di Giulia Milizia
di Giulia Milizia *Il fermo amministrativo e le problematiche ad esso correlate sono vexatae questiones che ancora non hanno trovato una soluzione univoca.Quale giudice competente? Il recente Decreto Bersani D.L. numero 223/2006, convertito nella L. numero 248/2006 ha stabilito la competenza esclusiva del giudice tributario su tali procedimenti, ma questa regola, de facto, è restata lettera morta perché gli stessi hanno rinviato questi processi ai magistrati ordinari, competenti per valore. Inoltre non sono mai stati approvati i regolamenti attuativi né di tale decreto né della l. numero 689/2001, sì che è dubbia la validità dei procedimenti stessi. Tutto ciò è stato risolto dalla giurisprudenza costante che ribadisce la legittimità delle relative esecuzioni. In breve sin dall'entrata in vigore del decreto nell'agosto 2006 è stato attuato il criterio selettivo della natura dei crediti vantati dalla P.A., tramite la relativa società di riscossione quelli basati su titoli di natura non tributaria erano decisi dal giudice ordinario v. ex multis Ferrara, Ganasce fiscali la giurisdizione si ripartisce fra ordinaria e tributaria in base alla natura del credito azionato Cass. civ. SS.UU. numero 679/10 Se le ganasce fiscali scattano per l'infrazione stradale il ricorso va rivolto al giudice ordinario , Trib. Bari sez. II civ. numero 2549/08 Alberici Fermo amministrativo se il credito non è fiscale decide l'Ago Cass. civ. SS. UU. numero 14381/08 rispettivamente negli arretrati del 27/01/10, 22/11 e 11/06/08 . Si noti come i ruoli di giudice tributario e di pace talvolta coincidessero, poiché il competente magistrato rivestiva le medesime funzioni facendo, così, un mero rinvio a sé.Contrasti nell'orientamento della Corte Costituzionale. Si evidenzi, sul punto, il contrastato orientamento della Consulta, che, inizialmente, ha dichiarato la competenza del giudice tributario anche per atti neutri o di natura non tributaria C.Cost. ordd. nnumero 297/07 e 3171/08 , salvo, poi, affermare il principio appena descritto C.Cost. sentenza numero 64/08 v. amplius Corrado Il fermo di beni mobili registrati sotto la lente della Consulta quale giurisdizione per l'opposizione di terzo? , C.Cost. ord. numero 57/08 nel quotidiano del 20/03/08 .È questo il criterio attuato dal GDP di Pozzuoli nella sentenza del 16/12/10 qui consultabile tra i documenti correlati che analizza la giurisdizione, le modalità ed i tempi d'impugnazione della lettera di preavviso del fermo amministrativo di beni mobili registrati, ex articolo 86 D.P.R. 29/9/73 numero 602 . La decisione del Giudice di Pace di Pozzuoli. Si ricordi che, a seguito dell'entrata in vigore della L. numero 248/2006 e della finanziaria del 2006, l'esecuzione forzata ed il sequestro del mezzo è contestuale alla notifica del preavviso mentre, prima, era successivo al perfezionamento dell'intero procedimento. Perciò il GDP ha confermato l'interesse all'azione e la correttezza del gravame, enunciando il seguente principio di diritto il preavviso di fermo amministrativo, introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione al fine di superare il disposto dell'articolo 86, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, numero 602 - in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale - e consistente nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex articolo 100 c.p.c., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo .Impugnabile il preavviso di fermo amministrativo. Quest'ultimo assunto è mutuato dalla Cass. civ., SS.UU., numero 11087/2010 che ne ha sancito l'impugnabilità. Il preavviso non è considerato un provvedimento amministrativo , ma una mera comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo che, quale atto preordinato all'espropriazione forzata e, comunque, alla realizzazione di un credito . Deve contenere tutte le indicazioni prescritte dall'articolo 57, d.P.R. numero 602/73, per garantire i diritti alla difesa ed al contraddittorio. Ha natura cautelare e ciò legittima la sua impugnazione presso le competenti commissioni tributarie, pur non comparendo esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, numero 546, articolo 19, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28 dicembre 2001, numero 448 Cass. 10672/2009 . Analoghe considerazioni valgono, mutatis mutandis, allorquando il preavviso riguardi obbligazioni extratributarie . La competenza giudice tributario o giudice ordinario? I primi commenti su questa pronuncia, dunque, hanno ritenuto la competenza esclusiva delle commissioni tributarie su tutti questi gravami. Appare, però, più corretta la lettura fornita dalla pronuncia qui annotata circa la competenza del G.O., secondo i criteri esegetici sopra descritti.Si rinvia al testo per ogni eventuale approfondimento.Per completezza d'informazione, si ricordi la Risoluzione numero 266/E/09 del 30/10/09 identica alla richiamata Risoluzione numero 408/08 del 30/10/08 , che ha parzialmente riconfermato l'esenzione fiscale, contenuta nel comma 10, dell'articolo 23 della legge numero 689 del 1981 , abrogata nel 2008, limitandola unicamente al giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, disciplinato nell'ambito del medesimo testo normativo e non al giudizio di opposizione all'esecuzione di cui all'articolo 615 c.p.c. .* Praticante avvocato e conciliatore iscritta alla camera di Conciliazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto
Giudice di Pace di Pozzuoli, sentenza 16 dicembre 2010Svolgimento del processo TIZIO , con atto depositato il 18/9/09, proponeva opposizione avverso la lettera di preavviso di iscrizione del fermo amministrativo di beni mobili registrati, ex articolo 86 D.P.R. 29/9/73 numero 602, speditagli dalla Spa Equitalia Polis a seguito di cartella di pagamento, con la quale gli veniva comunicato che era stato dato avvio alla procedura d'iscrizione del provvedimento di FERMO presso il PRA per l'autovettura Fiat Punto tg. di sua proprietà, in seguito al mancato pagamento dell'importo complessivo di € 712,00, comprensivo di interessi di mora e spese di procedura.Deduceva il ricorrente che - il provvedimento doveva ritenersi nullo per inesistenza del titolo in quanto la cartella di pagamento menzionata nella comunicazione del fermo amministrativo non gli era stata mai notificata né, tantomeno, gli era stato notificato il processo verbale sottostante e che all'epoca della presunta violazione non era ancora proprietario dell'auto con cui sarebbe stata commessa la violazione.Veniva fissata, con decreto notificato alle parti, l'udienza di comparizione delle stesse alla quale non compariva la P.A. e né non depositava la documentazione di cui all'articolo 23 della l.689/81.All'udienza del 16 dicembre 2010, il Giudicante decideva la causa dando lettura del dispositivo ai sensi dell'articolo 23 della l.689/81 e della sentenza della Corte Costituzionale numero 534/90.Motivi della decisionePreliminarmente, va dichiarata la contumacia dell'U.T.G. di NAPOLI e della S.p.A. EQUITALIA POLIS regolarmente invitati a comparire ed a depositare la documentazione inerente il provvedimento impugnato e non si sono costituiti.Ancora in via preliminare, si deve rilevare che dalla lettura dell'atto di comunicazione di fermo amministrativo impugnato non si evince l'avvertimento relativo al termine ed all'autorità cui poter ricorre in opposizione. Ciò comporta violazione della legge numero 241 del 1990 la quale, all'articolo 3 numero 4 prevede che in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.Tale irregolarità, unitamente alla domanda del ricorrente di accertamento dell'illecito comportamento posto in essere dalla Spa Equitalia Polis e, trattandosi, al riguardo, di compressione di diritti soggettivi, comporta l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.La Corte Suprema della Cassazione a S.U. con la sentenza 20/5/10 numero 11087, così ha sentenziato - Il preavviso di fermo amministrativo, introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione al fine di superare il disposto dell'articolo 86, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, numero 602 - in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale - e consistente nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex articolo 100 cod. proc. civ., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo - Con riferimento alle controversie aventi per oggetto il provvedimento di fermo di beni mobili registrati, di cui all'articolo 86 del d.P.R. numero 602 del 1972, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari. Infatti, la competenza del G.O. e, funzionalmente del GdP, si configura, senz'altro, nelle ipotesi di opposizioni ad intimazioni provenienti dal concessionario, per la riscossione di somme di denaro richieste a titolo di sanzione amministrativa ex legge 689/81 come nel caso di specie Cass. Civ. Sez.I, 20/09/99 numero 10151 .E' principio indiscusso quello in virtù del quale chiunque abbia interesse ad agire ex articolo 100 c.p.c. possa impugnare un atto considerato lesivo dei propri diritti innanzi al giudice ordinario. In tal senso si è espressa la Cassazione a S.U. con l'Ordinanza numero 10672 dell'11/6/09 precisando che il destinatario del preavviso ha un interesse specifico e diretto alla controllo della legittimità sostanziale della pretesa che è alla base del preannunciato provvedimento cautelare .Nel merito, questo giudicante ritiene che non vi è proporzionalità fra l'importo dovuto e il danno derivante al ricorrente dal fermo amministrativo del suo autoveicolo.Il fermo amministrativo su un'automobile ne comporta praticamente l'assoluta ed immediata inutilizzabilità, con le prevedibili conseguenze, soprattutto per chi non ha altri mezzi di locomozione.In effetti, questa è una procedura anomala nel nostro ordinamento e, pertanto, in assenza di specifiche norme che la disciplinano, si deve almeno ritenere applicabile quel minimo di garanzia prevista dal nostro ordinamento, in sede civile o amministrativa, a favore dell'esecutato-ingiunto.Nell'istaurato procedimento, in applicazione del disposto di cui all'articolo 10 D.L.vo 31 dicembre 1992 numero 546, sono parti del processo oltre al ricorrente, l'Ente impositore ed il servizio di riscossione che ha emanato l'atto impugnato i quali, sono onerati di dar prova del titolo in base al quale si procede, soprattutto se ciò è specifico oggetto di eccezione, come nel caso di specie, poiché detto titolo è determinante ai fini della regolarità del procedimento amministrativo concretizzatosi con l'intimazione impugnata.A queste conclusioni si perviene sia che si configuri il presente giudizio come una opposizione a sanzione amministrativa che, come una opposizione all'esecuzione. Infatti, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa di cui agli articolo 22 e 23 della legge 689/81 è costituito da un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, ed il suo oggetto è limitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione, quanto alla posizione della P.A., vige il divieto di dedurre a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'atto impugnato.Ma, anche l'opposizione all'esecuzione di cui all'articolo 615 c.p.c., ovvero agli atti esecutivi, di cui all'articolo 617 c.p.c., hanno la funzione di garantire il diritto alla difesa del debitore, attraverso l'accertamento giudiziale della validità del titolo esecutivo, della sua idoneità soggettiva ed oggettiva, ovvero della regolarità della procedura esecutiva.Invero, l'opposizione, pur se occasionata dal processo esecutivo o anche solo dalla sua intimazione, ha la funzione di instaurare un normale giudizio a cognizione piena, destinato a concludersi con una sentenza idonea ad influire sul titolo, per negare o per riaffermare la sua efficacia, ovvero, in caso di opposizione agli atti esecutivi, per accertare la regolarità o meno della procedura esecutiva. In ogni caso, è onere del creditore procedente, in sede di specifica opposizione, provare l'esistenza del titolo esecutivo, la sua idoneità nei confronti del debitore esecutato e del bene sottoposto a fermo amministrativo, nonché la regolarità del procedimento di esecuzione, ancorché tali fatti non risultino dagli atti prodotti dal ricorrente.Non vi è, invece, agli atti, alcuna prova dell'esistenza di un valido titolo esecutivo che giustifichi il fermo del bene mobile registrato, rappresentato, nella fattispecie, dall'auto del ricorrente.Dall'allegato dettaglio di debito alla lettera dell'avviso del fermo amministrativo, si evince che l'Ente creditore è la Prefettura di Napoli, per la tipologia di tributo infrazioni al codice della strada per l'anno 2001.Già dal suddetto allegato dettaglio, si evince che il diritto alla riscossione da parte dell'Ente creditore si potrebbe essere estinto o prescritto.Nessuna prova è stata data dalla P.A., circa la rituale notifica del processo verbale e della cartella di pagamento.Inoltre, e più assorbente di tutto quanto su esposto, il ricorrente ha dimostrato che al momento della presunta violazione 2001 Egli non era proprietario dell'auto Fiat Punto tg. , essendone intestatario solo dal 26/7/04 Cfr. documentazione in atti . Conseguentemente, il ricorso va accolto ed il provvedimento di comunicazione del Fermo Amministrativo deve essere annullato.La peculiarità della questione trattata induce il Giudicante a compensare tra le parti le spese del procedimento.La sentenza è esecutiva ex lege.P.Q.M.Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da TIZIO nei confronti dell'U.T.G. di NAPOLI, in persona del Prefetto pro-tempore, e della S.p.A. EQUITALIA POLIS, in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede 1 accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiarata l'illegittimità della procedura di fermo amministrativo disposta sull'auto Fiat Punto tg. di proprietà del ricorrente, annulla il provvedimento impugnato e tutti gli atti presupposti e/o comunque ad esso collegati 2 compensa tra le parti le spese del procedimento 3 sentenza esecutiva ex lege.