A scatenare le proteste della donna alcune foto pubblicate da una rivista. Ma, secondo i giudici, le immagini, nonostante la mancanza di consenso, potevano essere pubblicate il presunto legame con l’artista, salito alla ribalta anche per la rottura con la moglie, rappresentava una notizia di rilevante interesse pubblico.
«In futuro tutti saranno famosi per quindici minuti». Parola di Andy Wahrol. Mai previsione fu più azzeccata! Ma oggi, paradosso dei paradossi, la celebrità – seppur breve, seppur temporanea – può diventare non un onore, ma un onere. E, per giunta, difficilmente rifiutabile Cass., sent. numero 9867/2014, Terza Sezione Civile, depositata oggi . Flash. Casus belli l’opera di un paparazzo, meglio ancora alcune sue foto pubblicate da una rivista, foto che ritraggono, a Formentera, una donna in compagnia di un famoso cantante italiano, all’epoca protagonista anche della ‘rottura’ con la moglie, famosa showgirl. Quelle immagini, in sostanza, bastano per considerare acclarata una liaison tra «l’artista e la sua nuova amica, una bella italiana», protagonisti di «tenerezze, abbracci e baci focosi». Tutto falso, denuncia la donna. Che cita in giudizio la casa editrice della rivista, chiedendo la «consegna dei negativi» – alla luce della «illiceità della pubblicazione delle fotografie» –, la «inibitoria di ogni ulteriore pubblicazione» e, infine, il «risarcimento dei danni», fissato a 10mila euro. Domande accolte in toto dai giudici del Tribunale. Che, però, vengono smentiti clamorosamente dai giudici della Corte d’Appello, i quali, au contraire, sostengono che la «pubblicazione delle fotografie» era giustificata «sulla base del diritto di cronaca e dell’utilità sociale della notizia», anche alla luce della «notorietà» del cantante. Gossip. Ebbene, nonostante le proteste della donna, l’impostazione adottata in secondo grado viene ritenuta legittima dai giudici del Palazzaccio, i quali confermano la decisione ‘firmata’ in Appello. In sostanza, è corretto ritenere che le fotografie ‘incriminate’ «dovevano reputarsi veicolanti una notizia di interesse pubblico, ancorché parametrato» su una «pubblicazione scandalistica» ciò perché esse, da un lato, erano «inerenti alle vicende di un noto cantante italiano, ed in un momento in cui il pubblico iniziava ad interessarsi alla sua separazione dalla moglie», e, dall’altro, erano «sostanzialmente veridiche», poiché «la ‘verità’ della notizia coincideva con la stessa rappresentazione fotografica», cioè la vicinanza anche fisica – ossia «l’atteggiamento di intima affettuosità» – del cantante e della donna. Assolutamente giustificata, quindi, l’applicazione dell’«esimente costituzionale del diritto di cronaca», spiegano i giudici, nonostante la evidente mancanza del «consenso» della donna – persona non dotata di «notorietà» – alla pubblicazione delle immagini ‘rubate’ da un paparazzo a Formentera.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 27 febbraio – 7 maggio 2014, numero 9867 Presidente Salmè – Relatore Stalla Svolgimento del giudizio Nel marzo 2003 I.A. conveniva in giudizio la A.M. Editore spa, deducendo che sulla rivista ‘Chi', edita da quest'ultima, erano state illecitamente pubblicate nnumero 24 e 25, rispettivamente del 19 e 26 giugno 2002 alcune fotografie che la raffiguravano in Formentera in compagnia del cantante E.R Tali fotografie, poi ulteriormente divulgate attraverso Internet ed una trasmissione televisiva, erano accompagnate da didascalie tendenziose quali Clamoroso, R. con un'altra R. sorpreso con una giovane donna italiana in Spagna dopo la rottura con la moglie M.H. tenerezze, abbracci e baci focosi per l'artista e la sua nuova amica R. è rientrato da Formentera dove è stato visto con T., una bella italiana . Poiché la pubblicazione delle fotografie in oggetto era lesiva del suo diritto alla riservatezza ed all'immagine, chiedeva che il tribunale ne accertasse l'illiceità, con ordine di consegna dei negativi inibitoria di ogni ulteriore pubblicazione risarcimento dei danni quantificati in euro 10.000,00. Nella costituzione della A.M. Editore spa, interveniva la sentenza numero 1759/06 con la quale il tribunale di Milano accoglieva tali domande, con condanna altresì della convenuta al risarcimento nell'importo richiesto, oltre accessori e spese. Interposto gravame da parte della A.M. Editore spa, veniva emessa la sentenza numero 2695 del 28 ottobre 2009, con la quale la corte di appello di Milano, in totale riforma della sentenza di primo grado, respingeva tutte le domande proposte dall'attrice, con compensazione delle spese di lite. Avverso tale sentenza viene proposto ricorso per cassazione dalla A. sulla base di tre motivi, ai quali resiste con controricorso la A.M. Editore spa quest'ultima ha inoltre depositato memoria ex articolo 378 cod. proc. civ Motivi della decisione 1.1. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso la A. deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex articolo 360, 1^ co., numero 5 cpc, nonché violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360, 1^ co., numero 3 cpc con riferimento agli articoli 96 l. 22 aprile 1941 numero 633 e 21 Cost., come attuato dalla legge 8 febbraio 1948 numero 47. Ciò perché la corte di appello - aveva, da un lato, correttamente disatteso la censura mossa dall'appellante A.M. secondo la quale la violazione dell'articolo 96 l.633/41 andava nella specie esclusa per la notorietà del personaggio dal momento che quest'ultimo elemento poteva, al più, riguardare il cantante E.R., non già essa attrice e, dall'altro, inopinatamente giustificato la pubblicazione delle fotografie sulla base del diritto di cronaca e dell'utilità sociale in realtà inesistente della notizia - non aveva ammesso le prove testimoniali da lei dedotte sulle modalità con le quali erano state scattate le fotografie ed estrapolati dal contesto solo alcuni fotogrammi prove da ritenersi decisive, poiché da esse sarebbero emerse la tendenziosità e la non veridicità della notizia, costruita ad arte per falsamente accreditare la sussistenza di una relazione sentimentale tra lei ed il cantante. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360, 1^ co., numero 3 cpc, con riferimento agli articoli 136 segg. legge sulla privacy d.lvo 30 giugno 2003 numero 196 , nonché 2 Cost. sul diritto alla riservatezza, poiché la corte di appello le aveva negato il diritto al risarcimento del danno patrimoniale secondo il criterio del c.d. ‘prezzo del consenso' e non patrimoniale previsto anche normativamente, nella materia affine della protezione dei dati personali, dall'articolo 15 d.lvo cit. nonostante che tali danni fossero insiti nella violazione del suo diritto alla riservatezza e nell'illecito costituito dalla diffusione di notizie non soltanto non verificate dal giornalista, ma senz'altro false e costruite al solo fine di ottenere uno scoop giornalistico. 1.2. I tre motivi di ricorso sono suscettibili di essere trattati unitariamente perché tutti incentrati, sotto il profilo ora della carenza motivazionale ora della violazione di legge, sulla erroneità della decisione con la quale la corte di appello ha nella specie ravvisato l'esimente del diritto di cronaca ex articolo 21 Cost Tale esimente è stata affermata dal giudice di merito in esito all'applicazione nel caso concreto di parametri valutativi ampiamente consolidati nell'interpretazione giurisprudenziale di legittimità nel senso che le fotografie in questione dovevano reputarsi sent. pagg. 7, 8 - veicolanti una notizia di interesse pubblico, ancorchè parametrato “sul tipo di pubblicazione scandalistica ciò perché esse erano a inerenti alle vicende di un noto cantante italiano, ed in un momento in cui il pubblico iniziava ad interessarsi alla sua separazione dalla moglie, a sua volta personaggio molto noto presso il medesimo pubblico b sostanzialmente veridiche, atteso che nel caso di specie la `verità' della notizia coincideva con la stessa rappresentazione fotografica tanto più che l'A. aveva effettivamente lamentato l'indebita estrapolazione delle fotografie dal più ampio contesto di ripresa, ma non aveva contestato quanto in esse specificamente raffigurato, e cioè di essere realmente stata in compagnia del cantante ed abbracciata allo stesso c associate a modalità continenti di espressione, atteso che le didascalie ed i commenti non potevano reputarsi offensivi o esagerati, in quanto rispecchianti in toto l'eloquenza dei fotogrammi pubblicati. Ciò posto, si osserva - a confutazione dei motivi in esame - che a sul piano dell'applicazione e sussunzione normativa, l'impostazione della corte d'appello è corretta là dove esclude la responsabilità della casa editrice non perché come pure era stato da questa sostenuto il consenso della A., soggetto di per sé non assistito da alcuna notorietà, non fosse nella specie necessario ex articolo 97 l.aut., ma perché era comunque qui ravvisabile l'esimente costituzionale del diritto di cronaca b sul piano della carenza logico-motivazionale, la contraddittorietà dedotta a fondamento delle censure non trova in realtà conferma, proprio perché l'affermazione dell'esimente non contrasta ma anzi la presuppone con l'affermazione della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell' illecito, ivi compreso il difetto del necessario consenso dell'interessata ex articolo 96 l.cit Esclusi tali vizi, i motivi di ricorso mirano a suscitare una rivisitazione di merito e, in particolare, una diversa valutazione dei presupposti dell'esimente stessa, così come argomentatamente focalizzati dal giudice di appello appunto in termini di interesse pubblico, verità e continenza della notizia diffusa mediante le fotografie. Senonchè, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, il giudizio sulla sussistenza/insussistenza nel caso concreto dell'esimente del diritto di cronaca costituisce oggetto di accertamento di fatto esso è pertanto riservato al giudice di merito, ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logico-giuridici Cass. numero 80 del 10/01/2012 Cass. numero 17395 del 08/08/2007, ed altre . Nel caso di specie, la motivazione della corte territoriale deve ritenersi adeguata con riferimento non soltanto all'interesse pubblico ed alla continenza della notizia, ma anche alla verità della stessa. Desunta dal giudice di merito - quantomeno a livello putativo e di verosimiglianza, se non storico Cass. numero 9458 del 18/04/2013 - dall'atteggiamento di intima affettuosità serbato dalla A. e dal R. al momento degli scatti fotografici nella macchia di Formentera. Questa osservazione vale al contempo a disattendere il profilo di censura specificamente incentrato sulla mancata ammissione da parte del giudice del merito della prova testimoniale offerta dalla A. a dimostrazione del diverso significato che alle foto in questione doveva asseritamente darsi, una volta ricostruito il più ampio contesto di luogo ed azione dal quale esse erano state capziosamente tratte. Infatti, a fronte della esaustiva ed inequivoca significanza delle fotografie in conformità all'apparato didascalico di corredo, così come ravvisato dalla corte di merito, non ha la ricorrente persuasivamente spiegato le ragioni per cui - quand'anche fossero stati dimostrati i fatti di cui alle prove testimoniali pretermesse - tale risultanza istruttoria sarebbe stata ‘certamente decisiva' nel senso della insussistenza dell'esimente e, in particolare, del requisito di veridicità e continenza della notizia propagata con le fotografie. Tale non sarebbe il solo fatto che le fotografie vennero scattate quando lei si trovava - incontrovertibilmente in compagnia del cantante e nelle pose raffigurate nelle immagini - non da sola, ma con un gruppo di amici durante una passeggiata nella località balneare. Ciò posto, una diversa valutazione da parte di questa Corte deve ritenersi anche sotto tale profilo preclusa, dal momento che il compito di individuare le fonti del proprio convincimento di controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, spetta in via esclusiva al giudice di merito. Con la conseguenza che, affinché possa ravvisarsi - nell'ambito di questa sfera discrezionale ed insindacabile di valutazione probatoria - un vizio di ordine motivazionale su un punto decisivo della controversia, è necessaria l'emersione di uno stretto rapporto di causalità logico-dimostrativa fra la circostanza la cui prova si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia rapporto tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità Cass. numero 25608 del 14/11/2013, ed altre . Nel caso di specie, la ricostruzione testimoniale del contesto di estrazione delle fotografie, così come descritto dalla stessa ricorrente e dai capi di prova da essa riportati, non era comunque tale da comportare - con il necessario coefficiente di certezza e decisività - la dimostrazione della falsità della notizia e, per tale via, l'adozione di una soluzione giuridica del caso necessariamente diversa da quella adottata, nella argomentata considerazione di tutte le altre fonti di convincimento, dal giudice di merito. La ritenuta insussistenza della responsabilità per il ricorso dell'esimente indicata esclude, al contempo, la fondatezza della doglianza relativa al mancato risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per la violazione del d.lvo 30 giugno 2003 numero 196. Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio liquidate, come in dispositivo, ai sensi del DM Giustizia 20 luglio 2012 numero 140. P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi ed il resto per compenso professionale oltre accessori di legge.