Tra l’ingiuria e l’aggressione è passata un’ora, ma è sufficiente per la sussistenza dell’aggravante?

La premeditazione consiste in un apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito criminoso e l’attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l’opportunità del recesso.

Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza numero 18922, depositata il 30 aprile 2013. Il caso. La Corte di appello riformava la sentenza di condanna del Gup e rideterminava la pena, dopo aver escluso l’aggravante dei futili motivi, in anni 8 di reclusione per i reati di tentato omicidio in danno di una donna, violazione di domicilio, danneggiamento e porto ingiustificato di coltello. Nello specifico era successo che dopo diversi litigi tra due coppie di vicini di casa, un uomo aveva forzato la porta della vicina e l’aveva colpita più volte all’addome con un coltello. Premeditazione? L’imputato presenta ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta premeditazione. Gli Ermellini, in accoglimento del ricorso, ritengono carente la motivazione dei giudici territoriali, in quanto non spiega in modo adeguato perché abbia ritenuto una sola ora – questo il lasso di tempo intercorso tra gli insulti della vicina alla moglie dell’imputato e la commissione del reato - un tempo sufficiente ad integrare l’elemento cronologico della premeditazione. Troppo poco il tempo per consentire una ponderata riflessione. In base a quanto sostenuto dalle Sezioni Unite della Cassazione sent. numero 337/2009 – ricordano gli Ermellini - la premeditazione consiste in «un apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito criminoso e l’attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l’opportunità del recesso». Secondo la S.C., quindi, i giudici di appello non hanno adeguatamente motivato sulla sussistenza o meno della premeditazione. Da qui è seguita la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 26 febbraio – 30 aprile 2013, numero 18922 Presidente Siotto – Relatore Rombolà Ritenuto in fatto Con sentenza 26/9/11 la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza 28/6/10 del Gup del Tribunale di Mistretta che in esito a giudizio abbreviato, con le attenuanti genetiche equivalenti alle aggravanti della premeditazione e dei futili motivi, la continuazione e la diminuente del rito, condannava D.G. alla pena di anni 12 di reclusione per i reati in omissis di tentato omicidio in danno di D.P.M. capo A , violazione di domicilio in danno della stessa capo B , danneggiamento capo C e porto ingiustificato di coltello capo D , escludeva l'aggravante dei futili motivi e rideterminava la pena in anni 8 di reclusione. Con conferma delle statuizioni in favore della parte civile costituita. Il fatto in esame era lo sbocco dei cattivi rapporti da tempo intercorrenti tra due mature coppie di vicini di casa da una parte l'odierno imputato D.G. e la moglie di origine albanese H.I. , dall'altra F.V. e la moglie D.P.M. , l'odierna parte lesa. Quella mattina ore 7,15 - 7,30 accade che il F. , aduso a reciproci scontri verbali coi vicini, dal suo balcone vede la H. in strada a gettare l'immondizia e per dileggio mima nei suoi confronti l'atto della masturbazione maschile. Di ciò la donna va più tardi a lagnarsi con la moglie del F. ore 9,15 e l'ammonisce che se la cosa si fosse ripetuta l'avrebbe detto al proprio marito. Se non che, circa un'ora dopo h 10,30 il D. , marito della H. , entra nella casa della coppia rivale forzandone la porta e, avutosi davanti la D.P. , la colpisce più volte all'addome e in altre parti del corpo con un coltello che portava con sé nascosto sotto la camicia. Allontanandosi, l'uomo incrociava sulle scale un altro vicino tale S. che lo disarmava. Intanto, attirata dalle grida della D.P. così come un passante, tale Si. , era già sopraggiunta anche la H. , che poi si allontanava con il marito. Successivamente l'arresto dell'uomo. Quindi le imputazioni e il giudizio di primo e di secondo grado in appello era esclusa l'aggravante dei futili motivi a ragione della scurrilità dell'insulto rivolto dal F. alla moglie del D. era invece confermata l'aggravante della premeditazione a ragione dell'ora circa trascorsa tra l'informazione della condotta volgarmente ingiuriosa del F. , che si presumeva essere stata immediata, ricevuta dal D. dalla moglie e l'attuazione del proposito criminoso anche se a detta dell'imputato la sua intenzione era quella di picchiare il F. , cosa che fin lì non aveva mai fatto perché portava le stampelle, e, trovandosi davanti la moglie di quello, aveva avuto l'impulso di sfregiarla . Ricorreva per cassazione la difesa dell'imputato, deducendo con unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta premeditazione dell'aggravante mancava, se non l'elemento psicologico, certamente quello cronologico, tra la intuizione dell'onta subita dalla moglie giusta le sommarie informazioni testimoniali di lei e la determinazione di reagire all'offesa essendo passati pochi minuti. Chiedeva l'annullamento in parte qua della sentenza impugnata. Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG chiedeva il rigetto del ricorso, del pari il rigetto la difesa di parte civile, l'accoglimento la difesa dell'imputato. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Esso riguarda unicamente la ritenuta premeditazione lo stato d'ira è solo citato in ricorso, né era stato oggetto di motivo di appello e tale è il devolutum, il rimanente essendo cosa giudicata. In realtà la ricostruzione temporale dei fatti, che fissa in un'ora - un'ora e un quarto il lasso tra lo sfogo della H. colla D.P. avvisata che ella avrebbe avvertito il proprio marito se le offese del F. si fossero ripetute e l'irruzione armata del D. nell'abitazione dei vicini, basa sull'affidabile ricordo del teste S. dopo un'ora o poco più pag. 5 della sentenza di primo grado , anche se è la stessa p.o. a usare termini come di lì a poco pag. 3 della stessa sentenza . Comunque, anche ammesso che si sia trattato di un'ora o poco più, non è dato sapere quando nel corso di quell'ora la H. lasciata la D.P. abbia avvisato il marito del gesto fattole del F. o quando quegli l'avesse intuito certo prima della visita medica ricevuta in casa dallo stesso D. nella parte finale di quel lasso di tempo pag. 2 della sentenza di appello . Che l'informazione da parte della donna sia venuta subito la sentenza impugnata lo da per scontato ovviamente ed è invero logico. La motivazione è tuttavia carente dove non spiega in modo adeguato perché abbia ritenuto una sola ora tra l'altro in qualche modo distratta da una visita medica un tempo sufficiente ad integrare l'elemento cronologico della premeditazione, che, per pacifica giurisprudenza Cass., Sez. Unumero , sent. numero 337, ud. 18/12/08, dep. 9/1/09, rv. 241575 , consiste in un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso . Su ciò la sentenza di appello non ha approfondito, limitandosi ad affermare che quell’intervallo di tempo sarebbe stato sufficiente ad attenuare il nervosismo e gli eventuali propositi di vendetta pag. 4 viceversa portando così a conferma della premeditazione notazione che di norma sorregge la mera preordinazione nel dolo d'impeto l'imputato si era munito di un'arma adeguata ed era andato alla ricerca della vittima ibidem . In definitiva la sentenza appare contraddittoria in ordine alla premeditazione e limitatamente ad essa va annullata per nuovo giudizio con rinvio alla CdA di Reggio Calabria, la CdA di Messina avendo una sola sezione penale . Riservata al giudice di merito comunque secondo il criterio della finale soccombenza di cui all'articolo 91 cpc la decisione sulle spese di parte civile relative a questo grado del giudizio, che ha avuto esito parziale favorevole all'imputato v. Cass., sez. IV, sent. numero 4497 del 15/10/99, dep. 13/4/00, rv. 216462 . P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla premeditazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Reggio Calabria.