Rimborsi IVA più veloci se il livello di rischio è basso

Livello di rischio” è l’espressione chiave della circolare n. 5/E dell’Agenzia delle Entrate in materia di rimborsi IVA, pubblicata il 10 marzo 2014. Secondo gli indirizzi operativi forniti dall’Ufficio, infatti, da detto livello dipenderanno d’ora in avanti la velocità del rimborso e il tipo e il numero di documenti da richiedere al contribuente in ordine all’attività preliminare di controllo da parte degli uffici.

Livello di rischio” è l’espressione chiave della circolare n. 5/E dell’Agenzia delle Entrate in materia di rimborsi IVA pubblicata ieri. Secondo gli indirizzi operativi forniti dall’Ufficio, infatti, dal livello di rischio dipenderanno d’ora in avanti la velocità del rimborso e il tipo e il numero di documenti da richiedere al contribuente in ordine all’attività preliminare di controllo da parte degli uffici, attività che verrà graduata sulla base del livello di rischio medesimo. Liquidazioni più rapide e riduzione degli oneri amministrativi per i contribuenti. Attraverso la diversificazione sulla base del risk score ”, l’Agenzia intende razionalizzare l’attività istruttoria di rimborso in modo da consentire procedure e liquidazioni più rapide e riduzione degli oneri amministrativi per i contribuenti che, secondo quanto elaborato dal sistema all’atto di presentazione della domanda, presenteranno un livello di rischio basso. L’Ufficio determinerà il risk score ” in base all’applicazione informatica denominata Analisi del rischio IVA”, che reperisce le informazioni già disponibili nel sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate. L’Ufficio potrà rettificare il livello di rischio proposto dal sistema in base a informazioni non rilevabili in automatico, nonché in base alla specifica conoscenza del soggetto richiedente o del territorio di riferimento. Il livello di rischio viene determinato secondo parametri predefiniti. La determinazione del livello di rischio avviene secondo una serie di parametri predefiniti, sulla base dei quali i rimborsi vengono suddivisi in classi di rischio alto, medio e basso continuità aziendale tipologia di attività svolta natura giuridica del contribuente regolarità delle dichiarazioni e dei versamenti in un arco temporale definito assenza di accertamenti e verifiche in un arco temporale definito assenza di carichi pendenti coerenza degli importi richiesti a rimborso e dei presupposti in un arco temporale definito assenza di frodi e violazioni penali tributarie conoscenza” del soggetto da parte dell’ufficio, in quanto fisiologicamente a credito. L’Agenzia precisa che, secondo quanto disposto dall’art. 7- bis d.l. n. 547/1994, resta fermo il principio della liquidazione dei rimborsi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze. Inoltre l’analisi del rischio non è applicabile ai rimborsi richiesti dalle imprese di maggiori dimensioni, già destinatarie dell’attività di tutoraggio” di cui all’art. 27 d.l. n. 185/2008. Per quanto concerne i controlli, la circolare in esame prevede che gli uffici richiedano la documentazione strettamente necessaria all’esecuzione dell’attività istruttoria, evitando richieste eccedenti le necessità e diversificando le richieste di documentazione e i controlli da effettuare prima dell’erogazione sulla base del livello di rischio, con controlli più stringenti in presenza di un livello di rischio alto. fonte www.fiscopiu.it

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