Non vi è interesse dell’imputato minorenne a impugnare la pretesa violazione della norma che prescrive l’adozione di cautele particolari per l’assunzione della prova testimoniale di altro minore.
In ogni caso, in fase di indagini preliminari non vi è analoga necessità di ausilio dell’audizione del minore quale quella che sussiste nel dibattimento, se non in casi particolari riguardanti reati gravi per i quali entra in gioco la sfera intima del minore sentito. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza numero 11888 del 14 marzo 2013. Il caso. Due studenti avevano posto in essere atti vandalici in danno dell’edificio scolastico così danneggiandolo gravemente. In particolare avevano forzato la porta d’ingresso, aperto i rubinetti e chiuso i tombini atti che provocavano l’allagamento di tre piani dell’edificio , nonché imbrattato con scritte i muri e le finestre con vernice rossa e nera, oltre a svuotare gli estintori e disperderne la polvere. Le conseguenze del fatto si estendevano al profilo del servizio pubblico scolastico in quanto, a seguito di quanto accaduto, la scuola diveniva inagibile, tanto che si rendeva necessario proseguire le lezioni in altro edificio, fino al termine dell’anno scolastico. I minori imputati erano condannati per danneggiamento, interruzione di pubblico servizio e minaccia nei confronti di una compagna di scuola in forza delle prove testimoniali e documentali ammessi nel giudizio di merito che si era svolto dinanzi al Tribunale per i minorenni di Roma tramite il ricorso in Cassazione, gli imputati provavano a inficiare proprio l’attendibilità e l’utilizzabilità del compendio probatorio. Le riunioni tra professori e studenti non sono attività ispettiva e di vigilanza. Il disagio a cui i fatti occorsi aveva condotto stimolava i professori a intessere rapporti di ascolto e confronto con gli alunni che avevano lo scopo di stimolare riflessioni sull’accaduto e non di ricercare i colpevoli. Nell’ambito di questi interventi alcuni studenti - che liberamente vi partecipavano - avevano spontaneamente consegnato ai professori dichiarazioni con cui riferivano quanto a loro conoscenza. Non assumendo i caratteri di attività ispettiva o di vigilanza nell’ambito delle quali – laddove emergano indizi di reato – devono essere compiuti gli atti necessari ad assicurare le fonti di prova, in linea con le disposizioni del codice di rito, le riunioni e i colloqui dei professori con gli alunni non subivano l’eccezione di inutilizzabilità per assenza del rispetto delle previsioni e garanzie di legge, come sollevata dal difensore degli imputati. Prova documentale . Le dichiarazioni sottoscritte e consegnate nell’ambito delle summenzionate riunioni erano state acquisite ex articolo 234 c.p.p. come documenti rappresentativi di un fatto e, in quanto tali, sottoposti al libero apprezzamento del giudice. L’acquisizione di documenti non subisce il limite temporale stabilito dal codice, potendo verificarsi anche nel corso del dibattimento, senza che l’apertura dello stesso determini un limite invalicabile all’ingresso di prove documentali nel compendio istruttorio. Dichiarazioni rese dal minore. Alcuni delle persone informate dei fatti erano minorenni e questo argomento veniva utilizzato dalla difesa per affermare che le dichiarazioni da questi rese nel corso delle indagini preliminari non erano avvenute come la legge dispone in ordine all’eventuale ausilio da parte di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Tuttavia, come ben ricorda la Suprema Corte, tali cautele non si applicano alla fase delle indagini preliminari se non in casi tassativamente previsti dalla legge per reati che toccano la sfera intima del minore , ma solo nel dibattimento e rimangono rimesse alla discrezione del giudice di quella fase processuale fase che si caratterizza per essere svolta in contraddittorio, costituendo mezzo di prova alla luce della delicatezza di questo momento che può rendere opportuna – nel solo esclusivo interesse del minore – la presenza dei soggetti sopra richiamati. Neppure le disposizioni previste dalla Carta di Noto richiamate nel ricorso in Cassazione erano conferenti al caso in esame, perché non hanno carattere normativo ma costituiscono mero suggerimento atto a garantire l’attendibilità delle dichiarazioni rese del minore e la protezione dello stesso, quando sia persona offesa di reato avente natura sessuale, circostanza diversa da quelle per le quali i minori sono stati sentiti nel caso in esame. Negate le attenuanti generiche. Le gravi modalità delle azioni erano sintomatiche della spregiudicatezza e disinvoltura dei minori e portavano il giudice di merito a negare la concessione delle attenuanti generiche. Trattandosi di giudizio sul fatto, è escluso il sindacato del giudice di legittimità in presenza di motivazione congrua e non contraddittoria quale quella del provvedimento impugnato , essendo sufficiente che il provvedimento del giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, non dovendo prendere in considerazione in modo analitico tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 7 dicembre 2012 - 14 marzo 2013, numero 11888 Presidente Petti – Relatore Cammino Osserva Con sentenza emessa il 28 aprile 2010 il Tribunale per i minorenni di Roma dichiarava D.S.M. e F.M. colpevoli di concorso nei reati di danneggiamento dei locali della scuola omissis commesso il omissis , di interruzione di pubblico servizio per aver turbato la regolare attività della scuola rendendola temporaneamente inagibile e di minaccia ai danni della compagna di scuola C.C. e, unificati i reati con la continuazione, con la diminuente per la minore età equivalente all'aggravante del reato di danneggiamento, li condannava alla pena di un anno di reclusione ciascuno, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna nel certificato del casellario. La Corte di appello di Roma con sentenza in data 15 febbraio 2012 ha ridotto la pena a mesi nove di reclusione per ciascun imputato, confermando le restanti statuizioni. Avverso la predetta sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione. Con il ricorso si deduce 1 la violazione dell'articolo 220 disp.att.cp.p., anche in ordine all'inutilizzabilità delle dichiarazioni e confidenze, sia verbali che asseritamente scritte, acquisite dal personale docente attraverso l'ascolto degli studenti nell'ambito di un'indagine amministrativa svolta senza rispettare le previsioni e le garanzie di legge il giudice di appello, recependo le motivazioni della sentenza di primo grado, aveva infetti fondato l'affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni testimoniali rese da alcuni professori circa gli esiti di non meglio definite riunioni di classe e di riunioni spontanee di gruppi di studenti, effettuate nell'orario scolastico e senza informare i genitori dell'indagine amministrativa in corso, riunioni all'esito delle quali erano state trasmesse dai docenti alla preside delle relazioni corredate da dichiarazioni scritte dei ragazzi e controfirmate dagli stessi docenti si tratterebbe, secondo il difensore, di elementi e documenti non utilizzabili nel processo penale in quanto rientranti nell'ambito di un accertamento amministrativo non compiuto, ai sensi dell’articolo 220 disp. att c.p.p., con l'osservanza delle disposizioni del codice di rito 2 l'erronea qualificazione come documenti delle dichiarazioni, asseritamente spontanee, sottoscritte da alcuni studenti e consegnate nel corso delle c.d. riunioni di classe ai professori e, inoltre, l'illegittima acquisizione delle stesse ai sensi degli articolo 194, 234 e 495 c.p.p. dette dichiarazioni, secondo il difensore, avrebbero potuto eventualmente essere utilizzate per le contestazioni se validamente acquisite ex articolo 220 disp. att c.p.p. e, comunque, il pubblico ministero non avrebbe potuto produrle nel corso dell'istruttoria dibattimentale dopo il provvedimento di cui all'articolo 495 comma primo c.p.p. 3 l’inammissibilità dell'acquisizione dei verbali di sommarie informazioni ai fini delle contestazioni, nonostante l'opposizione della difesa, e il loro erroneo utilizzo in sentenza come dichiarazioni utilizzabili interamente, e non solo ai limitati fini delle dichiarazioni testimoniali oggetto di contestazione si deduce anche l’inammissibilità dell'utilizzazione delle dichiarazioni de relato dei professori, nonostante fossero stati sentiti i testi di riferimento che le avevano smentite in dibattimento 4 la nullità o, comunque, l'inutilizzabilità anche ex articolo 498, quarto comma, c.p.p. delle dichiarazioni assunte da testimoni minori di età nel corso delle indagini preliminari da parte della polizia giudiziaria, senza la presenza dei genitori o di esperto psicologo come deve avvenire in dibattimento e comunque senza valutare le concrete circostanze dell'audizione presenza di professori, parti interessate e comunque partecipi dell'indagine amministrativa le motivazioni della Corte di appello sul punto sarebbero evasive e contraddittorie in subordine, nel ricorso si deduce l'illegittimità costituzionale dell’articolo 498, quarto comma, c.p.p. con riferimento al principio del giusto processo, se interpretato nel senso che tali dichiarazioni siano state assunte legittimamente e possano essere utilizzate per le contestazioni e acquisite in fase dibattimentale 5 l'inattendibilità delle dichiarazioni della teste, in relazione al reato di minaccia anche persona offesa, C.C. , ritenuta credibile senza considerare le plurime contraddizioni interne ritenute immotivatamente prive di rilievo e le incertezze dell'esame testimoniale e senza tener conto delle ragioni critiche addotte dalla difesa, mentre non erano state ritenute credibili le smentite di ben diciassette testimoni studenti di quanto dichiarato in precedenza ai professori e alla polizia giudiziaria senza la presenza dei genitori 6 l’indeterminatezza del capo D dell'imputazione, non risultando indicato il contenuto delle minacce che la C. avrebbe ricevuto, essendo verosimilmente le ritorsioni paventate circoscritte all'ambito affettivo o amicale 7 la mancata valutazione degli elementi indiziari a carico degli imputati, risultando priva di riscontri la deposizione della C. ed essendo prive di rilevanza processuale le dichiarazioni de relato dei professori 8 la mancanza di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di ammissione delle ulteriori prove richieste sia in primo grado che con l'appello 9 la mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'articolo 220 disp. att. c.p.p. si riferisce alle attività ispettive e di vigilanza previste da leggi o decreti , quindi alle procedure volte alla verifica amministrativa della regolarità e del buon funzionamento degli uffici pubblici, e prescrive che, allorché nell'esercizio di tali attività, emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sodo compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice. Nel caso di specie indubbiamente il danneggiamento posto in essere il omissis nei locali della scuola omissis aveva comportato disagi e turbamento tra gli studenti perché il gesto di vandalismo aveva procurato seri danni anche strutturali all'edificio scolastico, allagato e imbrattato, tanto che le lezioni erano proseguite in un altro edificio fino al termine dell'anno scolastico. Le riunioni” con gli alunni, autorizzate dalla preside, non avevano tuttavia - come emerso dall'esame testimoniale della preside e dei docenti interessati, le cui dichiarazioni sono state riportate estesamente nella motivazione della sentenza di primo grado che si integra con quella, di segno conforme, della sentenza di appello - lo scopo di ricercare i colpevoli, essendo gli organi di polizia già impegnati nelle indagini sui reati commessi, ma quello preminente di stimolare una riflessione sull'accaduto, sollecitata anche dagli studenti che liberamente vi avevano partecipato e spontaneamente avevano consegnato le dichiarazioni allegate alle relazioni. L'intervento dei docenti, nel caso di specie, non può pertanto qualificarsi come esplicazione di un'attività ispettiva e di vigilanza , attività demandata nel settore scolastico a organi ben individuati servizio ispettivo ministeriale e dirigenza scolastica e non ai singoli insegnanti, costituendo piuttosto, data la gravità dell'episodio che aveva compromesso il normale andamento delle lezioni con gravi disagi per l'attività quotidiana di alunni e professori, un richiamo al senso civico degli studenti alcuni dei quali avevano riferito spontaneamente quanto a loro conoscenza. In tale contesto si giustifica la trasmissione alla preside da parte dei docenti di relazioni, protocollate come riservate, con allegati gli scritti consegnati dagli studenti. Del resto, quanto al possibile condizionamento da parte dei professori verso gli alunni, spetta al giudice di merito valutare la portata degli scritti degli studenti anche tenendo conto delle circostanze in cui vennero rese, come è puntualmente avvenuto v. motivazione della sentenza di primo grado . Le dichiarazioni testimoniali dei professori e degli alunni assunte nel corso del giudizio di primo grado sono state oggetto di una valutazione da parte del giudice di merito che legittimamente, fornendo una motivazione articolata e logicamente coerente, ha ritenuto reticenti gli studenti esaminati che non avevano confermato le dichiarazioni scritte, sostenendo di non ricordate nulla e in taluni casi disconoscendo la loro sottoscrizione o addirittura negando di aver parlato del fette con i professori. Comunque nella ricostruzione del giudice di merito il fondamento dell'affermazione di responsabilità degli imputati non è costituito dalle dichiarazioni scritte degli studenti, ma essenzialmente dalle dichiarazioni della loro compagna di scuola C. e della professoressa P. che ne aveva raccolto le spontanee confidenze al di fuori di ogni riunione o assemblea autorizzate dalla preside. Il secondo motivo è infondato. Legittimamente le dichiarazioni sottoscritte e consegnate da alcuni studenti ai professori nel corso degli incontri” di cui si è parlato nell'esaminare il primo motivo sono state acquisite ex articolo 234 c.p.p. come documenti rappresentativi di un fatto storicamente avvenuto, rimessi all'apprezzamento del giudice nella loro valenza probatoria e acquisibili anche dopo il compimento delle formalità di apertura del dibattimento in quanto la preclusione alle richieste probatorie delle parti private e pubblica , conseguente al mancato rispetto del termine fissato nel primo comma dell'articolo 468 cod. proc. penumero , non riguarda le richieste di acquisizione di prove documentati, che possono dunque essere avanzate anche in un momento successivo a quello fissato dalla disposizione suddetta Cass. sez. II 18 novembre 2009 numero 48861, Della Cella sez. VI 13 dicembre 1994 numero 1542. Rollandin . Del resto la circostanza che la prova documentale si sia formata anche con il concorso di persone che, successivamente, possono essere chiamate a rendere dichiarazioni nel processo non fa venire meno la natura documentale degli atti dalle medesime persone redatti e non produce effetti sulla loro utilizzabilità in giudizio come documenti, salvo naturalmente l'obbligo per il giudice di saggiarne l’attendibilità Cass. sez.1V 9 marzo 2001 numero 28132, Barese . La sentenza impugnata comunque si fonda anche su prove dichiarative e i documenti in questione sono stati liberamente valutati dal giudice di merito anche alla luce delle dichiarazioni dei testi. Il terzo motivo è infondato. Le contestazioni nel corso dell'esame testimoniale concorrono a formare il materiale oggetto del libero convincimento del giudice per la parte in cui consentono di desumere l'esistenza di atteggiamenti reticenti Cass. sez. 1 9 dicembre 2009 numero 3470, Gargiulo . Nel caso in esame le dichiarazioni lette per la contestazione sono state valutate esclusivamente ai fini della credibilità dei testi studenti che avevano dichiarato di non ricordare nulla pur avendo, anche per iscritto, reso dichiarazioni sull'atto vandalico messo in atto nella loro scuola coinvolgendo talora esplicitamente gli imputati. Peraltro non risulta né è stato documentato, come sarebbe stato necessario nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso che la difesa si sia opposta all'acquisizione dei verbali delle sommarie informazioni rese dai testi e utilizzati per le contestazioni, né risulta dalla motivazione della sentenza di primo grado che si sia fatto comunque uso di tali verbali ai fini dell'affermazione di responsabilità. La doglianza non risulta formulata con i motivi di appello e risulta quindi inammissibile anche ex articolo 606 co. 3 c.p.p Va comunque rilevato che i documenti, le letture o le relazioni del teste acquisite nel corso della fase delle indagini preliminari, e già acquisite al verbale del dibattimento o di cui comunque sia stata disposta l'acquisizione da parte del tribunale nell'esercizio dei suoi poteri, possono essere legittimamente valutati ai fini della decisione quando siano stati utilizzati a fine di contestazione nel corso del dibattimento. Va infine considerato che in tema di testimonianza indiretta, in caso di contrasto tra le dichiarazioni del teste de relato e quelle rese dal teste di riferimento, il giudice ben può ritenere attendibili le prime anziché le seconde in quanto da un lato l'articolo 195 c.p.p. non prevede alcuna gerarchia tra le dichiarazioni e, dall'altro, una diversa soluzione contrasterebbe con il principio del libero convincimento del giudice, cui compete in via esclusiva la scelta critica e motivata della versione dei fatti da privilegiare Cass. sez. 1 7 ottobre 2010 numero 39662, Valpiani sez. 11130 novembre 2007 numero 2010, Vinello sez. VI 5 marzo 2004 numero 26027, Pulcini . Inoltre la testimonianza de relato è inutilizzabile solo quando sulla richiesta di parte il giudice non chiami a depone il teste diretto, ma quando il teste diretto, chiamato, non abbia risposto, non sussiste più alcuna limitazione al valore probatorio delle testimonianze indirette Cass. sez. III 29 novembre 2006 numero 9801, Baldi Il quarto motivo è infondato. È consolidata la giurisprudenza di questa Corte nel senso che le particolari cautele dettate dall’articolo 498, comma quarto, c.p.p. per Tesarne testimoniale del minorenne eventuale ausilio da parte di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile al presidente che conduce direttamente l'esame su domande e contestazioni proposte dalle parti , la cui adozione è comunque rimessa al potere discrezionale del giudice del dibattimento, non si applicano in sede di sommarie informazioni rese dal minorenne nel corso delle indagini preliminari, pur non essendovi un divieto normativo in tal senso Cass. sez. IV 9 novembre 2006 numero 3576, Porretti sez. III 14 dicembre 2007 numero 664, G. . Il collegio non ritiene di discostarsi da tale orientamento dovendosi considerare le diverse finalità dell'esame del testimone minorenne in dibattimento, che postula l'esame in contraddittorio tra le parti sia pure attraverso il filtro del presidente e costituisce un mezzo di prova, rispetto alle sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria, che rappresentano invece uno strumento di indagine, e della particolare delicatezza delle audizioni del minore che richiedono, caso per caso e nell'esclusivo interesse del minore Cass. sez. III 30 settembre 2009 numero 42899, R. , la valutazione dell'opportunità o meno della presenza di un familiare o di un esperto nel caso di spècie, seconde il difensore, sarebbe stato necessaria la presenza dei genitori . Del resto il legislatore in particolari casi ha garantito anche nella fase delle indagini preliminari l'audizione protetta del minorenne chiamato a riferire a figure diverse dal giudice in relazione a reati che presuppongono lo sfruttamento e l'abuso sessuale, in cui la possibilità di condizionamento del minore è particolarmente rilevante specie se si tratta della persona offesa, prevedendo che la polizia giudiziaria e il pubblico ministero si avvalgano nell'assunzione di sommarie informazioni da persone minori dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero, e che anche il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvalga di un esperto nelle medesime discipline articolo 351 co. 3 bis, articolo 362 co. 1 bis e articolo 391 bis co. 5 bis c.p.p., commi aggiunti dall'articolo 5 co 1 lette , d ed f della legge 1 ottobre 2012 numero 172, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno . Si tratta tuttavia di casi riguardanti reati particolarmente gravi, in cui si è ritenuta necessaria una tutela avanzata del minore anche in adesione alla convenzione di Lanzarote, non indispensabile invece nei casi in cui le sommarie informazioni vengano rese dal minore in relazione a reati che toccano in maniera meno sensibile la sua sfera intima. Nel caso in esame l'imputato non ha comunque un interesse diretto ad impugnare la pretesa violazione dell'articolo 498, comma quarto, c.p.p. che prescrive particolari cautele per l'assunzione della prova testimoniale del minore nell'esclusivo interesse di quest'ultimo e nel ricorso viene sostanzialmente posto un problema di attendibilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dagli studenti minorenni nella fase delle indagini preliminari alla presenza dei loro insegnanti e utilizzate peraltro solo per le contestazioni, quindi ai fini della valutazione della credibilità dei testi che avevano detto di non ricordare nulla e non confermato il contenuto dei verbali di sommarie informazioni che li riguardavano. Va però detto che in tal modo si sottopone alla Corte una questione di mero fatto, sulla quale si è espresso il giudice di appello che ha ritenuto non inquinante la presenza degli insegnanti ritenendola diretta nel caso concreto essenzialmente a tranquillizzare i minori e a consentire che rendessero le loro dichiarazioni in un clima di serenità. Si tratta di una motivazione non manifestamente illogica e sufficiente, non essendo necessario effettuare in proposito particolari indagini, a dar conto dell'infondatezza delle doglianze della difesa la quale non aveva indicato in qual modo la presenza degli insegnanti avrebbe condizionato gli studenti se non con generici riferimenti alla presunta indagine amministrativa dagli stessi condotta. Del resto l'apprezzamento in concreto delle condizioni e delle circostanze che, in occasione dell'assunzione dai minori di sommarie informazioni da parte della polizia giudiziaria, avrebbero giustificato la presenza dei genitori, non prevista ma nemmeno vietata per quanto sopra detto, e sconsigliato invece quella degli insegnanti non può che essere rimesso al giudicante sulla base di una valutazione di mera opportunità, soprattutto tenendo presente che nel caso in esame i minori non erano direttamente coinvolti nella commissione dei reati e non risultava avessero subito pressioni o suggestioni dagli insegnanti. Il riferimento alle disposizioni della Carta di Noto, citata nel ricorso, è inconferente poiché si tratta di disposizioni che riguardano la conduzione dell'esame dei minori persone offese dei reati natura sessuale e non hanno carattere normativo, ma si risolvono in meri suggerimenti diretti a garantire l'attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psicologica dello stesso Cass. sez. III 10 aprile 2008 numero 20568, Gruden , peraltro adeguatamente assicurati dalle disposizioni della legge numero 172/2012 sopra citata. La questione di legittimità costituzionale dell’articolo 498 comma 4 c.p.p. netta misura in cui, e secondo l’interpretazione per la quale, sia ritenuto possibile, durante la fase delle indagini preliminari, acquisire da parte degli organi inquirenti dichiarazioni di minori senza l'assistenza dei genitori, ovvero di esperto psicologo , con la conseguente richiesta di verificare se si ritenga che tali dichiarazioni possano poi essere utilizzate in dibattimento per fare contestazioni e possano, all'esito, anche essere acquisite dal collegio , è manifestamente infondata, stante il generico e isolato richiamo al contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, e non essendone stata peraltro dimostrata la rilevanza, nel senso che dall'invocata dichiarazione d'illegittimità possa conseguire una pronuncia favorevole in termini di annullamento, totale o parziale, del provvedimento. Il quinto e il settimo motivo sono manifestamente infondati. Nel ricorso si riconosce che la teste C. è teste diretto quanto ai reati di danneggiamento e interruzione di pubblico servizio, avendo riferito di aver sentito i due imputati e gli altri due minorenni non imputabili parlare del progetto di allagare la scuola e di come riuscire ad entravi, del proposito di comprare bombolette spray, di far scoppiare gli estintori e di nascondere i vestiti dietro un'edicola dopo l'azione vandalica e avendo aggiunto di aver visto, dopo le vacanze natalizie, il D.S. uscire con un altro ragazzo dal negozio di ferramenta con una busta di plastica contenente due bombolette di vernice, una nera e una rossa. Le dichiarazioni testimoniali della C. sono state riscontrate dalla teste professoressa P. , cui la ragazza si era spontaneamente rivolta, e dalle dichiarazioni contenute nelle lettere sottoscritte da alcuni ragazzi e acquisite agli atti. Le doglianze difensive sono fondate su una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito ed è inammissibile in questa sede, essendo stato comunque l'obbligo di motivazione esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità. Quanto al reato di minaccia, in ordine al quale la teste C. è persona offesa, si osserva che recentemente le Sezioni Unite di questa Corte Cass. 19 luglio 2012 numero 41461, Bell'Arte e altri hanno riaffermato il principio che le regole dettate dall'articolo 192 comma terzo cod. proc. penumero non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, senza necessità di cercare riscontri esterni, tanto più se la persona offesa non si sia costituita parte civile come nel caso in esame Cass. sez. 1 24 giugno 2010 numero 29372, Stefanini sez.14 novembre 2004 numero 46954, Palmisani sez. VI 3 giugno 2004 numero 33162, Patella sez. III 27 aprile 2006 numero 34110, Valdo Iosi sez. III 27 marzo 2003 numero 22848, Assenza . Peraltro tale verifica rientra nell'ambito di una valutazione di fatto che non può essere rivalutata in sede di legittimità, a meno che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni Cass. sez. III 22 gennaio 2008 numero 8382, Finazzo sez. VI 2008 numero 27322 sez. VI 2004 numero 443, Zamberian sez. 1 II 13 novembre 2003 n3348, Pacca sez. III 27 marzo 2003 numero 22848, Assenza . Nel caso di specie, comunque, la deposizione della persona offesa C. , definita chiara e puntuale dal giudice di appello che ne ha riportato i passaggi fondamentali evidenziando la precisione e la coerenza con quanto dalla C. affermato in sede di indagini, si integrava e veniva avvalorata da quella della professoressa P. , che aveva dichiarato di avere appreso il 18 gennaio 2005 dall'alunna C C. , alla presenza di altri tre alunni, che la stessa era stata minacciata dagli autori del fatto affinché non rivelasse quanto a sua conoscenza sull'episodio vandalico in ordine al quale la ragazza aveva appreso direttamente dagli imputati e da altri due compagni di scuola all'epoca minorenni non imputabili le modalità dagli stessi concordate per attuare nel fine settimana il progetto di danneggiare l'edificio scolastico. Il sesto motivo è manifestamente infondato. Il delitto di minaccia è reato di pericolo che non presuppone la concreta intimidazione della persona offesa, ma solo la comprovata idoneità della condotta ad intimidirla, essendo sufficiente la mera attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante l’indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto, dipenda dalla volontà dell'agente e possa essere dedotto dalla situazione contingente Cass. sez. V 12 maggio 2010 numero 21601, Pagano sez. V 2 dicembre 2008 numero 46528, Parlato sez. I 6 novembre 2008 numero 47739, Giuliani sez. V 7 giugno 2001 numero 31693, Tretter , in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali Cass. sez. II 16 giugno 2004 numero 37526, Giorgetti . Le ritorsioni minacciate, benché indeterminate, nel contesto sociale di riferimento dei protagonisti della vicenda lasciavano immaginare quanto meno una forma di ostracismo nei confronti della C. , nel caso avesse rivelato quanto era a sua conoscenza, e quindi una situazione di esclusione sociale sicuramente pregiudizievole per la ragazza, ingiusta e dipendente dalla volontà degli autori del fatto. Irrilevante è la mancanza di motivazione nella sentenza impugnata in ordine all'analogo motivo di appello poiché, in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato Cass. sez. IV 17 aprile 2009 numero 24973, Ignone . L'ottavo motivo è manifestamente infondato. Dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che il rigetto della richiesta di riapertura dell'istruzione dibattimentale è stata giustificata espressamente dalla Corte territoriale che ha ritenuto non necessarie ai fini del decidere sia l'espletamento del confronto tra professori e alunni sia l'esame dei testi già esaminati nel giudizio di primo grado, sia infine la perizia tecnica sulla natura ed entità dei danni poiché dalla espletata prova testimoniale cfr. in particolare testi A. , B. , Ce. , Ba. , D.G. , O. sono risultate provate le gravi condotte vandaliche poste in essere e il conseguente grave danneggiamento carnato all'istituto scolastico forzatura della porta d'ingresso, allagamento di tre piani dell'edificio previa apertura dei rubinetti e chiusura dei tombini, con conseguente indebolimento delle strutture, scritte sui muri e sulle finestre con vernice spray rosso e nera proveniente da due bombolette rinvenute in terra, svuotamento degli estintori e dispersione di polvere ovunque che per tali ragioni è rimasto chiuso per tutto il resto dell'anno scolastico . Del resto nel giudizio d'appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'articolo 603 co. 1 c.p.p., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria e tale accertamento comporta una valutazione rimessa al giudice di merito che, se correttamente motivata come nel caso in esame, è insindacabile in sede di legittimità Cass. sez. III 22 gennaio 2008 numero 8382, Finazzo sez. III 23 maggio 2007 numero 35372, Panozzo sez. IV 19 febbraio 2004 numero 18660, Montanari sez. IV 5 dicembre 2003 numero 4981, Ligresti . Le doglianze relative al mancato accoglimento delle richieste avanzate nel giudizio di primo grado di disporre ulteriori prove ex articolo 507 c.p.p. sono manifestamente infondate, avendo il giudice di primo grado fornito ampia motivazione al riguardo che nel ricorso non viene presa in considerazione, e comunque rimangono assorbite dall'ampia motivazione della sentenza impugnata circa la completezza dell'indagine dibattimentale. Il nono motivo è manifestamente infondato. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuano Xgeneriche è stato confermato dalla Corte territoriale sulla base delle gravi modalità dell'episodio, come risultanti dall'istruttoria svolta nel corso del primo grado, che rivelano spregiudicatezza e disinvoltura degli imputati nel commettere l'azione delittuosa, del tutto incuranti delle pesanti conseguenze, anche in termini di sicurezza dell'edificio, che sarebbero potute derivare dalla loro condotta . La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'articolo 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fette e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato Cass. sez. VI 24 settembre 2008 numero 42688, Caridi sez. VI 4 dicembre 2003 numero 7707, Anaclerio . Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è quindi necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione Cass. sez. VI 16 giugno 2010 numero 34364, Giovane . Il rigetto del ricorso proposto dall'imputato minorenne, anche se nel frattempo divenuto maggiorenne, non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende Cass. Sez. Unumero 31 maggio 2000 numero 15, Radulovic sez. I 26 novembre 2008 numero 48166, Patti . P.Q.M. rigetta il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'articolo 52 d.lgs. 198/03 in quanto imposto dalla legge.