Condannato per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione della propria moglie: il licenziamento è legittimo

La giusta causa di licenziamento può risiedere anche in fatti extra lavorativi che ledano in maniera irreversibile il rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro.

Anche vicende extra lavorative possono integrare la giusta causa di licenziamento ove ledano in maniera irreversibile il rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro. È quanto ha affermato il Tribunale di Firenze, sezione lavoro, con sentenza del 25 febbraio 2013. Il caso . Un dipendente aveva impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli dal datore di lavoro a seguito della sua condanna penale per sfruttamento della prostituzione. Rilevava il Tribunale che, per quanto non vi fosse ancora la prova della definitività della condanna penale, il dipendente aveva ammesso sostanzialmente i fatti, escluso lo sfruttamento, riconoscendo il favoreggiamento della prostituzione della moglie di nazionalità thailandese da lui ripresa mentre si intratteneva con i vari clienti. La condotta del dipendente legittima il licenziamento. Il Tribunale ha ritenuto che la condotta del dipendente, pur maturata in ambienti extralavorativi, fosse di tale disvalore morale da ledere in maniera irreversibile il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, integrando una giusta causa di licenziamento. Licenziamento per giusta causa una decisione coerente con l’orientamento di legittimità. In primis, la Corte ha affermato che, in tema di comportamenti del lavoratore costituenti giusta causa di recesso ed integranti altresì estremi di reato, il principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva, costituzionalmente sancito, concernendo le garanzie relative alla pretesa punitiva dello Stato, non può applicarsi, in via analogica o estensiva, all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso, con la conseguenza che l'esercizio di tale facoltà non può ritenersi impedito per il solo fatto della pendenza di un giudizio penale sulle circostanze che hanno dato causa ad un addebito disciplinare, fino alla conclusione del giudizio medesimo Cass., Sez. L, numero 5226/2001 . La giusta causa di licenziamento può inoltre risiedere in comportamenti appartenenti alla vita privata del dipendente. Invero, secondo la Suprema Corte, i comportamenti tenuti dal lavoratore nella vita privata ed estranei perciò all'esecuzione della prestazione lavorativa, se, in genere, sono irrilevanti, possono tuttavia costituire giusta causa di licenziamento allorché siano di natura tale da far ritenere il dipendente inidoneo alla prosecuzione del rapporto lavorativo, specialmente quando, per le caratteristiche e peculiarità di esso, la prestazione lavorativa richieda un ampio margine di fiducia, fermo restando che la valutazione circa il venir meno dell'elemento fiduciario va operata dal giudice non con riguardo al fatto astrattamente considerato, bensì agli aspetti concreti afferenti alla natura e qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva del fatto stesso, affinché sia resa possibile la verifica da parte dello stesso giudice Cass., Sez. L, numero 9590/2001 nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato a un avvocato addetto all'ufficio legale di una sede dell'ENEL in seguito alla sua condanna in sede penale per il reato di atti di libidine violenta in danno di minorenne, sul rilievo che la gravità del fatto commesso era tale da aver danneggiato l'immagine non solo dell'autore di esso ma anche, indirettamente, dell'ENEL, in ragione del rapporto di lavoro e di rappresentanza esistente fra di loro, incidendo così sulla fiducia del datore di lavoro sull'idoneità professionale del dipendente .

Tribunale di Firenze, sez. Lavoro, sentenza 14 febbraio 2013 Giudice Marilena Rizzo Fatto e diritto Il ricorrente, impiegato dipendente della società convenuta dal 2/3/1992, ha adito questa giustizia per vedere annullare o comunque dichiarare inefficace e/o illegittimo il licenziamento intimatogli con lettera datata 13/12/2010, per i seguenti motivi a il licenziamento, di natura disciplinare, è nullo per violazione del comma 1 dell’articolo 7 L. 300/1970 in quanto all’interno della sede della società non è affisso ed esposto il codice disciplinare b il licenziamento è nullo e/o inefficace per omessa comunicazione del provvedimento di recesso da parte della società convenuta c il licenziamento è inefficace per violazione dell’articolo 2 L. 604/1966 in quanto, a seguito della lettera 1/2/2011 con cui il L. aveva chiesto i motivi del licenziamento, la società aveva risposto solo in data 15/2/2011, e cioè oltre i sette giorni previsti dalla legge d il licenziamento è nullo perché tardivo rispetto all’accertamento dei fatti posti a fondamento del provvedimento espulsivo e il licenziamento è privo di giusta causa in quanto il fatto commesso dal dipendente non è così grave da ledere alla radice il rapporto di fiducia intercorrente con la società convenuta, atteso che i fatti oggetto di condanna penale sono extralavorativi e non hanno alcuna attinenza con il rapporto di lavoro intercorrente con Findomestic Banca spa. A fondamento della propria domanda il ricorrente ha allegato di essere stato condannato con rito abbreviato dal GUP del Tribunale di Firenze in data 22/6/2010 per il delitto continuato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione della propria moglie e di avere tempestivamente comunicato al proprio datore di lavoro questo fatto, che aveva dato luogo ad un licenziamento con lettera del 13/12/2010 che non gli era mai stata consegnata, e di cui aveva avuto conoscenza casualmente solo allorchè la Banca gli aveva restituito in data 24/1/2011 i certificati medici di malattia, riferendo che gli stessi non erano di sua competenza, a seguito dell’avvenuto licenziamento del L Quest’ultimo con lettera del 1/2/2011 aveva quindi provveduto ad impugnare il licenziamento, chiedendone i motivi e solo in data 14/2/2011 la Findomestic Banca spa aveva inviato in copia sia la contestazione disciplinare che la lettera di licenziamento. La società convenuta si è difesa sostenendo che a esiste la giusta causa di licenziamento in quanto il rapporto fiduciario posto alla base del contratto di lavoro viene minato dal c.d. disvalore ambientale della condotta compiuta dal dipendente, comportando l’impossibilità, per il datore di lavoro, di riporre in futuro fiducia nel dipendente che ha commesso un reato così grave b la contestazione disciplinare e il licenziamento sono tempestivi, in quanto l’azienda ha avuto compiuta conoscenza dei fatti imputati e per i quali il L. è stato condannato solo in data 3/12/2010, allorchè il difensore del ricorrente ha finalmente risposto alle richieste della datrice di lavoro, inviando copia della sentenza penale c l’azienda, a fronte delle mancate giustificazioni rese dal lavoratore a seguito della contestazione disciplinare, avente ad oggetto la condanna penale emessa dal Tribunale di Firenze, ha redatto lettera di licenziamento datata 13/12/2010 che era stata inviata sia all’indirizzo del dipendente che inspiegabilmente figurava come sconosciuto, essendo per contro ivi effettivamente residente , che presso il suo avvocato difensore dell’epoca, che riceveva il plico d il licenziamento era giunto a conoscenza del L. allorchè la lettera raccomandata era pervenuta al suo avvocato difensore, il quale aveva in precedenza agito in nome e per conto del proprio cliente, e comunque, al più tardi, era stata ricevuta alla data del 14/2/2011, allorchè copia della missiva era stata comunicata anche al nuovo difensore del L., il quale ha poi proposto l’azione giudiziaria e la trasmissione dell’atto ricettizio e cioè del licenziamento può essere provata con qualsiasi mezzo attendibile e concludente in quanto l’atto produce effetti dal momento in cui perviene a conoscenza della persona alla quale è destinato, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia f irrilevante è l’omessa affissione del codice disciplinare in realtà regolarmente affisso nel posto di lavoro ove prestava la propria attività il L. , utile solo in caso di sanzioni conservative, e non qualora il fatto contestato integri estremi di reato g non vi era alcun obbligo per Findomestic di comunicare i motivi del licenziamento, richiesti con lettera del 1/2/2011, avendo l’azienda già provveduto a intimare il licenziamento con lettera del 13/12/2010, contenente la motivazione del recesso datoriale. Ritiene il Tribunale che il ricorso non sia fondato. Analizzando nell’ordine indicato dal ricorrente i motivi di nullità e/o inefficacia lamentati del licenziamento intimato con lettera datata 13/12/2010, il Tribunale rileva che a Il licenziamento non è nullo per asserita mancata affissione del codice disciplinare nel luogo di lavoro, atteso che il fatto contestato condanna penale per il reato continuato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione della moglie , integrando gli estremi di un delitto e quindi di una violazione della legge penale , può essere oggetto di contestazione disciplinare e poi essere posto a base del licenziamento a prescindere dalla sua predeterminazione in un apposito codice disciplinare, necessario, invece, nel caso di violazioni della sola normativa collettiva o di regole previste dal datore di lavoro. b Il licenziamento intimato con lettera datata 13/12/2010 è efficace, essendo comunque pervenuto a conoscenza del lavoratore. Il licenziamento , infatti, essendo un atto unilaterale recettizio, produce effetti dal momento in cui perviene a conoscenza della persona alla quale è destinato cfr. articolo 1334 c.c. . Nel caso di specie, la lettera di licenziamento è stata indirizzata al sig. L. a due indirizzi quello ove egli aveva ed ha attualmente la sua residenza via Mille numero 7, Campi Bisenzio , luogo ove tuttavia il recapito non ha avuto buon fine, avendo il postino omesso la consegna ritenendo se pure erroneamente sconosciuto il destinatario, e presso lo studio legale M., via ., Firenze, luogo ove invece la consegna è andata a buon fine il 19/12/2010 cfr. il docomma 16 del fascicolo di parte convenuta . L’avv. M., all’epoca della lettera in questione, era il legale che tutelava il L. non solo nel procedimento penale, ma anche nel procedimento disciplinare avviato dalla datrice di lavoro, come risulta dallo stesso carteggio prodotto da parte ricorrente, ed in particolare dal doc.4,- lettera datata 25 giugno 2010-, ove l’avv. M. , non solo scrive a Findomestic in nome e per conto del L., il quale peraltro provvede a sottoscrivere anche egli la lettera , ma interloquisce anche con l’azienda in ordine al procedimento disciplinare, chiedendo che il dipendente, il quale si dichiara all’uopo disponibile, possa rientrare al lavoro dal docomma 5 – lettera 8/11/2010 inviata da Findomestic a L. presso l’avv. M.- ove l’azienda chiede l’invio della documentazione relativa al procedimento penale ai sensi dell’articolo 37, comma 1 del CCNL, cui fa riscontro la lettera dell’avv. M. datata 23/11/2010 – docomma 6- ma inviata solo il 3/12/2010, come risulta dal docomma 13 di parte convenuta , ove il legale adempie a quanto richiesto al L. e, con riguardo al procedimento disciplinare, invita l’azienda a riconsiderare la posizione del dipendente, suo assistito, in tutta la sua complessità, citando altresì, se pure genericamente, i diversi esiti avuti da passate situazioni concernenti altri lavoratori della società dal docomma 7 – lettera di contestazione disciplinare datata 25/11/2010, indirizzata a L. e inviata sia presso la residenza di quest’ultimo che presso lo studio legale M., e ricevuta rispettivamente il 27 e il 29 di novembre 2010 cfr. docomma 15 di parte convenuta dal docomma 9- mail inviata il 1/12/2010 da avv. M. a Findomestic, ove si fa riferimento alla contestazione disciplinare ricevuta dal suo %& lt %& lt cliente& gt & gt e cioè il L. . L’indirizzo del legale che tutelava il L. all’epoca dei fatti, sia per la posizione penale che per il procedimento disciplinare, è quindi il luogo che, per implicita indicazione dello stesso ricorrente, che ha sottoscritto di proprio pugno la prima lettera di intervento dell’avv. M. il quale sostituiva altro precedente difensore , e per la frequenza dei contatti intrattenuti da quest’ultimo con l’azienda e viceversa , risultava in concreto nella sfera di dominio o comunque di controllo del L., sì da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell’atto e la cognizione del suo contenuto. Avuto riguardo, quindi, alla concreta modalità seguita per la comunicazione del licenziamento, deve ritenersi che il L., destinatario dello stesso, ne abbia avuto conoscenza, o comunque ne avrebbe potuto avere conoscenza usando la normale diligenza cfr. per il principio generale previsto dall’articolo 1334 c.comma Cass. 25 settembre 2006, numero 20784 . Peraltro, l’indirizzo dell’avv. M., si palesa addirittura idoneo ad essere valutato quale & lt & lt indirizzo& gt & gt del destinatario ai sensi dell’articolo 1335 c.comma che prevede un presunzione di conoscenza a carico del destinatario , atteso che per costante giurisprudenza con tale termine deve intendersi & lt & lt il luogo che per collegamento ordinario o per normale frequenza o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e di controllo del destinatario stesso, sì da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell’atto e la cognizione del suo contenuto& gt & gt cfr. Cass. 26/4/1999, numero 4140 Cass. 9/9/1978 numero 4083, nonché anche Cass. 20/1/2003, numero 773 . In aggiunta a queste considerazioni, deve peraltro rilevarsi che il ricorrente non fornisce alcuna spiegazione in ordine all’asserita mancata conoscenza della lettera di licenziamento inviata al suo legale, né fornisce elementi per considerare tale comunicazione non idonea, nel caso concreto, a renderlo edotto della decisione datoriale, ma si limita solamente a riferire che la comunicazione inviata alla sua residenza non è andata a buon fine. c L’asserita inefficacia del licenziamento per omessa indicazione dei motivi entro i 7 giorni, a seguito della richiesta fatta dall’attuale difensore in data 1/2/2011 , è questione che risulta assorbita da quanto ritenuto sub. b avuto riguardo alla comunicazione della lettera di licenziamento al L. presso lo studio del suo legale. d Il licenziamento non può ritenersi tardivo in quanto, dalla documentazione prodotta dalla stessa convenuta, è risultato che, al momento dell’arresto del L. la società ha sospeso cautelativamente il dipendente, riservandosi di valutare in sede disciplinare i fatti imputati al ricorrente , all’esito del procedimento penale. Successivamente sono documentate le numerose richieste di documentazione ed in particolare della sentenza penale , sia al L. che al Tribunale di Firenze, documentazione che è stata inviata dall’avv. M. solo con la lettera 23/11/2010- 3/12/2010. Peraltro, la sola conoscenza del dispositivo della sentenza, avvenuta a seguito della raccomandata 25/6/2010 dell’avv. M. a Findomestic, non consentiva una adeguata valutazione dei fatti e della gravità degli stessi, valutazione che si è resa pienamente possibile solo con la conoscenza dell’intero testo della sentenza, comprensiva della motivazione. e Il licenziamento deve ritenersi sorretto da giusta causa e tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. I fatti accertati in sede penale, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione continuati della moglie tailandese del L., il quale provvedeva anche a riprendere con video gli incontri della consorte con i clienti , pur essendo extralavorativi, per la loro gravità, sono idonei a ledere il vincolo fiduciario che sta alla base del rapporto di lavoro, determinando una inidoneità professionale del dipendente che si ricollega a quel complesso di qualità morali e di immagine della persona, richiesti per lo svolgimento dell’attività di impiegato bancario, per la quale riveste un particolare rilievo non solo l’affidamento che il datore di lavoro ripone nel suo dipendente, ma anche l’affidamento che il pubblico deve poter riporre nella correttezza e lealtà dei dipendenti degli istituti di credito, correttezza e lealtà che non possono certamente presumersi o ritenersi normalmente presenti in chi si macchi di reati così gravi. La circostanza che la sentenza di condanna non sarebbe ancora passata in giudicato, oltre ad essere meramente asserita e non provata la copia dell’atto di appello non reca alcun timbro di depositato , si palesa nel caso in esame non determinante, in quanto, leggendo sia la ricostruzione dei fatti operata dal giudice in sentenza, sia l’atto di appello, emerge come il L. contesti solo il fatto di avere sfruttato la prostituzione della moglie sostenendo di avere inviato i proventi dell’attività del coniuge ai parenti della stessa, ancora residenti in Tailandia , ma ammetta il favoreggiamento di tale attività, l'accredito delle somme provento del meretricio su un suo conto corrente, la ripresa audiovisiva degli incontri con i clienti e la visibilità dei filmati dalla camera da letto ove egli rimaneva allorchè la moglie nell’altra stanza si prostituiva, fatti comunque gravi e tali da ledere in maniera irreversibile il vincolo fiduciario posto a base del rapporto di lavoro. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, e vengono poste a carico del ricorrente. P.Q.M. Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.300,00, oltre i.v.a.,e c.p.a. come per legge.