Secondo quanto già affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 57/2013, la carcerazione non può essere irrimediabilmente imposta sulla sola base della pertinenza del fatto al contesto mafioso, mentre tale presunzione rimane legittima quanto alla condotta associativa di tipo mafioso.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 289, depositata l’8 gennaio 2015. Il caso. Nell’ambito della sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha affrontato la problematica imposta dall’articolo 275, comma 3, c.p.p. e relativa alla presunzione di adeguatezza della misura custodiale in presenza di gravi indizi di colpevolezza per alcuni tipi di reato (recita la norma: «Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, e 600-quinquies del codice penale»). L’indagato, infatti, proponeva ricorso per cassazione avverso il rigetto dell’istanza di revoca della misura della custodia in carcere in ordine al reato di tentata estorsione aggravata anche ai sensi dell’articolo 7 l. n. 203/1991, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione a tale disposizione. In particolare, con riferimento alla configurabilità nei suoi confronti della contestata aggravante di cui all’articolo 7, per non essersi individuato il dolo specifico sia sotto il profilo delle modalità utilizzate per arrecare vantaggio all’associazione, sia sotto il profilo dei metodi utilizzati. La Corte ha ritenuto il ricorso infondato. Ricordano i giudici che agli stessi risulta preclusa una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione dei giudici di merito, nonché l’adozione di parametri differenti al fine di stabilire una diversa ricostruzione fattuale. In tal senso, infatti, la Corte deve limitarsi a verificare se la motivazione proposta sia compatibile con il «senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento». Presunzione di adeguatezza e illegittimità costituzionale. Con specifico riferimento, invece, alla presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all’articolo 275, comma 3, c.p.p., la Corte ha, in primo luogo, rammentato come la stessa opera non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura ma anche successivamente. Si richiama, a tal fine, la sentenza della Corte Costituzionale (n. 57/2013) con la quale è stata dichiarata l’illegittimità della previsione della custodia obbligatoria in carcere per i reati di “contesto mafioso” (ma non per le condotte di partecipazione o concorso in associazione). Si è affermato come non sia la gravità di un fatto a determinare automaticamente una presunzione insuperabile di pericolosità estrema. Si deve, infatti, operare un distinguo tra la posizione del soggetto che commetta delitti avvalendosi del c.d. “metodo mafioso” o al fine di agevolare le attività di associazioni di tipo mafioso (di cui però non faccia parte), rispetto a quello che sia, di contro, associato o concorrente nella fattispecie associativa. Ebbene, afferma la Corte, che solo nel secondo caso opererà la presunzione di cui alla norma di rito. Appartenenza o estraneità: differenza. In definitiva, dunque, sulla scorta di quanto già deciso dal giudice delle leggi, la presunzione di cui all’articolo 275, comma 3, c.p.p. si trasforma: passa da assoluta a relativa e, in tal senso, il giudice di merito, nell’applicare nel caso concreto una misura diversa dalla custodia, dovrà indicare elementi di attenuazione del fatto, mentre, al contrario, in caso di mantenimento della misura, dovrà evidenziare gli elementi negativi di concreta permanenza del valore sintomatico del fatto medesimo che saranno necessariamente legati all’appartenenza o estraneità del soggetto all’associazione di riferimento. Invero, solo nel primo caso, potrà ritenersi la permanenza delle esigenze paventate dalla norma.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 9 dicembre 2014 – 8 gennaio 2015, n. 289 Presidente Gallo – Relatore Diotallevi Ritenuto in fatto M.D. ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza, in data 29 aprile 2014 del tribunale di Napoli, sez. Riesame, con la quale, è stato rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Napoli in data 7 aprile 2014, con cui è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di tentata estorsione aggravata anche ai sensi dell'articolo 7 l. n. 203/91. A sostegno dell'impugnazione. Il M. ha dedotto: a) Violazione ed erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione ex articolo 606 lett. b), c) ed e) in relazione all'articolo 7 l. n. 203/1991. Il ricorrente censura la configurabilità nei suoi confronti dell'aggravante i cui all'articolo 7 l. n. 203/91, sia per quanto riguarda l'individuazione del dolo specifico, concernente le modalità utilizzate per arrecare vantaggio all'associazione a delinquere, come sotto il profilo dei metodi utilizzati, di cui non vi sarebbe alcuna descrizione. In ogni caso la misura della custodia cautelare in carcere sarebbe in contrasto con il principio dia adeguatezza nella scelta delle misure custodiali. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Il Tribunale ha spiegato con coerenza logico-giuridica le ragioni in base alle quali devono ritenersi sussistenti le esigenze cautelari in ordine al reato aggravato così come contestato. Infatti la figura del M. e il suo ruolo nella vicenda sono stati inseriti all'interno di un quadro di elementi probatori che hanno ricevuto un positivo vaglio procedimentale attraverso i riscontri derivanti dal contenuto delle intercettazioni telefoniche tra il M. e il suo sodale R. , nonché tra quest'ultimo e la parte offesa del tentativo di estorsione B.R. . La valutazione critica del collegio ha correttamente preso in esame come il M. si sia tempestivamente, quasi in tempo reale, informato con il R. sulle modalità e l'esito del tentativo di estorsione, e la parte offesa aveva accettato di pagare la somma richiesta, e le modalità con cui il R. , autore materiale del fatto su istigazione o ispirazione del M. , abbia fatto concreto riferimento agli amici di () e a M. di (), cioè al M. stesso, che aveva bisogno di denaro liquido essendo stato destinatario di una misura di custodia agli arresti domiciliari. Il collegio quindi ha indicato in ordine alla permanente necessità della misura custodiate in atto, non solo la circostanza della gravità del fatto e della personalità del prevenuto, ma anche la presenza di collegamenti tra più soggetti coinvolti nell'attività criminosa e con altri personaggi della malavita; proprio tale situazione complessiva ha fatto ritenere al Tribunale ancora concreta ed attuale la pericolosità del Mi. , con la necessità della permanenza della misura custodiale della custodia cautelare in carcere, in considerazione del pericolo di reiterazione del reato, della personalità e del comportamento del prevenuto, condannato in via definitiva anche in ordine al reato di cui all'articolo 416 bis c.p., e gravato di pesanti e numerosi precedenti penali, anche specifici, e violazioni che ne confermano l'attualità della pericolosità sociale, anche in considerazione del fatto che il fatto per cui è attualmente ristretto è stato commesso mentre già si trovava agli arresti domiciliari. Tutte queste circostanze appaiono idonee a rendere concretamente ipotizzabile una recidivanza dell'attività criminosa. Peraltro il profilo dedotto attiene in modo univoco al merito della decisione e non è censurabile in questa sede, avendo comunque il giudice del riesame fornito una adeguata giustificazione della decisione assunta. 2. Nella specie, peraltro il M. si limita a proporre una lettura riduttiva degli elementi di fatto posti a base del provvedimento di rigetto in modo non esaustivo sotto il profilo motivazionale. Appare evidente che queste doglianze danno luogo a censure che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. E in questo senso il ricorso appare infondato anche per quanto concerne il motivo relativo alla sussistenza delle esigenze cautelari collegate alla contestazione dell'aggravante di cui all'articolo 7 D.L. n. 152 del 1991. 3. Alla Corte di cassazione resta comunque preclusa la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e vantazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l’ iter logico seguito ( ex plurimis : Cass. 1 ottobre 2008 n. 38803). La Corte non deve accertare se la decisione di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v. Cass. 3 ottobre 2006, n. 36546; Cass. 10 luglio 2007, n. 35683; Cass. 11 gennaio 2007, n. 7380). 4. Osserva la Corte che, rispetto al principio affermato dalla giurisprudenza, in base al quale, la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'articolo 275, comma terzo, cod. proc. pen. opera non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva, ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari, la Corte di cassazione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 275, comma terzo, cod. proc. pen., in riferimento agli articolo 3, 13, comma primo, e 27, comma secondo, Cost., nella parte in cui faceva operare la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere in riferimento ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste all'articolo 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni di tipo mafioso. (Cass., Sez. un., 19 luglio 2012, ordinanze n. 34473 e n. 34474 del 2012). Con la sentenza del 29 marzo 2013, n. 57, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la previsione della custodia obbligatoria in carcere per i reati di contesto mafioso (ma non per le condotte di partecipazione o concorso nell'associazione di tipo mafioso). La Corte ha evidenziato la differenza tra la previsione sottoposta al suo giudizio e le precedenti, che riguardavano singoli reati o gruppi di reati. Nella fattispecie concreta, in particolare, il meccanismo faceva riferimento a qualsiasi delitto, a prescindere dai suoi elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, con l'unico limite della pena edittale pari o superiore a quattro anni di reclusione, in ossequio alla regola generale prevista dall'articolo 280, comma 2 c.p.p. Nella valutazione operata dalla Corte è stata tenuta presente la circostanza relativa al fatto che un reato commesso in un contesto caratterizzato dalla mafiosità del crimine è più grave di un fatto analogo, sganciato da tale condizione, ed in tal senso è stato giustificato l'aumento di pena previsto. Tuttavia nella sua analisi la Corte ha ribadito il concetto, già espresso in precedenza prendendo in esame la costituzionalità della norma con riferimento, ad esempio, ai reati di omicidio volontario, come dalla gravità del fatto non possa essere fatta discendere in via automatica una presunzione insuperabile di pericolosità estrema. D'altra parte la realtà storica coperta dall'aggravante in esame appare talmente multiforme da giustificare un giudizio di irragionevolezza rispetto all'automaticità della ritenuta regola d'esperienza. Sotto questo aspetto la Corte ha dunque sottolineato che: “anche sotto questo profilo [...] la posizione dell'autore dei delitti commessi avvalendosi del cosiddetto metodo mafioso o al fine di agevolare le attività delle associazioni di tipo mafioso, delle quali egli non faccia parte, si rivela non equiparabile a quella dell'associato o del concorrente nella fattispecie associativa, per la quale la presunzione delineata dall'articolo 275, comma 3, cod. proc. pen. risponde, come si è detto, a dati di esperienza generalizzati”. In base al principio affermato dalla Corte costituzionale dunque la carcerazione non può essere irrimediabilmente imposta sulla sola base della pertinenza del fatto al “contesto mafioso”, mentre tale presunzione rimane legittima quanto alla condotta associativa di tipo mafioso. In base a questi arresti della Corte costituzionale deve dunque ritenersi, tra l'altro, che, nell'ipotesi in cui l'appartenente ad una organizzazione criminale debba rispondere anche di reati diversi da quello associativo, e riconducibili al “contesto” nel senso che si è sopra chiarito, che la presunzione assoluta comunque venga meno anche in questi casi, anche se il giudizio in concreto dovrà necessariamente parametrarsi con la legittimità della presunzione nell'ipotesi di condotta associativa. Con l'avvenuta trasformazione della presunzione da assoluta a relativa il giudice, pertanto, nell'applicare nel caso concreto una misura diversa dalla custodia in carcere, dovrà individuare analiticamente elementi di positiva e concreta attenuazione del valore sintomatico del fatto, ovvero, nel caso di mantenimento della misura, gli elementi negativi di concreta permanenza del valore sintomatico del fatto medesimo. E questa attività ermeneutica dovrà trovare i suoi paletti di riferimento specifici, in base all'affermazione della Corte costituzionale, a seconda che emerga “l'appartenenza dell'agente ad associazioni di tipo mafioso ovvero la sua estraneità ad esse”. 5.Ciò premesso, nel caso in esame, la valutazione in ordine alla possibile sostituzione della misura cautelare nel corso di esecuzione della cautela, è stata esaminata sulla base dei nuovi parametri fissati dalla Corte costituzionale, in base ai quali non è stato possibile adottare la revoca della originaria misura proprio perché le esigenze originariamente ritenute non sono venute meno, proprio perché il fatto è stato commesso mentre il M. si trovava in regime di arresti domiciliari ed era sicuramente caratterizzato dalla volontà di avvalersi della forza intimidatrice insita nell'esplicito riferimento agli amici di () e a M. di () ed alla necessità di provvedere al mantenimento dei carcerati. 6. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., l'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento. La Cancelleria deve provvedere ai sensi dell'articolo 94 disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda ai sensi dell'articolo 94 disp.att. cod. proc. pen..