Pubblicata in G.U. numero 90 del 17 aprile la nuova versione dell’articolo 416-ter c.p., che punisce il voto di scambio politico-mafioso, allargando le condotte punibili non solo allo scambio di denaro, ma anche ad «altre utilità». Continuano le reazioni, per la maggior parte positive, al nuovo testo, approvato dal Senato mercoledì scorso.
416-ter in G.U. Nero su bianco il nuovo articolo 416-ter c.p. che punisce lo scambio elettorale politico-mafioso. Dopo un lungo e tormentato percorso parlamentare, è stata pubblicata, sulla G.U. numero 90 del 17 aprile, la l. numero 62/2014 che ha introdotto le nuove modifiche, tra cui sono da ricordare la pena detentiva tra un minimo di 4 anni ed un massimo di 10 e l’allargamento della punibilità, oltre allo scambio di denaro, anche ad «altre utilità» che portino ad accordi tra politica e mafia. Le nuove prese di posizione. Nel frattempo, arrivano ulteriori reazioni all’approvazione della norma. Dopo la soddisfazione totale espressa dal Procuratore Nazionale Antimafia, Franco Roberti, e quella parziale di don Luigi Ciotti, fondatore dell’Associazione Libera, interviene anche il presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, Rodolfo Sabelli, che si è unito al coro di approvazione per la nuova norma, dopo le critiche mosse alla prima versione. Versione migliorata anche per Cantone. Anche il nuovo presidente dell’Autorità anticorruzione, Raffaele Cantone, ha elogiato il testo, sottolineando che il testo finale non è affatto più debole, come sostenuto, invece, dai parlamentari del Movimento 5 Stelle. Anzi, rende il voto di scambio politico-mafioso qualcosa di diverso dalla partecipazione all’associazione mafiosa e dal concorso esterno, il quale, nella versione originaria, avrebbe potuto essere messo in discussione. Per quanto riguarda l’abbassamento finale delle pene, il presidente Cantone lo ha considerato corretto, in base al principio di proporzionalità, in quanto il voto di scambio è anticipatore rispetto al concorso esterno ed è, quindi, da punire meno gravemente. La voce fuori dal coro. Al contrario, l’Unione delle Camere Penali non si ritiene soddisfatta della riforma, in quanto questa lascerebbe ancora aperta la possibilità, anche dopo le modifiche, di applicazioni giurisprudenziali poco garantite. Tuttavia, viene riconosciuta la soluzione all’eccessiva penalizzazione, inizialmente proposta, «di una mera disponibilità a patti elettorali illeciti, che avrebbe finito per rendere assolutamente indeterminato il reato, affidando al puro arbitrio della magistratura la concreta selezione della classe politica».
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