In caso di licenziamento illegittimo, il rapporto di lavoro viene ricostituito anche se nel frattempo l’azienda viene trasferita. Il cessionario ha, però, la possibilità di opporre delle eccezioni, anche nel caso in cui si sia formato il giudicato nei confronti del cedente.
Sono i principi enunciati dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 4130, depositata il 21 febbraio 2014. Il licenziamento. Una dipendente conveniva in giudizio la società per cui lavorava e quella che ne aveva in seguito affittato l’azienda, per ottenere una dichiarazione di illegittimità del licenziamento e il reintegro sul posto di lavoro. Mentre la sentenza di primo grado condannava la società cessionaria alla reintegra della lavoratrice, la Corte d’appello rigettava la richiesta. I giudici rilevavano la formazione del giudicato nei confronti della società cedente e reputavano l’articolo 2112 c.c., relativo al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda, inapplicabile nei casi di rapporti di lavoro cessati prima del perfezionamento del trasferimento stesso. Non era, di conseguenza, configurabile la prosecuzione del rapporto di lavoro con la cessionaria. Una reintegra da subire. La donna ricorreva in Cassazione, deducendo la violazione dell’articolo 2112 c.c., motivata sull’accertamento dell’illegittimità del licenziamento e sull’applicabilità della tutela reale, divenuto cosa giudicata nei confronti del cedente. La Corte di legittimità ricordava un principio costante della giurisprudenza, secondo cui, in tema di trasferimento d’azienda, l’effetto estintivo del licenziamento illegittimo intimato in epoca anteriore al trasferimento medesimo è precario e destinato ad essere travolto dalla sentenza d’annullamento. Perciò, il rapporto di lavoro, ripristinato tra le parti originarie, si trasferisce, ai sensi dell’articolo 2112 c.c., in capo al cessionario. C’è già un giudicato La lavoratrice contestava poi le domande svolte, nel controricorso, dalla società cessionaria riguardo alla mancata prova della cessazione del rapporto di lavoro ed alla inapplicabilità della tutela reale al cedente , sul presupposto che le questioni riguardavano il rapporto con il solo cedente. Mancherebbe, quindi, la legittimazione ad agire del cessionario a dedurre in ordine al rapporto di lavoro, potendo questo difendersi solo sull’estensibilità degli effetti relativi nei suoi confronti ex articolo 2112 c.c Inoltre, si sarebbe già formato il giudicato sul rapporto di lavoro, con conseguente incontrovertibilità di altre questioni al riguardo. . ma non per il nuovo datore di lavoro. Per i giudici di legittimità, la facoltà di sollevare eccezioni relative al rapporto di lavoro cessato prima del trasferimento d’azienda non può ritenersi preclusa al cessionario, a causa dell’esistenza di un giudicato nei confronti del solo cedente. Infatti, da una parte, il lavoro continua con il cessionario, che è parte del rapporto e può, quindi, dedurre su ogni aspetto di esso, dall’altra, l’accertamento della responsabilità del cedente e del cessionario comporta delle obbligazioni scindibili. Non è quindi configurabile un’efficacia diretta nei confronti del cessionario del giudicato formatosi tra lavoratore e cedente. La Corte di Cassazione, quindi, cassava la sentenza e la rinviava alla Corte d’appello, intimandole di attenersi al seguente principio di diritto il rapporto del lavoratore, illegittimamente licenziato prima di un trasferimento di azienda, continua con il cessionario in caso di successiva ricostituzione, essendo irrilevante l’anteriorità del recesso rispetto al trasferimento. Il cedente ha però la possibilità di opporre eccezioni relative al rapporto di lavoro, a prescindere dalle difese del cedente e dalla formazione di un giudicato nei confronti di quest’ultimo.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 8 gennaio – 21 febbraio 2014, numero 4130 Presidente Stile – Relatore Buffa Fatto e diritto 1. M.A. , dipendente della società Il Tocco srl, licenziata da questa in data 14 marzo 2003, conveniva in giudizio la datrice di lavoro e la società Ges.Albe srl, che ne aveva affittato l'azienda nel novembre 2003, al fine di sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento, ordinare la sua reintegrazione nel posto di lavoro presso la cessionaria e condannare in solido le società convenute al risarcimento del danno. 2. Il tribunale di Padova, nella contumacia della società Il Tocco srl, condannava la Ges.Albe srl alla reintegra della lavoratrice ed entrambe le convenute al risarcimento del danno. 3. La sentenza, appellata dalla sola Ges.Albe srl, è stata riformata dalla Corte d'appello di Venezia che, con sentenza depositata il 6 aprile 2010, ha rigettato la domanda della lavoratrice. In particolare, la Corte territoriale, mentre ha rilevato la formazione del giudicato nei confronti della società Il Tocco, peraltro rimasta estranea al giudizio di appello, ha ritenuto inapplicabile la norma dell'articolo 2112 cod. civ. in relazione ai rapporti di lavoro cessati prima del perfezionamento del trasferimento di azienda, come nel caso, con conseguente inconfigurabilità sia della prosecuzione del rapporto del lavoratore licenziato con il cessionario sia della responsabilità di quest'ultimo per i debiti del cedente non risultanti dalla contabilità aziendale. 4. Ricorre contro tale sentenza la lavoratrice, con unico motivo, illustrato da memoria. Resiste la cessionaria con controricorso. 5. La ricorrente deduce violazione dell'articolo 2112 cod.civ. e dell'articolo 18 1. 300/1970, in relazione all'articolo 360 numero 3 cod. proc. civ. In particolare, si deduce l'accertamento - divenuto cosa giudicata nei confronti del cedente per come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata - dell'illegittimità del licenziamento e l'applicabilità della tutela reale, e si invoca l'applicazione dell'articolo 2112 cod. civ. nei confronti del cessionario. Il ricorso è fondato. È costante nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione del principio cui va data continuità, secondo il quale, in tema di trasferimento d'azienda, l'effetto estintivo del licenziamento illegittimo intimato in epoca anteriore al trasferimento medesimo, in quanto meramente precario e destinato ad essere travolto dalla sentenza di annullamento, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisce, ai sensi dell'articolo 2112 cod. civ., in capo al cessionario, dovendosi escludere che osti a tale soluzione l'applicazione della direttiva 77/187/CE, la quale prevede - secondo l'interpretazione offerta dalla Corte di giustizia CE cfr. sentenze 12 marzo 1998, C-319/94, 11 luglio 1985, C-105/84, e 7 febbraio 1985, C-19/83 - che i lavoratori licenziati in contrasto con la direttiva debbono essere considerati dipendenti alla data del trasferimento, senza pregiudizio per la facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori Sez. L, sentenza 1220 del 17/01/2013 Sez. L, sentenza 3041 del 27/02/2012 Sez. L, sentenza 23533 del 16/10/2013 Sez. L, Sentenza numero 8641 del 12/04/2010 Sez. L, Sentenza numero 7338 del 10/12/1986 Principio affermato anche ai sensi dell'articolo 360 bis cod. proc. civ. da Sez. 6 - L, Ordinanza numero 5507 del 08/03/2011 . 6. La ricorrente ha riproposto - pur con mero controricorso e senza ricorso incidentale condizionato come consentito da Sez. 5, Ordinanza numero 23548 del 20/12/2012, Cass. Sez. L, Sentenza numero 18148 del 10/08/2006, Sez. 1, Sentenza numero 17201 del 28/08/2004 ed altre - questioni relative alla mancata prova della cessazione del rapporto per licenziamento ed alla inapplicabilità della tutela reale al cedente già sollevate in appello ritualmente e rimaste assorbite, dichiarando di volerle sottoporre ad esame nel giudizi di rinvio. 7. La lavoratrice ha contestato nella memoria ex articolo 378 cod. proc. civ. la controvertibilità delle questioni ora dette, sia in ragione della pertinenza delle stesse al rapporto con il solo cedente e della assenza di legittimazione in capo al cessionario a dedurre in ordine al rapporto di lavoro, e potendo difendersi il cessionario solo sull'estensibilità degli effetti relativi nei suoi confronti ex articolo 2112 cod. civ. , sia in ragione della formazione del giudicato sul rapporto di lavoro e sulle relative modalità di cessazione con conseguente incontrovertibilità di ogni questione ulteriore al riguardo, del resto ignorata dalla corte d'appello proprio in ragione del detto giudicato . 8. Il collegio ritiene che la facoltà di sollevare eccezioni relative al rapporto di lavoro illegittimamente cessato prima del trasferimento di azienda non può ritenersi preclusa al cessionario per effetto della produzione del giudicato nel caso, interno nei confronti del solo cedente, atteso - da un lato - che il rapporto di lavoro continua con il cessionario secondo la lettera dell'articolo 2112 cod. civ. , e dunque il cessionario è parte del rapporto lavorativo e può dedurre su ogni aspetto del rapporto medesimo senza che sia configurabile una efficacia diretta nei suoi confronti del giudicato formatosi tra lavoratore e cedente, non potendo il cessionario configurarsi quale avente causa ai fini dell'articolo 2909 cod. civ., e dovendo escludersi - per l'unicità del rapporto di lavoro che prosegue con il cessionario - altresì un'efficacia riflessa del giudicato, che presuppone rapporti distinti ancorché dipendenti v. Sez. L, Sentenza numero 6788 del 19/03/2013 cfr. anche, pur relative a fattispecie diverse, Sez. L, Sentenza numero 1049 del 02/02/1991 e - dall'altro lato - che l'accertamento della responsabilità del cedente e del cessionario da luogo ad obbligazioni scindibili tanto che la presenza delle parti nel medesimo giudizio non da luogo nemmeno a litisconsorzio necessario v. Sez. L, Sentenza numero 2139 del 30/03/1984 . 9. L'accertamento richiesto dal controricorrente impone il rinvio al giudice di merito per la definizione della controversia. 10. La sentenza impugnata deve essere per quanto detto cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Brescia, la quale si atterrà al seguente principio di diritto Il rapporto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato prima del trasferimento di azienda continua con il cessionario dell'azienda ove vi sia ricostituzione giudiziale per effetto dell'annullamento del recesso e dell'applicazione della tutela reale con sentenza tra le parti originarie del rapporto di lavoro, restando irrilevante l'anteriorità del recesso rispetto al trasferimento d'azienda. Resta salva la possibilità per il cessionario convenuto in giudizio ex articolo 2112 cod. civ. di opporre eccezioni relative al rapporto di lavoro, alle modalità della sua cessazione o alla tutela applicabile al cedente avverso il licenziamento, a prescindere dalle difese spiegate in merito dal cedente e dalla formazione del giudicato nei suoi confronti in favore del lavoratore. P.Q.M. cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Brescia, anche per la liquidazione delle spese di lite.