E’ forse vero che nel comportamento dell’imputato sono ravvisabili gli elementi della violenza, visti i comportamenti rapidi e insidiosi, ma nulla cambia rispetto alle esigenze cautelari, non espressamente contestate dal PM.
Con la sentenza numero 15044, depositata il 2 aprile 2013, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal Pubblico Ministero. Tutto molto in fretta, il padre neanche fa in tempo a intervenire. Un uomo di 77 anni avvicina un minore per strada, lo palpeggia sul torace, lo bacia ripetutamente e lo prende in braccio per i glutei. Rimessolo a terra, si sbottona e gli mostra le proprie parti intime. Il tutto di fronte agli occhi increduli del padre, che non fa in tempo ad intervenire. Violenza sessuale o atti sessuali con minorenne? L’uomo, viene messo gli arresti domiciliari in via cautelare. Il capo di imputazione è quello di «violenza sessuale nei confronti di minore di anni dieci». Il Tribunale del Riesame riforma la decisione del GIP, rilevando la fattispecie di «atti sessuali con minorenne», constatando che «nel caso di specie non vi era stata violenza o minaccia nei confronti del minore, ma solo il compimento di atti sessuali in considerazione dell’intero contesto e dell’antefatto della vicenda». L’esigenza cautelare è soddisfatta dagli arresti domiciliari, vista l’età e l’incesuratezza dell’indagato. L’elemento della violenza. Il Pubblico Ministero ricorre per cassazione, sostenendo che erroneamente non è stato considerato sussistente l’elemento della violenza, che secondo giurisprudenza costante «ricomprende anche i comportamenti rapidi e insidiosi tali da impedire alla vittima di difendersi». La S.C. è d’accordo con la tesi del PM è vero che l’elemento della violenza, nel reato di violenza sessuale, può estrinsecarsi, oltre che nella sopraffazione fisica, anche «nel compimento insidiosamente rapido dell’azione criminosa tale da sorprendere la vittima e da superare la sua contraria volontà, così ponendola nell’impossibilità di difendersi». Così è nel caso di specie, visto che il padre non ha fatto nemmeno in tempo ad intervenire. Ma poiché il ricorso non contiene nessuna critica al provvedimento impugnato, la scelta degli arresti domiciliari non può essere sindacata dalla Corte di Cassazione, che quindi rigetta il ricorso, demandando al giudice di merito la corretta qualificazione del fatto.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 6 febbraio – 2 aprile 2013, numero 15044 Presidente Lombardi – Relatore Orilia Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 7.6.2012 il Tribunale del Riesame di Catania in riforma dell'ordinanza del GIP di Catania ha applicato a G.G. la misura cautelare degli arresti domiciliari, riqualificando l'imputazione originariamente formulata violenza sessuale nei confronti di minore di anni dieci nella fattispecie di cui all'articolo 609 quater cp atti sessuali con minorenne . Ha osservato che nel caso di specie non vi era stata violenza o minaccia nei confronti del minore ma solo il compimento di atti sessuali in considerazione dell'intero contesto e dell'antefatto della vicenda. Quanto alle esigenze cautelari, tenuto conto dell'età dell'indagato soggetto ultrasettantenne e della sostanziale incensuratezza, ha ritenuto adeguata la misura degli arresti domiciliari, sulla scorta della presunzione di cui all'articolo 275 comma 4 cpp. 2. Il Pubblico Ministero ricorre per la cassazione del provvedimento deducendo violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla qualificazione dei fatto rimproverando al Tribunale di non avere correttamente considerato la ricorrenza della violenza secondo il concetto inteso dalla giurisprudenza che ricomprende anche i comportamenti rapidi e insidiosi tal ida impedire alla vittima di difendersi. Considerato in diritto Il ricorso del Pubblico Ministero è infondato. In linea di principio, certamente l'elemento della violenza può estrinsecarsi, nel reato di violenza sessuale, oltre che in una sopraffazione fisica, anche nel compimento insidiosamente rapido dell'azione criminosa tale da sorprendere la vittima e da superare la sua contraria volontà, così ponendola nell'impossibilità di difendersi tra le varie, cfr. Sez. 3, Sentenza numero 27273 del 15/06/2010 Ud. dep. 14/07/2010 Rv. 247932 Sez. 3, Sentenza numero 6340 del 01/02/2006 Ud. dep. 17/02/2006 Rv. 233315 Sez. 3, Sentenza numero 6945 del 27/01/2004 Ud. dep. 19/02/2004 Rv. 228493 . Nel caso di specie, sulla scorta della ricostruzione dei fatti contenuta nei provvedimento impugnato, il comportamento addebitato al G. è consistito nell'avere avvicinato il minore per la strada, nell'averlo palpeggiato sul torace e poi sollevato per i glutei dopo averlo baciato più volte ancora, è stato addebitato al G. di essersi sbottonato il pantalone mostrando il pene al bambino, dopo averlo poggiato a terra in una tale condotta, certamente erano ravvisabili elementi di insidia e repentinità tipici della violenza sessuale nel senso inteso dalla giurisprudenza tenuto conto che sul posto vi era anche il padre del minore il quale non ebbe evidentemente il tempo di rendersi conto dell'accaduto e quindi di intervenire . Tuttavia, poiché in ordina alle esigenze cautelari - su cui il Tribunale si è pronunciato - il ricorso non contiene nessuna critica al provvedimento impugnato, la scelta della misura degli arresti domiciliari non può essere sindacata in questa sede, restando demandata al giudizio di merito la corretta qualificazione del fatto. P.Q.M. rigetta il ricorso dei Pubblico Ministero.