Il divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici, con correlata sanzione di nullità, previsto dal comma 7 dell'articolo 57 del Codice dei contratti pubblici, presenta una chiara impronta comunitaria, costituendo il portato della previsione introdotta con l’articolo 23 l. numero 62/2005 che modificava l’articolo 6 l. numero 537/1993, in seguito abrogato dal d.lgs. numero 163/2006 proprio per far fronte all’avvio di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano, volta a sanzionare una prassi tradizionalmente incline ad ammettere il rinnovo tacito dei contratti pubblici. Né qualificando la fattispecie diversamente, nei termini di una proroga anziché di un rinnovo, se ne potrebbe predicare in qualche modo la validità, avendo l’articolo 57 una valenza generale e di sistema.
E' quanto statuito dal Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia, con la sentenza numero 188 del 3 marzo 2015. Continui ed opachi rinnovi. All'impresa T. srl veniva conferito nel 2000, dall’Azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania, l'appalto per l’espletamento di servizi socio-sanitari. L’appalto, avente in origine la durata di anni tre, veniva formalmente rinnovato con modificazioni per ulteriori tre anni, sino al 31 gennaio 2006. Successivamente, l'appalto proseguiva in un regime di proroga di fatto , cioè in assenza di provvedimento legittimante, per altri quattro anni, sino al 2010. L'impresa nell'imminenza della scadenza di tale proroga, presentava istanza di revisione prezzi ai sensi dell'articolo 115 del Codice. A fronte del silenzio serbato sul punto dall'amministrazione sanitaria, veniva presentato ricorso. Il Tar Sicilia, sez. III Catania, con la sentenza numero 1620/2012, lo respingeva, sulla base del rilievo che, nella concreta vicenda, la revisione prezzi fosse stata già prevista ed effettuata in occasione della rinnovazione del contratto intervenuta nel 2004. Tale pronuncia viene appellata, deducendone l’erroneità nella parte in cui rigetta la domanda di revisione dei prezzi per tutto il periodo di proroga del contratto di appalto. Il giudice di appello, il Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia CGARS , amplia lo spettro della propria indagine oltre la domanda proposta dall'appellante e procede a verificare se è intervenuta una possibile nullità correlata alla mancata emanazione del provvedimento di proroga. Al riguardo, il CGARS evidenzia la questione, rilevabile d'ufficio, della possibile nullità della proroga o del rinnovo, alla luce del chiaro disposto rappresentato dal comma 7 dell'articolo 57 del Codice dei contratti pubblici, secondo cui «è in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli». Il diniego di rinnovo tacito. Per comprendere appieno il contenuto della pronuncia in esame, occorre analizzare il richiamato articolo 23 l. numero 62/2005 legge comunitaria 2004 , normativa che trae il suo fondamento dalla procedura di infrazione 2003/2110, ex articolo 226 del Trattato CE, posta in essere nei confronti dell’Italia. Il comma 1 dell’articolo 23 dispone la soppressione del solo ultimo periodo dell'articolo 6, comma 2, l. numero 537/1993, e successive modificazioni, cioè l’abrogazione dell’istituto del rinnovo espresso, ivi contemplato e disciplinato. Restano, invece, vigenti, il divieto di rinnovo tacito, in quanto normato dal primo periodo del citato articolo 6, comma 2, fatto salvo, e la clausola di revisione periodica del prezzo, di cui al comma 4 dell’articolo 6. Il comma 2 si occupa della proroga, disciplinandola in modo alquanto severo. Al riguardo, occorre procedere ad una distinzione fra rinnovo e proroga. Secondo i principi generali del diritto civile, per rinnovo del contratto si intende la formalizzazione di un nuovo rapporto tra le parti, in sostituzione di quello precedentemente in essere, e da questo diverso, in parte, anche nel contenuto. In altri termini, con il rinnovo, si dà luogo ad una rinnovazione del contratto, cioè ad un nuovo contratto, il quale presenta diversi elementi di differenziazione e di autonomia rispetto al contratto pregresso diverse clausole e diverso contenuto . Viceversa, la proroga del contratto comporta soltanto una prosecuzione temporale del medesimo, lasciando inalterato il restante contenuto del contratto. Con la proroga, le parti si limitano a modificare solo la durata del rapporto, mantenendo fermi tutti i patti e le condizioni, precedentemente sussistenti. Il comma 3 disciplinava una fattispecie di proroga speciale, riferita ai contratti che hanno ad oggetto lo svolgimento di funzioni e servizi pubblici privi di rilevanza economica. Occorre osservare che il predetto comma 3 è stato abrogato dall’articolo 28l. numero 13/2007 legge comunitaria 2006 . La severa analisi dei giudici siciliani. Ora, il giudice amministrativo di appello concentra la sua attenzione sul concreto dispiegarsi degli atti di prosecuzione del rapporto contrattuale. Al riguardo, il CGARS procede ad accertare come il rapporto contrattuale, insorto tra le parti nel 2000, con una durata originaria di anni tre, venne rinnovato in modo espresso sino al 31 gennaio del 2006, senza che negli atti di gara ne fosse previsto il rinnovo o la proroga. Dopo, il rapporto è proseguito sino al gennaio del 2010, ma in totale assenza di un formale provvedimento. Precisamente, i giudici affermano che «Dopo la scadenza del 31.1.2006, nonostante sia incontestato che il rapporto contrattuale tra le parti si sia protratto sino al 2010 cfr. l’attestazione, con valenza confessoria, rilasciata dall’Azienda appellata in data 26.8.2010 riferita al servizio reso dalla Tecnoservice negli anni 2007-2009 , non constano verifiche istruttorie ad hoc , né tanto meno ulteriori atti di rinnovo o di proroga adottati in forma espressa, non essendo stati depositati né dalla parte appellante, né dall’azienda». Dunque, si è in presenza di una prosecuzione di fatto del rapporto contrattuale dal 31 gennaio 2006 al gennaio 2010, non supportata da alcun provvedimento. Al riguardo, i giudici sono ben fermi nel richiamare il chiaro divieto di rinnovo tacito, sancito dal già riportato comma 7, dell'articolo 57 del Codice. Si tratta di una disposizione normativa di chiara impronta comunitaria, che non può essere assolutamente disattesa. Quindi, non è possibile configurare la prosecuzione in termini di rinnovo tacito. Invero, la prosecuzione non ha comportato alcuna modificazione degli elementi essenziali del rapporto contrattuale, risolvendosi in un mero differimento temporale del medesimo, ovviamente senza provvedimento legittimante. Allora, si potrebbe tentare di configurare, sulla base della differenziazione prima illustrata, la prosecuzione in termini di proroga tacita. Tuttavia, anche tale percorso non conduce ad alcun approdo giuridicamente valido. Infatti, i giudici amministrativi prontamente ricordano che la proroga di un rapporto contrattuale in corso è consentita, sempre attraverso un espresso provvedimento, solo nelle more dell'imminente indizione di una gara «Anche i non molti precedenti giurisprudenziali degli ultimi anni favorevoli alla proroga dei contratti pubblici hanno limitato tale possibilità ai soli casi in cui fosse stata prevista da una clausola generale della lex specialis e la sua concreta attuazione, per un periodo circoscritto e necessario all’indizione di una nuova gara ed in forma espressa, fosse sorretta da una adeguata motivazione v. ad esempio Cons. St., III, numero 3580/2013 . Il che conferma come, a tutto concedere, la sola proroga ammissibile sia quella espressa e pur sempre nel rispetto di condizioni che nella vicenda in esame, comunque, non sarebbe dato riscontrare». Il CGARS fa giustamente riferimento ad un oramai solido indirizzo giurisprudenziale, che ammette la cd. “proroga tecnica” dei contratti in scadenza solo se finalizzata all’immediata indizione di una gara «Per effetto dell’applicazione dei principi comunitari che considerano la proroga o il rinnovo di un contratto quale contratto nuovo soggiacente a regole competitive, è vietata la proroga tacita e la proroga può essere concessa, esclusivamente con provvedimento espresso, al fine di evitare l’interruzione delle attività in atto, per il solo tempo necessario a consentire l’espletamento della procedura di evidenza pubblica» CdS, sez. V, numero 2151/2011 . In conseguenza dell'accertata inosservanza del divieto generale di rinnovare o prorogare un rapporto contrattuale in modo tacito, i giudici amministrativi pervengono alla declaratoria di nullità della prosecuzione del rapporto medesimo «Una volta ammesso l’esercizio del potere di rilevare d’ufficio la nullità della proroga contrattuale successiva al 31.1.2006, ne consegue con ogni evidenza l’impossibilità, in radice, di accogliere la domanda, di accertamento e condanna, che proprio nella validità di tale proroga avrebbe il suo elemento costitutivo e la sua ragione fondante. Il che preclude l’ulteriore esame del merito, arrestandosi questo giudizio nel punto in cui ha invece avuto inizio quello del Tar, senza quindi potersi affrontare in questa sede la questione di merito della revisione prezzi, nei suoi controvertibili aspetti anche quantitativi».
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza 14 gennaio – 3 marzo 2015, numero 188 Presidente Lipari – Estensore Simonetti Fatto e diritto 1. L’odierna ricorrente è stata, nel 2000, aggiudicataria di un appalto indetto dall’Azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania per l’espletamento di servizi socio-sanitari. L’appalto, avente in origine la durata di anni tre, è stato in seguito rinnovato con modifiche per ulteriori tre anni, sino al 30.1.2006, e successivamente eseguito in proroga per altri quattro anni, sino al 2010. 1.1. Con un primo ricorso, proposto nel 2010, la Tecnoservice ha impugnato il silenzio serbato dalla Azienda ospedaliera sulla domanda di revisione dei prezzi avanzata ai sensi dell’articolo 115 del Codice dei contratti, assumendo come parametro gli incrementi retributivi previsti dal Contratto collettivo nazionale di categoria. Con sentenza numero 4327 del 2010 il Tar Catania ha accertato l’obbligo dell’amministrazione di dare corso alla domanda di revisione prezzi, senza peraltro pronunciarsi sulla fondatezza o meno della pretesa. Nel dare corso alla sentenza, all’esito del procedimento istruttorio l’Azienda ospedaliera respingeva la domanda di adeguamento del corrispettivo. 1.2. Proposto un nuovo ricorso avverso tale atto di diniego, il Tar Catania, con sentenza numero 1620 del 2012, lo ha respinto, sul rilievo che, nella vicenda in esame, la revisione prezzi fosse stata già prevista in occasione della ricordata rinnovazione del 2004, con modifiche, del contratto, nella misura rapportata agli indici FOI, e che la domanda avanzata fosse preordinata ad ottenere una duplicazione della revisione, fermo restando l’obbligo di eseguire quanto pattuito nel contratto, pagando gli adeguamenti ISTAT sui canoni maturati da febbraio 2005 in poi. 2. Con il presente appello è impugnata la sentenza numero 1620/2012 deducendone l’erroneità nella parte in cui ha respinto la domanda di revisione dei prezzi per il periodo compreso tra il gennaio 2006 e il marzo 2010, per tutto il periodo di proroga del contratto di appalto, sempre assumendo come parametro il CCNL Uneba in ordine alle retribuzioni dei dipendenti socio-sanitari. 2.1. Si è difesa l’Azienda ospedaliera, replicando che tra le parti dovevano trovare applicazioni le condizioni concordate nel dicembre del 2004, quando il corrispettivo dell’appalto era stato stabilito in 514.000 euro, comprensivi di IVA e dell’aggiornamento ISTAT. 2.2. All’udienza pubblica del 10.7.2014 il Collegio ha posto all’attenzione delle parti la questione, rilevabile d’ufficio, della possibile nullità della proroga dell’appalto ai sensi dell’articolo 57 u.c. del Codice dei contrati e, sull’accordo delle parti, ha rinviato la causa ad una nuova udienza. 2.3. In vista della nuova discussione, la difesa di parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa finale con cui, dato atto di come l’Azienda ospedaliera abbia corrisposto tutte le somme convenute con l’accordo del 2004 rapportate agli indici ISTAT, afferma la validità del rapporto contrattuale intercorso tra le parti e il proprio diritto ad un compenso revisionale superiore, che tenga conto degli aumenti retributivi registratisi nello stesso periodo. Ha anche depositato delibera del 20.2.2007 del Direttore generale dell’Azienda, con cui sarebbe stata disposta la proroga in via di urgenza dei tutti i contratti di appalto in corso. 2.4. All’udienza pubblica del 15.1.2015, la causa è stata discussa ed è passata in decisione. 3. L’appello è infondato e la sentenza del Tar deve essere confermata, seppure con diversa motivazione, per le seguenti ragioni. 4. Giova osservare, in premessa, come Tecnoservice, chiedendo la revisione del prezzo dell’appalto, abbia azionato in questo giudizio un tipico rimedio contrattuale – eccezionalmente devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nonostante attenga all’esecuzione del contratto, in forza dell’articolo 133, lett. e , numero 2 del c.p.a. - apprestato dall’ordinamento per mantenere costante, durante lo svolgimento del rapporto di durata, l’equilibrio tra le prestazioni, così come determinato dalle parti al momento della conclusione del contratto e che le sopravvenienze possono in vario modo alterare. 4.1. Tale rimedio, che ha il suo fondamento ultimo nella nota clausola rebus sic stantibus e che nell’appalto privilegia la modificazione in chiave di conservazione del contratto v., per l’appalto privato, l’articolo 1664 piuttosto che il suo scioglimento attraverso la risoluzione per eccessiva onerosità articolo 1467 , postula per definizione la validità del contratto, del cui “equilibrio” e della cui possibile “conservazione” appunto si discute. 4.2. Deve sul punto richiamarsi l’evoluzione giurisprudenziale sui rapporti tra nullità e azioni di esecuzione o di impugnazione contrattuali, ricordando come, in particolare la Corte di Cassazione, del potere del giudice di rilevare d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, la nullità del contratto, ai sensi dell’articolo 1421, e del suo problematico combinarsi con il principio dispositivo di cui agli articolo 99 e 112 c.p.c., abbia dato una interpretazione progressivamente sempre più estesa. E’sufficiente ricordare in questa sede come tale potere officioso, in origine e per molto tempo, ritenuto esercitabile dal giudice a fronte della sola proposizione di un’azione di adempimento v., ad esempio, Cass. numero 23292/2004 , è stato esteso anche alle domande di risoluzione contrattuale Cass. s.u., numero 14828/2012 e, da ultimo, anche a quelle di annullamento e di rescissione Cass. s.u., numero 26242/2014 . 4.3. Si vedrà più avanti come la sentenza 26242/2014 abbia affrontato anche la questione dell’eventuale giudicato implicito sulla validità del contratto formatosi all’esito del giudizio di primo grado questione rilevante nel caso in esame, avendo la difesa di parte ricorrente, nel dare seguito all’indicazione del Collegio a verbale all’udienza del 10.7.2014, eccepito proprio il formarsi del giudicato implicito sulla “non-nullità” della proroga contrattuale, per effetto della sentenza del Tar qui appellata. 5. Prima ancora di esaminare quest’ultimo punto, è necessario chiarire come il rapporto contrattuale sorto tra le parti nel 2000 - avente in origine durata di anni tre, senza che negli atti di gara cfr. il bando e il capitolato della gara indetta nel 1999 ed aggiudicata in favore di Tecnoservice per un importo annuo di 5.620.504 di vecchie lire ne fosse previsto il rinnovo o la proroga – fosse stato oggetto di rinnovo espresso con accordo del 27.12.2004, con scadenza nuovamente fissata al 31.1.2006 e la possibilità di una ulteriore proroga di altri 15 mesi, subordinata peraltro ad una verifica istruttoria dell’A.O. , avente una più ampia valenza di atto - al tempo stesso - transattivo per il passato e novativo per il futuro. Dopo la scadenza del 31.1.2006, nonostante sia incontestato che il rapporto contrattuale tra le parti si sia protratto sino al 2010 cfr. l’attestazione, con valenza confessoria, rilasciata dall’Azienda appellata in data 26.8.2010 riferita al servizio reso dalla Tecnoservice negli anni 2007-2009 , non constano verifiche istruttorie ad hoc, né tanto meno ulteriori atti di rinnovo o di proroga adottati in forma espressa, non essendo stati depositati né dalla parte appellante, né dall’azienda. Né può supplire il documento prodotto in ultimo dalla difesa di Tecnoservice, che assume anche ai sensi dell’articolo 104, co. 2, c.p.a. di non averne avuto la disponibilità prima, e che ha ad oggetto un atto del 20.2.2007 quindi a distanza di oltre un anno dalla scadenza del gennaio 2006 del Direttore generale dell’Azienda ospedaliera che recava l’autorizzazione alla prosecuzione di un numero cospicuo di rapporto di fornitura e di servizi – vi si legge - “con validità contrattuale scaduta o di prossima scadenza, presso le ditte già aggiudicatarie/affidatarie, alle medesime quotazioni economiche già praticate, nelle more dell’espletamento e aggiudicazione delle nuove gare”. Si tratta, infatti, di un atto interno e generale, di programmazione della spesa, cui è del tutto ovvio ritenere che dovessero seguire singoli e puntuali accordi contrattuali, tra Azienda ospedaliera e privati appaltatori tenuti ad eseguire il singolo appalto, rispettosi – in primo luogo - della regola generale di garanzia che impone per i contratti della pubblica amministrazione la forma scritta ai sensi dell’articolo 1350 c.c. e dalla cui violazione consegue la nullità del contratto v., ex multis, Cass., numero 9219/2014 e Cons. St., VI, numero 3507/2010 . All’assenza di forma scritta si accompagna la già prospettata inosservanza del divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici, inosservanza che l’articolo 57 co. 7 del d.lgs. 163/2006 sanziona, sempre, con la nullità. Non è forse inutile rammentare come la disposizione appena ricordata abbia una chiara impronta comunitaria, costituendo il portato della previsione introdotta con l’articolo 23 della l. 62/2005 che modificava l’articolo 6 della l. 537/1993, in seguito abrogato dal d.lgs. 163/2006 proprio per far fronte all’avvio di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano, volta a sanzionare una prassi tradizionalmente incline ad ammettere il rinnovo tacito dei contratti pubblici. Né qualificando la fattispecie diversamente, nei termini di una proroga anziché di un rinnovo, se ne potrebbe predicare in qualche modo la validità, avendo l’articolo 57, u.c., una valenza generale e di sistema v. Cons. St., V, numero 4192/2013 e numero 2151/2011 . Anche i non molti precedenti giurisprudenziali degli ultimi anni favorevoli alla proroga dei contratti pubblici hanno limitato tale possibilità ai soli casi in cui fosse stata prevista da una clausola generale della lex specialis e la sua concreta attuazione, per un periodo circoscritto e necessario all’indizione di una nuova gara ed in forma espressa, fosse sorretta da una adeguata motivazione v. ad esempio Cons. St., III, numero 3580/2013 . Il che conferma come, a tutto concedere, la sola proroga ammissibile sia quella espressa e pur sempre nel rispetto di condizioni che nella vicenda in esame, comunque, non sarebbe dato riscontrare v., anche, Infra . 6. Una volta accettata l’inosservanza della regola generale che vieta di rinnovare o prorogare tacitamente un contratto pubblico, si tratta di stabilire se questo Giudice possa dichiarare in via d’ufficio la nullità del contratto intercorso tra le parti nel periodo successivo alla scadenza concordata espressamente del 31.1.2006. 6.1. Come osservato al principio, dopo che tale questione era stata indicata alle parti, a verbale, all’udienza del 10.7.2014, ai sensi dell’articolo 73 co. 3, c.p.a., la difesa appellante ne ha eccepito la preclusione per effetto del giudicato implicito che – sostiene - si sarebbe formato sul punto in ragione della sentenze del Tar Catania numero 4327/2010 e 1620/2012. Ciò sul presupposto che il Tar, soprattutto in occasione della prima sentenza, abbia riconosciuto la validità e l’efficacia non solo del contratto ma anche delle sue successive proroghe. 6.2. Se questa è in sintesi la tesi di parte appellante, si deve osservare, tuttavia, come con il primo dei precedenti richiamati il Tar si fosse limitato ad accertare l’obbligo della stazione appaltante di pronunciarsi sulla domanda di revisione dei prezzi avanzati dall’appaltatore, sulla base di una pronuncia incentrata in buona parte sulle questioni di giurisdizione, in tema di revisione prezzi, che non aveva esaminato il merito della controversia e che, quindi, non aveva neppure distinto le diverse periodizzazioni del rapporto contrattuale intercorso tra le parti. 6.3. Quanto alla seconda sentenza del Tar, impugnata con il presente appello, deve ricordarsi come con essa sia stata respinta la domanda, di accertamento e condanna, della Tecnoservice sul rilievo che una modalità di aggiornamento del prezzo, ancorato all’indice Istat, fosse stata pur sempre prevista nell’accordo transattivo-novativo del 2004 e che, pertanto, la pretesa dell’appaltatore all’equilibrio contrattuale fosse già sufficientemente salvaguardata da tale, espressa, previsione contrattuale. Con la precisazione che la domanda, di accertamento e di condanna, era stata inizialmente proposta in primo grado indistintamente per tutto il periodo compreso tra il 28.12.2004 e il 7.3.2010, quindi anche per i primi anni “coperti” dall’accordo sottoscritto in forma scritta nel dicembre 2004 quando invece, in appello, il riferimento temporale della domanda è stato delimitato al solo periodo di proroga successivo alla scadenza del 31.1.2006. Il che vale sottolineare come l’accertamento del Tar si fosse concentrato essenzialmente sulle previsioni racchiuse nell’atto di rinnovo espresso dell’originario contratto di appalto, ritenendo che tali previsioni fossero satisfattive, senza nulla pronunciare sulla validità del rapporto contrattuale nel periodo successivo. Del resto, un vero e proprio accertamento sulla validità dell’intero rapporto contrattuale, anche per quanto concerne l’ultima fase, avrebbe presupposto un’attività istruttoria, mediante l’acquisizione di prove documentali, che in primo grado è del tutto mancata. Il solo punto della sentenza dove si fa riferimento alla fase finale del rapporto, contenuto nelle ultime due righe della sentenza, e dove si stigmatizza il mancato pagamento degli adeguamenti ISTAT per il periodo febbraio 2009-gennaio 2010, è in funzione e giustificazione della statuizione sulla compensazione delle spese e muove dal presupposto che la Tecnoservice avesse eseguito il servizio in favore dell’Azienda anche in tale arco temporale. Presupposto, quest’ultimo, incontestato, ma compatibile anche con un’obbligazione di fonte diversa, non contrattuale v., in ipotesi, l’articolo 2041 c.c., rimedio che la giurisprudenza riconosce esperibile dal privato nei confronti della p.a., ove ad esempio il contratto intercorso sia nullo per difetto di forma Cass. numero 8722/2008 . 6.4. Si deve quindi escludere, in ultima analisi, che il Tar, nel respingere la domanda di esecuzione del contratto avanzata dalla Tecnoservice con il ricorso introduttivo, abbia deciso sul presupposto della validità della proroga tacita successiva al 31.1.2006. Sulla base di tale conclusione, reputa il Collegio che non sia invocabile alcun giudicato, né esplicito né implicito, sulla “non-nullità” della proroga, tale da precludere a questo Giudice di rilevarne d’ufficio la nullità nel presente giudizio di appello, ai sensi dell’articolo 1421 c.c. 6.5. I precedenti giurisprudenziali invocati dalla difesa appellante, per un verso, riguardano ipotesi in cui in primo grado la domanda di esecuzione o di impugnazione del contratto era stata accolta e non respinta dal giudice e, per altro verso, parrebbero superati alla luce della più recente evoluzione giurisprudenziale che limita la formazione del giudicato ai soli casi in cui il giudice di primo grado si sia pronunciato non equivocamente nel senso della validità del negozio v. Cass. s.u. numero 26242/2014, cit. sub. 7.3., e Cass., II, ord. numero 16630/2013 che le aveva rimesso la questione v., già in precedenza, nel senso che la rilevabilità d’ufficio, in appello o in cassazione, della nullità fosse preclusa solamente dall’espressa affermazione della validità del contratto da parte del giudice di primo grado, Cass. numero 11356/2006 4185/1997 6480/1987 3341/1984 590/1982 . 6.6. Una volta ammesso l’esercizio del potere di rilevare d’ufficio la nullità della proroga contrattuale successiva al 31.1.2006, ne consegue con ogni evidenza l’impossibilità, in radice, di accogliere la domanda, di accertamento e condanna, che proprio nella validità di tale proroga avrebbe il suo elemento costitutivo e la sua ragione fondante v., per un precedente in termini, Tar Lombardia, Milano, numero 1152/2014 . Il che preclude l’ulteriore esame del merito, arrestandosi questo giudizio nel punto in cui ha invece avuto inizio quello del Tar, senza quindi potersi affrontare in questa sede la questione di merito della revisione prezzi, nei suoi controvertibili aspetti anche quantitativi. 6.7. Né, infine, la domanda iniziale potrebbe essere riqualificata nei termini di un’azione di arricchimento ingiustificato, ostandovi la diversità di causa petendi e di petitum indennizzo in luogo del corrispettivo contrattuale , per cui si avrebbe una domanda nuova v. Cass. s.u., numero 4712/1996 , il cui esame non potrebbe avvenire per la prima volta in grado di appello articolo 104 c.p.a. , e sulla quale non sarebbe più invocabile, per radicare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il ricordato articolo 133, lett. e , numero 2, del c.p.a. 7. In conclusione, per tutte le ragioni sin qui evidenziate, l’appello non può essere accolto e la sentenza del Tar deve essere confermata, sebbene sulla base di una motivazione diversa. 8. La peculiarità della vicenda e il concorso dell’Azienda ospedaliera nel determinare l’invalidità di una parte del rapporto contrattuale costituiscono giustificati motivi per compensare le spese del giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, lo respinge, confermando con diversa motivazione la sentenza impugnata. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.