Il Giudice del merito ha il potere di rilevare, sulla base dei fatti allegati dalle parti , ogni forma di nullità non soggetta a regime speciale e, dopo aver provocato il contradditorio sulla questione, deve rigettare la domanda di risoluzione del contratto che ne presuppone l’efficacia . Pronuncerà sulla questione di nullità solo qualora, a seguito di rimessione in termini, sia stata proposta la relativa domanda.
Il caso. La Corte di Appello di Roma, al termine di un articolato iter processuale, condannava un Ente pubblico a risarcire ad un proprio ex dirigente il danno cagionato dal recesso ante tempus dal contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con quest’ultimo sottoscritto. Dal punto di vista della quantificazione, il risarcimento veniva parametrato alla retribuzione «fissa» che sarebbe maturata dalla data del recesso sino a quella di naturale scadenza del contratto, con esclusione della retribuzione variabile. Contro tale sentenza sia il lavoratore che l’Ente proponevano ricorso alla Corte di Cassazione. La laurea non condiziona il rapporto di lavoro. In particolare, l’Ente lamentava - per quel che qui interessa esaminare – l’erroneità della pronuncia di secondo grado nella parte in cui aveva ritenuto inammissibile la domanda di nullità del contratto di lavoro subordinato, proposta in appello a seguito della sopravvenuta scoperta del mancato possesso da parte del dirigente del diploma di laurea dichiarato nel proprio curriculum vitae . Circostanza che aveva comportato l’annullamento della delibera di assunzione del Commissario regionale dell’Ente, su cui il contratto di lavoro giuridicamente poggiava. In aggiunta, lo stesso Ente rilevava come la mancanza del titolo di studio – pretesamente necessario per svolgere incarichi dirigenziali - costituisse un insanabile vizio genetico per un contratto, come quello in esame, stipulato sull’erroneo affidamento nel curriculum presentato dal dirigente. La nullità presuppone la violazione di una norma imperativa . La Cassazione, richiamando il principio esposto in massima espresso pochi mesi addietro dalle sue Sezioni Unite - Cass. SS.UU. numero 14828/2012 , ritiene infondata la tesi della ricorrente principale atteso che, nel quadro normativo invocato, il possesso del diploma di laurea non è previsto quale requisito per l’assegnazione di incarichi dirigenziali. Peraltro, nel caso di specie, la circostanza non rileva neppure sotto il profilo di una possibile inadeguatezza della professionalità del lavoratore all’incarico conferito, allegazione che avrebbe imposto accertamenti in fatto che nella specie non erano neppure stati richiesti. L’annullamento della delibera non è opponibile al lavoratore . Nemmeno rileva, ad avviso della Corte, l’annullamento della delibera propedeutica all’assunzione del dirigente atteso che, trattandosi di un rapporto di pubblico impiego c.d. privatizzato , «la delibera in questione ed il suo successivo annullamento si pongono come meri adempimenti interni all’ente, non opponibili al lavoratore». La condizione potestativa semplice non può fingersi avverata. Dal canto suo, anche il lavoratore proponeva ricorso incidentale contro la pronuncia di merito, nella parte in cui aveva qualificato come condizione potestativa c.d. «semplice» - come tale incompatibile con la finzione di avveramento prevista dall’articolo 1359 c.c. – la clausola del contratto di lavoro relativa alla parte variabile della retribuzione, legata al raggiungimento di determinati risultati di gestione «previo giudizio positivo del Rappresentante legale in ordine al risultato della gestione dell’anno precedente». Interpretazione che aveva comportato l’erronea esclusione del bonus dal risarcimento del danno liquidato dalla Corte di Appello. Anche il ricorso incidentale tuttavia, ad avviso della Corte, non è fondato atteso che «il tenore letterale della clausola è chiaro nell’indicare come evento dedotto in condizione il giudizio positivo del legale rappresentante dell’ente e non il mero raggiungimento di un positivo risultato di gestione». Tale documentale circostanza importa che la condizione deve definirsi come potestativa «semplice» o «impropria», «in quanto tale incompatibile con l’articolo 1359 c.c. giacché [.] l’articolo 1359 c.c., secondo cui la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario a che si avverasse, si applica solo in caso di condizione causale il cui verificarsi dipende dal caso o dalla volontà di terzi o di condizione mista il cui avverarsi dipende in parte dal caso o dalla volontà dei terzi, in parte dalla volontà di uno dei contraenti , ma non anche in ipotesi di condizione potestativa semplice o impropria».
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 4 dicembre 2012 - 4 aprile 2013, numero 8172 Presidente La Terza – Relatore Manna Svolgimento del processo Con sentenza del 7.5.01 il Tribunale di Roma condannava l'Istituto Romano di San Michele - Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza d'ora innanzi anche, più brevemente, IRSM , a pagare L. 1.078.125.000 in favore di S C. a titolo di risarcimento del danno da ingiustificato anticipato recesso dal contratto di lavoro dirigenziale a tempo determinato intercorso fra le parti. All'origine del contenzioso vi era il recesso per giusta causa intimato il 16.3.99 al C. , che era stato assunto nel 1997 quale segretario generale dell'istituto. Sull'appello di quest'ultimo, all'esito di due sentenze non definitive la numero 1437/04 e la 5921/05 e di sentenza definitiva depositata il 23.10.07, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, riduceva a Euro 376.045,18 tale risarcimento escludendo dal relativo calcolo la voce inerente al compenso incentivante previsto nel summenzionato contratto individuale e confermava nel resto. Per la cassazione di tali sentenze ricorre l'Istituto Romano di San Michele affidandosi a tre motivi. Il C. resiste con controricorso e spiega a sua volta ricorso incidentale articolato in tre motivi, cui resiste con controricorso l’IRSM. Si sono poi costituiti gli eredi del C. , deceduto nelle more. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c Motivi della decisione Preliminarmente si riuniscono ex articolo 335 c.p.c. il ricorso principale e quello incidentale condizionato, in quanto aventi ad oggetto la medesima sentenza. 1- Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta vizio di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile la domanda di declaratoria di nullità del contratto di lavoro, domanda proposta in appello dall'istituto in base alla sopravvenuta scoperta del fatto che il C. non era provvisto del diploma di laurea di cui pur si era dichiarato munito all'atto della stipula del contratto di lavoro dirigenziale, contratto che poggiava su una delibera del Commissario regionale dell'ente, poi annullata proprio a cagione della scoperta che il C. non era laureato. Aggiunge l'istituto ricorrente che i documenti comprovanti tale scoperta sono stati fatti valere ai sensi dell'articolo 395 nnumero 3 e 6 c.p.c. come comprovanti un vizio revocatorio della sentenza di primo grado fondata sul presupposto della validità del contratto di lavoro e che l'annullamento della suddetta delibera non può non riverberarsi sulla validità del contratto di lavoro. Tale motivo, pur formalmente deducendo un vizio di motivazione, in realtà nella sostanza contiene una censura di violazione di norme di diritto e, infatti, si conclude con due quesiti ex articolo 366 bis c.p.c Con il secondo motivo del ricorso principale si prospetta violazione e falsa applicazione del d.lgs. numero 29/93 e omessa valutazione del regolamento interno dell'istituto, ulteriore fonte regolatrice del rapporto di lavoro fra le parti, avendo trascurato la Corte territoriale che la mancanza del titolo di studi necessario per ricoprire un incarico dirigenziale costituisce un insanabile vizio genetico di un contratto che, come quello in esame, era stato stipulato sull'erroneo convincimento che il C. fosse provvisto di diploma di laurea, requisito previsto dal combinato disposto degli articolo 21 e 28 d.lgs. numero 29/93, dall'articolo 6 d.p.r. 9.5.94 numero 487 e dall'articolo 19 l.r. Lazio 1.7.96 numero 25. Tali motivi - da esaminarsi congiuntamente perché connessi - sono infondati, sia pure correggendosi nei termini che seguono ex articolo 384 ult. co. c.p.c. la motivazione resa dalla Corte territoriale. Si premetta che quella sollevata in appello dall'istituto va qualificata piuttosto come eccezione di nullità e non già come vizio revocatorio sulla base di documenti che sono stati comunque acquisiti dalla Corte territoriale. In tal caso trova applicazione l'insegnamento di Cass. S.U. 4.9.12 numero 14828, in cui le S.U., componendo un contrasto di giurisprudenza, hanno enunciato il seguente principio di diritto, cui va data continuità anche nella presente sede Il giudice del merito ha il potere di rilevare, dai fatti allegati e provati o emergenti ex actis, ogni forma di nullità non soggetta a regime speciale e, provocato il contraddittorio sulla questione, deve rigettare la domanda di risoluzione, volta ad invocare la forza del contratto. Pronuncerà con efficacia idonea al giudicato sulla questione di nullità ove, anche a seguito di rimessione in termini, sia stata proposta la relativa domanda. Nell'uno e nell'altro caso dovrà disporre, se richiesto, le restituzioni”. Nondimeno nella vicenda in esame non è ravvisatale la nullità per contrasto con norma imperativa di legge del contratto di lavoro dirigenziale stipulato inter partes, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le fonti invocate non prescrivono il requisito del possesso del diploma di laurea. Non lo prescrive l'articolo 21 d.lgs. numero 29/93 ratione temporis applicabile al caso di specie, le cui norme sono state poi trasfuse nel d.lgs. numero 165/2001 , che si limita genericamente a prescrivere una professionalità adeguata all'incarico, mentre il successivo articolo 28 co. 2 e l'articolo 19 l.r. Lazio 1.7.96 numero 25 prevedono il requisito del possesso del diploma di laurea, ma soltanto per l'accesso alla qualifica dirigenziale tramite concorso, mentre nel caso in esame il C. è stato assunto come dirigente attraverso un contratto quinquennale ai sensi del co. 2 del cit. articolo 21 che, come s'è detto, del requisito del diploma di laurea non fa menzione. Il possesso del diploma di laurea non è prescritto neppure dall'articolo 6 d.p.r. 9.5.94 numero 487 relativo alle modalità di svolgimento delle prove concorsuali , né dal d.p.c.m. 18.10.94 numero 692. In relazione al contenuto del regolamento interno dell'istituto, che si assume essere ulteriore fonte regolatrice del rapporto di lavoro fra le parti, basti osservare -anche a tacere d'altro - che lo stesso ricorrente ammette che tale regolamento il cui contenuto non è nemmeno trascritto in ricorso non è stato acquisito agli atti. Né la nullità del contratto de quo può evincersi da una possibile inadeguatezza della professionalità del C. rispetto all'incarico conferitogli, il che - a tutto concedere - avrebbe richiesto accertamenti in punto di fatto che nel caso di specie non sono stati nemmeno chiesti in sede di merito. Infine, non risulta essere stata neppure promossa un'azione di annullamento per vizio della volontà e, quanto all'annullamento della delibera propedeutica all'assunzione del C. , basti osservare che, versandosi in tema di rapporto di lavoro ormai retto dalle norme privatistiche dopo la riforma di cui al cit. d.lgs. numero 29/93, la delibera in questione ed il suo successivo annullamento si pongono come meri adempimenti interni all'ente, non opponibili al lavoratore. 2- Con il terzo ed ultimo motivo del ricorso principale ci si duole di violazione e falsa applicazione dell'articolo 2119 c.c., per avere la Corte territoriale valutato atomisticamente e non nel loro insieme le inadempienze e il comportamento complessivo del C. che avevano indotto l'istituto a recedere ante tempus dal rapporto di lavoro. Il motivo è inammissibile perché la Corte territoriale ha motivatamente escluso in fatto le contestate inadempienze, alla stregua del materiale istruttorio acquisito o in ragione di totale assenza di prova sul punto. In altre parole, in tanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva della gravità, ai fini dell'articolo 2119 c.c., delle inadempienze in quanto le stesse risultino pur sempre sussistenti e provate, il che - invece - non è accaduto nel caso di specie. 3- Con il primo motivo del ricorso incidentale il C. denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 1359, 1353 e ss. c.c. nella parte in cui la gravata pronuncia ha erroneamente qualificato come condizione potestativa in quanto tale incompatibile con la finzione di avveramento di cui all'articolo 1359 c.c. , anziché come condizione casuale o mista, la clausola del contratto di lavoro articolo 4 concernente l'incentivo - spettante in caso di raggiungimento di determinati risultati di gestione - che il C. avrebbe percepito se l'istituto non avesse receduto ante tempus dal rapporto. In realtà, prosegue la difesa del ricorrente incidentale, l'articolo 5 del contratto intercorso fra le parti, ignorato dalla Corte territoriale, regola proprio gli effetti di un'anticipata risoluzione del rapporto stabilendo che, in caso di recesso prima della scadenza naturale del contratto, al C. spetti l'intero ammontare dei compensi pattuiti, compresi quelli incentivanti annuali. Tale doglianza viene in sostanza fatta valere anche con il secondo motivo sotto forma di omessa motivazione sulle clausole nnumero 4 e 5 del contratto individuale. I due motivi - da esaminarsi congiuntamente perché connessi - sono infondati. Nel caso di specie la clausola in oggetto così disponeva Le parti convengono, inoltre, che l'IRSM corrisponderà annualmente al Signor S C. , a titolo di incentivo, un importo pari al 20% venti per cento del compenso di cui al primo comma, previo giudizio positivo del Rappresentante legale dell'IRSM in ordine al risultato della gestione dell'anno precedente . Il tenore letterale della clausola è chiaro nell'indi care come evento dedotto in condizione il giudizio positivo del legale rappresentante dell'ente e non il mero raggiungimento d'un positivo risultato di gestione, da lasciarsi all'apprezzamento d'un arbitratore o del giudice. Ciò significa che la condizione deve definirsi come potestativa semplice od impropria, in quanto tale incompatibile con l'articolo 1359 c.c. giacché - alla luce di costante giurisprudenza di questa S.C., cui va data continuità anche nella presente sede - l'articolo 1359 c.c., secondo cui la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario a che si avverasse, si applica solo in ipotesi di condizione casuale il cui verificarsi dipende dal caso o dalla volontà di terzi o di condizione mista il cui avverarsi dipende in parte dal caso o dalla volontà dei terzi, in parte dalla volontà di uno dei contraenti , ma non anche in ipotesi di condizione potestativa semplice od impropria cfr. Cass. 5.6.96 numero 5243 Cass. 25.1.83 numero 702 Cass. 26.4.82 numero 2583 . Per altro, al ricorrente incidentale non gioverebbe nemmeno il supporre contrariamente al tenore letterale della clausola in oggetto che l'evento condizionante consistesse nel puro e semplice raggiungimento di positivi risultati di gestione, a prescindere dalla valutazione del legale rappresentante dell'ente. In tale evenienza, infatti, la condizione si rivelerebbe come non casuale né mista, in quanto il suo avverarsi non dipenderebbe, nemmeno in parte, dal caso o dalla volontà di terzi, ma dai risultati eventualmente conseguiti grazie alle capacità e al maggiore impegno lavorativo del dirigente ossia di uno dei contraenti . Né il ricorrente incidentale chiarisce quale sarebbe stato l'apporto fortuito o di terzi che avrebbe potuto qualificare come casuale o mista la condizione in discorso. D'altro canto, proprio il caso e/o la volontà di terzi sarebbero incompatibili con l'ottica incentivante del lavoro del dirigente, ottica propria della tipologia in cui rientra la clausola in discorso. Dunque, anche a voler supporre che l'evento dedotto in condizione fosse il mero raggiungimento di positivi risultati di gestione il che non è, come si è detto , ad ogni modo la condizione non sarebbe né casuale né mista. In altre parole, detta condizione non rientra nel tipo che consente l'applicazione dell'articolo 1359 c.c., il che assorbe ogni altra considerazione in ordine alla configurabilità o meno dell'anticipato recesso dell'IRSM come causa di impossibilità dell'avverarsi della condizione medesima. Il diritto all'incentivo de quo non può recuperarsi nemmeno attraverso la clausola di cui al numero 5 del contratto intercorso fra le parti, nella parte in cui stabilisce che Qualora la parte recedente prima della scadenza naturale sia l'IRSM, sarà dovuta al Segretario Generale un'indennità pari al 100% dei compensi previsti dall'articolo 4, che il Sig. C. avrebbe percepito, senza il recesso, fino alla scadenza naturale del contratto . Infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte Suprema - da cui non si ravvisa motivo alcuno di discostarsi - il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex articolo 360 numero 5 c.p.c., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di un fatto controverso e decisivo, potendosi in sede di legittimità controllare unicamente sotto il profilo logico - formale la valutazione operata dal giudice del merito, soltanto al quale spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. L'esistenza di una data clausola di contratto individuale e la sua esatta portata integrano meri accertamenti in fatto, in quanto tali preclusi in sede di legittimità. Né al ricorrente incidentale gioverebbe intendere il motivo come sostanziale deduzione d'un vizio nell'applicazione dei canoni ermeneutici di cui agli articolo 1362 e ss. c.c., vuoi perché il motivo si convertirebbe in una censura ex articolo 360 co. 1 numero 3 c.p.c. priva del quesito prescritto dall'articolo 366 bis c.p.c. e, quindi, inammissibile, non potendosi sostituire il quesito con il momento di sintesi del fatto controverso che, invece, risulta ritualmente formulato , vuoi perché - comunque - l'atto di impugnazione non indica quale dei criteri interpretativi di cui al c.c. sarebbe stato violato o falsamente applicato. 4- Con il terzo motivo del ricorso incidentale ci si duole, in subordine, di violazione dell'articolo 1359 c.c. e dell'articolo 112 c.p.c. per omesso esame ed omessa motivazione del rigetto della domanda relativa al compenso incentivante dovuto per il primo anno, durante il quale il C. aveva comunque lavorato e rispetto al quale, quindi, era ben possibile il giudizio sui risultati di gestione. Il motivo è infondato. Dell'inapplicabilità dell'articolo 1359 c.c. alla clausola di cui all'articolo 4 del citato contratto individuale s'è già detto, così come si è evidenziato che evento condizionante era non il mero raggiungimento di determinati risultati di gestione, bensì il loro positivo apprezzamento da parte del legale rappresentante dell'ente. Ma a tal fine il ricorrente incidentale non allega nemmeno che tale positivo apprezzamento per il primo anno di lavoro sia mai stato espresso dall'IRSM, il che rende irrilevante la censura ed assorbe ogni ulteriore commento a riguardo. È pur vero che nel ricorso incidentale si parla dell'esistenza di una bozza di delibera in tal senso, ma si riconosce che, appunto, essa è rimasta a livello di mera minuta e non di formale riconoscimento d'un positivo risultato gestionale. 5- In conclusione, entrambi i ricorsi sono da rigettarsi, il che consiglia di compensare per un terzo fra le parti le spese del giudizio di legittimità, ponendo i residui due terzi, liquidati come da dispositivo, a carico del ricorrente IRSM vista la sua sostanziale soccombenza in lite. 6- Nella propria memoria ex articolo 378 c.p.c. gli eredi C. hanno chiesto la correzione di un errore materiale in cui la sentenza impugnata sarebbe incorsa nel quantificare il residuo credito spettante al loro dante causa una volta detratto l'incentivo che gli era stato riconosciuto in prime cure. Ma la correzione dell'errore materiale della sentenza impugnata non è operazione cui possa provvedere questa S.C., poiché la speciale disciplina dettata dagli articolo 287 e ss. c.p.c., che attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, se non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori materiali , va - invece - osservata rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, perché la Corte di legittimità non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice del merito la Corte d'appello di Roma, nel caso di specie , cui dovrà rivolgersi l'istanza di correzione cfr. Cass. 27.7.01 numero 10289 Cass. 6.2.95 numero 1348 . Tale principio è ancor più da ribadirsi dopo la pronuncia di parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 287 c.p.c. ad opera di Corte Cost. numero 335/2004, limitatamente alle parole contro le quali non sia stato proposto appello , sicché il solo giudice competente alla correzione della sentenza è quello che l'ha emessa cfr. Cass. 12.5.05 numero 9968 . P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensate per un terzo fra le parti le spese del giudizio di legittimità, condanna parte ricorrente al pagamento dei restanti due terzi, liquidati in Euro 40,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.