Erronea evocazione dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate: l’avvocato deve pagare i danni

In virtù dei principi di diligenza qualificata e buona fede oggettiva o correttezza, costituisce fonte di responsabilità professionale dell’avvocato difensore l’erronea evocazione in giudizio dell’Ufficio periferico dell’Agenzia delle Entrate in un’epoca in cui per la proposizione del ricorso per cassazione la legittimazione passiva era riconosciuta esclusivamente in capo al Ministero delle Finanze.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 10822/20 depositata il 5 giugno. La Corte d’Appello di Perugia respingeva il gravame proposto da una società avverso il rigetto in prime cure dalla domanda di risarcimento dei danni presentata nei confronti di un avvocato in conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione da quest’ultimo proposto con erronea evocazione dell’Ufficio periferico dell’Agenzia delle entrate. Tale pronuncia è stata impugnata dalla società soccombente in cassazione. In tema di contenzioso tributario, le Sezioni Unite hanno precisato che, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle Entrate, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, con conseguente legittimazione ad causam e ad processum. Si tratta del riflesso processuale della separazione tra titolarità dell’obbligazione tributaria – riservata allo Stato – ed esercizio dei poteri di imposizione fiscale trasferiti appunto all’Agenzia delle Entrate. Nei procedimenti precedenti al 1° gennaio 2001 nei quali l’ufficio non abbia chiesto il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, spetta all’Agenzia l’esercizio di tutti i poteri processuali. Nei giudizi di cassazione dove la legittimazione era riconosciuta al Ministero delle Finanze ex articolo 11 r.d. numero 1611/1933, la nuova disciplina, nel conferire la capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell’Agenzia in via concorrente ed alternativa al Direttore, consente invece di ritenere che la notifica della sentenza di merito e quella del ricorso possano essere effettuate, alternativamente, presso la sede centrale dell’Agenzia o presso gli uffici periferici. Nel caso in esame, il ricorso per cassazione presentato dall’avvocato era stato proposto in data 20/12/2000, allorquando la proponibilità del ricorso nei confronti del Ministero delle Finanza costituiva la regola. Posta tale premessa, il Collegio ricorda che l’avvocato «è professionista tenuto all’esecuzione del contratto di prestazione d’opera professionale secondo i canoni di diligenza qualificata di cui al combinato disposto dagli articolo 1176, comma 2 e 2236 c.c. e della buona fede oggettiva o correttezza». Tale ultimo criterio risulta determinante nell’individuazione del comportamento dovuto dal professionista al quale è imposto il dovere di compiere quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell’apprezzabile sacrificio. L’obbligo della buona fede oggettiva deve dunque essere correlato alle condizioni del caso concreto, alla natura del rapporto e alla qualità dei soggetti coinvolti alla stregua della causa concreta dell’incarico conferito. Ciò posto «disattendere la regola effettiva in tema di legittimazione passiva al quale nei processi tributari che all’epoca della proposizione del ricorso per cassazione de quo come detto riconosceva la medesima esclusivamente in capo al Ministero delle Finanze, ai sensi dell’articolo 11 r.d. numero 1611/1933 alla stregua dei suindicati principi costituisce senz’altro fonte di responsabilità professionale dell’avvocato difensore». Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 24 gennaio – 5 giugno 2020, numero 10822 Presidente Travaglino – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 16/11/2017 la Corte d’Appello di Perugia ha respinto il gravame interposto dalla società Seipe s.r.l. in relazione alla pronunzia Trib. Perugia 17/2/2014, di rigetto della domanda proposta nei confronti del sig. S.G. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto, nella sua qualità di avvocato, nell’interesse della medesima per erronea evocazione dell’Ufficio periferico, anziché quello centrale in Roma, dell’Agenzia delle entrate. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Seipe s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 7 motivi. Resiste con controricorso lo S. , che ha presentato anche memoria. Con conclusioni scritte del 24/7/2019 il P.G. presso questa Corte ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Motivi della decisione Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione dell’articolo 132 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4. Con il 2 motivo denunzia erronea applicazione di norme di diritto , in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3. Con il 3 motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli articolo 1176 e 2226 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 nonché omessa valutazione di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5. Si duole che la corte di merito abbia, con motivazione apparente, erroneamente escluso la responsabilità dell’avvocato senza considerare che si tratta di ricorso per cassazione notificato in data 20/12/2000, allorquando era pressoché pacifico che il ricorso per cassazione avverso la declaratoria della CTR nella specie concernente l’Invim straordinaria per l’anno 1991 dovesse essere notificato all’Ufficio periferico locale dell’Agenzia delle entrate. Il ricorso è p.q.r. fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati. Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare in tema di contenzioso tributario, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 1 gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione ad causam e ad processum nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti esclusivamente all’Agenzia. Tale legittimazione costituisce infatti il riflesso, sul piano processuale, della separazione tra la titolarità dell’obbligazione tributaria, tuttora riservata allo Stato, e l’esercizio dei poteri statali in materia d’imposizione fiscale, il cui trasferimento all’Agenzia previsto dal D.Lgs. numero 300 del 1999, articolo 57 esula dallo schema del rapporto organico, non essendo l’Agenzia un organo dello Stato, sia pure dotato di personalità giuridica, bensì un distinto soggetto di diritto. Ai sensi del D.Lgs. numero 300 del 1999, articolo 72 l’Agenzia ha facoltà di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, che in assenza di una specifica disposizione normativa dev’essere richiesto in riferimento ai singoli procedimenti - anche se non è necessaria una specifica procura -, non essendo a tal fine sufficiente l’eventuale conclusione di convenzioni a contenuto generale tra l’Agenzia e l’Avvocatura. L’assunzione in via esclusiva da parte dell’Agenzia della gestione del contenzioso nelle fasi di merito, già attribuita dal D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 10 ed 11 agli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, comporta inoltre che, nei procedimenti introdotti anteriormente al 1 gennaio 2001 nei quali l’ufficio non abbia richiesto il patrocinio dell’Avvocatura spetta all’Agenzia l’esercizio di tutti i poteri processuali, ivi compresi quelli di disposizione del diritto controverso e del rapporto processuale, con la conseguenza che la proposizione dell’appello da parte della sola Agenzia, senza esplicita menzione dell’ufficio periferico che era parte originaria, si traduce nell’estromissione di quest’ultimo. Per i giudizi di cassazione, nei quali la legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero delle finanze, ai sensi del R.D. numero 1611 del 1933, articolo 11 la nuova realtà ordinamentale, caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell’Agenzia in via concorrente ed alternativa rispetto al Direttore, consente invece di ritenere che la notifica della sentenza di merito, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, e quella del ricorso possano essere effettuate, alternativamente, presso la sede centrale dell’Agenzia o presso i suoi uffici periferici, in tal senso orientando l’interpretazione sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi d’inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all’organo che ha emesso l’atto o il provvedimento impugnato v. Cass., Sez. Unumero , 14/2/2006, numero 3116 Cass., Sez. Unumero , 14/2/2006, numero 3118 e, conformemente, da ultimo, Cass., 29/1/2020, numero 1954 . Orbene, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle entrate, le Sezioni Unite di questa Corte hanno dunque in tal caso innovato al precedente orientamento in base al quale nei processi tributari la legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero delle finanze ai sensi del R.D. numero 1611 del 1933, articolo 11 in ragione della nuova realtà ordinamentale, caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell’Agenzia, in via concorrente e alternativa rispetto al Direttore, ritenendo conseguentemente che ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione la notifica della sentenza di merito e quella del ricorso per cassazione possano essere effettuate, alternativamente, presso la sede centrale dell’Agenzia o presso i suoi uffici periferici. Tale modifica è stata peraltro introdotta per i procedimenti introdotti in 1 grado dopo il 1/1/2001, e non anche per quelli introdotti anteriormente a tale data. Orbene, nella specie la cartella esattoriale concernente l’Invim straordinaria per l’anno 1991 è stata impugnata avanti alla CTP Perugia e poi alla CTR Perugia, e il ricorso per cassazione avverso la decisione di quest’ultima risulta essere stato dall’odierno controricorrente proposto il 20/12/2000, allorquando, come posto in rilievo anche dal P.G. presso questa Corte nelle suindicate conclusioni scritte, la proponibilità del ricorso per cassazione esclusivamente nei confronti del Ministero delle finanze ai sensi del R.D. numero 1611 del 1933, articolo 11 costituiva invero la regola effettiva. Orbene, nell’affermare che il professionista si è adoperato per cercare di svolgere il proprio mandato con la dovuta diligenza, anche alla luce del fatto che all’epoca dei fatti, non vi era un orientamento consolidato giurisprudenziale sul punto , e che solo nel 2006, momento cronologicamente successivo alla proposizione del ricorso da parte dell’avvocato S. , è stata risolta definitivamente la questione con sentenza della Suprema Corte resa a Sezioni Unite , sicché nessun tipo di responsabilità possa essere addebitato all’avvocato S. nel recte, nell’ espletamento dell’incarico ricevuto dalla Seipe s.r.l. , la corte d’Appello ha invero disatteso il suindicato principio. Principio vieppiù disatteso nell’erroneamente affermare che l’obbligazione dell’avvocato costituisce una mera obbligazione di mezzi e non già di risultato, con la conseguenza che vada imposta al cliente di fornire la prova di idonei dati obiettivi sulla scorta dei quali il giudice potrà valutare l’attività del professionista . Va al riguardo ribadito che l’avvocato è professionista tenuto all’esecuzione del contratto di prestazione d’opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui al combinato disposto dell’articolo 1176 c.c., comma 2 e articolo 2236 c.c. cfr. Cass., 20/8/2015, numero 1699 Cass., 28/2/2014, numero 4790 Cass., 12/4/2011, numero 8312 e, con riferimento ad altri professionisti, Cass., 6/5/2015, numero 8989 Cass., 20/10/2014, numero 22222 Cass., 9/10/2012, numero 17143 e della buona fede oggettiva o correttezza. Come osservato anche in dottrina, oltre che regola articolo 1337, 1358, 1375 e 1460 c.c. di comportamento quale dovere di solidarietà fondato sull’articolo 2 Cost. v. Cass., 10/11/2010, numero 22819 Cass., 22/1/2009, numero 1618 Cass., Sez. Unumero , 25/11/2008, numero 28056 che trova applicazione a prescindere alla sussistenza di specifici obblighi contrattuali, in base al quale il soggetto è tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso, nonché volto alla salvaguardia dell’utilità altrui nei limiti dell’apprezzabile sacrificio, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità v. Cass., 27/4/2011, numero 9404 Cass., Sez. Unumero , 25/11/2008, numero 28056 Cass., 24/7/2007, numero 16315 Cass., 13/4/2007, numero 8826 Cass., 27/10/2006, numero 23273 Cass., 20/2/2006, numero 3651. V. altresì Cass., 24/9/1999, numero 10511 Cass., 20/4/1994, numero 3775 , e regola articolo 1366 c.c. di interpretazione del contratto v. Cass., 23/5/2011, numero 11295 , la buona fede oggettiva o correttezza è infatti anche criterio di determinazione della prestazione contrattuale, costituendo invero fonte - altra e diversa sia da quella eteronoma suppletiva ex articolo 1374 c.c. in ordine alla quale v. la citata Cass., 27/11/2012, numero 20991 che da quella cogente ex articolo 1339 c.c. in relazione alla quale cfr. Cass., 10/7/2008, numero 18868 Cass., 26/1/2006, numero 1689 Cass., 22/5/2001, numero 6956. V. altresì Cass., 9/11/1998, numero 11264 - di integrazione del comportamento dovuto v. Cass., 30/10/2007, numero 22860 , là dove impone di compiere quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell’apprezzabile sacrificio che non si sostanzi cioè in attività gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici v. Cass., 30/3/2005, numero 6735 Cass., 9/2/2004, numero 2422 , come ad esempio in caso di specifica tutela giuridica, contrattuale o extracontrattuale, non potendo considerarsi implicare financo l’intrapresa di un’azione giudiziaria v. Cass., 21/8/2004, numero 16530 , anche a prescindere dal rischio della soccombenza v. Cass., 15/1/1970, numero 81 . L’impegno imposto dall’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza va quindi correlato alle condizioni del caso concreto, alla natura del rapporto, alla qualità dei soggetti coinvolti v. Cass., 30/10/2007, numero 22860 , essendo da valutarsi alla stregua della causa concreta dell’incarico conferito al professionista dal committente cfr. Cass., 29/1/2013, numero 2071 . Orbene, disattendere la regola effettiva in tema di legittimazione passiva al quale nei processi tributari che all’epoca della proposizione del ricorso per cassazione de quo come detto riconosceva la medesima esclusivamente in capo al Ministero delle finanze, ai sensi del R.D. numero 1611 del 1933, articolo 11 alla stregua dei suindicati disattesi principi costituisce allora senz’altro fonte di responsabilità professionale dell’avvocato difensore. Dell’impugnata sentenza, assorbiti il 4 motivo con il quale la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli articolo 1218, 1453, 2226 e 2697 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4 nonché ogni altra questione e diverso profilo, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie p.q.r. il ricorso. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione.