 Kb , un file denominato omissis 47 Kb , un file denominato omissis 45 Kb , relata a mezzo pec M. omissis 78 Kb , relata a mezzo pec M. omissis 76 Kb 17. l’estensione dei file allegati al messaggio p.e.c. indica l’avvenuta autenticazione con firma digitale CAdES -.p7m e PAdES -.pdf , entrambe ammesse e equivalenti anche quanto alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi dell’articolo 83 c.p.c., comma 3, del D.M. numero 44 del 2011, articolo 18, comma 5 e articolo 9.9 bis, commi 2 e 4 citato D. Dirig. Cass. S.U. numero 11125/2020 Cass. S.U. numero 10266/2018 Cass. 30927/2018 Cass. 19434/2019 18. tutto ciò conferisce al ricorso depositato in cancelleria prova della sua autenticità e provenienza, restando del tutto irrilevante che l’originale del ricorso non recasse sottoscrizione autografa, la sua provenienza dal difensore munito di procura risultando comunque attestata sia dalla procura che ad esso accede Cass. S.U. numero 11125/2020 Cass. numero 7443/2017 Cass. numero 18491/2013 Cass. 21326/2006 sia dalla firma digitale apposta al documento notificato per via telematica 19. il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telmatico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore L. numero 53 del 1994, ex articolo 9, commi 1 bis e 1 ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’improcedibilità del ricorso in quanto la controricorrente non ha disconosciuto la conformità della copia informale del ricorso all’originale notificatole a mezzo p.e.c. Cass. S.U. numero 8312/2019 Cass. S.U. numero 22438/2018 20. le spese del giudizio di legittimità sono compensate in ragione del comportamento processuale delle parti 21. non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis 22. in tema di impugnazioni, il D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi, tipici, del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica ex multis Cass. 23175/2015 . P.Q.M. la Corte Dichiara l’estinzione del giudizio. Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.