Operai FIAT di Pomigliano sul piede di guerra: i rapporti di lavoro devono proseguire nonostante il mutamento dei vertici aziendali. A chi rivolgersi?

In tema di competenza territoriale nelle controversie di lavoro, il foro speciale costituito dal luogo in cui si trova l’azienda va determinato, per le imprese gestite in forma societaria, in riferimento al luogo in cui si accentrano di fatto i poteri di direzione e amministrazione dell’azienda medesima.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 26379 del 26 novembre 2013. Il caso. Il Tribunale di Torino viene ritenuto competente in merito alle domande presentate da alcuni lavoratori nei confronti di Fiat Group Automobiles spa Fabbrica Italia Pomigliano spa e Fiat spa. Essi hanno lavorato alle dipendenze di Fiat Group Automobiles spa quali addetti allo stabilimento di Pomigliano d'Arco, in cui opera ora la società Fabbrica Italia Pomigliano spa e lamentano che, nella recente vicenda contrattuale che ha interessato il suddetto stabilimento, siano intervenuti alcuni accordi sindacali che hanno escluso l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. e, quindi, la continuazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti in forza presso lo stesso stabilimento con la società Fabbrica Italia Pomigliano spa. Essi sostanzialmente chiedono che venga accertato il loro diritto alla prosecuzione dei rispettivi rapporti di lavoro, in essere con la Fiat Group Automobiles spa alle dipendenze di Fabbrica Italia Pomigliano spa, ordinando a quest’ultima l’immediato ripristino degli stessi e condannandola al pagamento in loro favore delle retribuzioni maturate fino a quel momento. Per l’unitarietà del giudizio di impugnazione, è da tenere presente il legame di interconnessione tra le domande presentate. Premesso che non è contestato che la Fiat spa e la Fiat Group Automobiles spa abbiano la propria sede in Torino e che, pertanto, non può esservi dubbio che la domanda nei confronti delle dette società ben poteva essere proposta al Tribunale di Torino, territorialmente competente quale giudice del luogo della sede dell'azienda, ex art. 413, comma 2, c.p.c., deve osservarsi che tra le domande rivolte contro le diverse società sussiste indubbiamente un particolare legame di interconnessione che, pur non imponendo il litisconsorzio, è assimilabile alla inscindibilità di cause considerata dall'art. 331 c.p.c. ai fini della unitarietà del giudizio di impugnazione tale tipo di legame eccede il molto più tenue legame del semplice cumulo soggettivo tra cause previsto dall'art. 33 c.p.c., che riguarda la semplice connessione per oggetto o per titolo e che si ritiene non consenta la deroga ai fori speciali previsti dall'art. 413 c.p.c. quanto piuttosto il riferimento per analogia alle altre ipotesi, più intense, di connessione previste dagli artt. 31 e ss. c.p.c., che si ritengono idonee a derogare anche ai fori speciali inderogabili previsti dall'art. 413 c.p.c., e così l'instaurazione di un unico giudizio davanti al giudice territorialmente competente relativamente ad una o più cause connesse. In materia di lavoro, la competenza si radica nel luogo in cui si accentrano i poteri di direzione e amministrazione dell’azienda. Non essendo stato specificamente contestato che la società Fabbrica Italia Pomigliano spa abbia la sede amministrativa e direzionale in Torino, dovrebbe trovare comunque applicazione il principio secondo cui in tema di competenza territoriale, nelle controversie di lavoro, il foro speciale costituito dal luogo in cui si trova l'azienda ex art. 413, secondo comma, c.p.c., va determinato, per le imprese gestite in forma societaria, in riferimento al luogo in cui si accentrano di fatto i poteri di direzione ed amministrazione dell'azienda medesima di norma coincidente con la sede sociale , indipendentemente da quello in cui si trovano i beni aziendali e nel quale si svolge l'attività imprenditoriale. Il ricorso, in conclusione, va rigettato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 17 ottobre – 26 novembre 2013, n. 26379 Presidente La Terza - Relatore Filabozzi Fatto e diritto 1.- Con sentenza del 13.7.2012 depositata il 17.9.2012 il Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro, ritenuta la propria competenza per territorio in ordine a tutte le domande proposte da L A. , A D.L. , M.R. e R.P. nei confronti di Fiat Group Automobiles spa, Fabbrica Italia Pomigliano spa e Fiat spa, le ha rigettate nel merito ritenendole infondate. 2.- La società Fabbrica Italia Pomigliano spa propone ricorso per regolamento facoltativo di competenza. I lavoratori si difendono con memoria. Le altre due società non hanno svolto attività difensiva. 3.- Il P.G. ha motivatamente concluso per la competenza del Tribunale di Torino e quindi per il rigetto del ricorso. 4.- La società ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c 5.- Gli odierni resistenti hanno lavorato alle dipendenze di Fiat Group Automobiles spa quali addetti allo stabilimento di OMISSIS , in cui opera ora la società Fabbrica Italia Pomigliano spa, e lamentano che nella recente vicenda contrattuale che ha interessato il suddetto stabilimento siano intervenuti alcuni accordi sindacali che hanno escluso l'applicabilità dell'art. 2112 c.c., e così la continuazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti in forza presso lo stesso stabilimento con la società Fabbrica Italia Pomigliano spa. 6.- Con il ricorso introduttivo i lavoratori hanno, quindi, chiesto, in sintesi a che venga dichiarata la nullità parziale degli accordi sindacali che hanno previsto la non operatività dell'art. 2112 c.c. e venga accertato, di conseguenza, il diritto dei ricorrenti alla prosecuzione dei rispettivi rapporti di lavoro, in essere con la Fiat Group Automobiles spa, alle dipendenze di Fabbrica Italia Pomigliano spa, presso il citato stabilimento, a decorrere dal 3 novembre 2011 o dalla diversa data accertata dal Tribunale b che venga accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la Fabbrica Italia Pomigliano spa ordinando alla stessa società l'immediato ripristino dei rapporti di lavoro dei ricorrenti e di ricevere le prestazioni lavorative dei medesimi presso l'unità produttiva di omissis c di condannare in ogni caso la società Fabbrica Italia Pomigliano spa al pagamento in favore dei ricorrenti delle retribuzioni maturate dal 3 novembre 2011 o dalla diversa data accertata dal Tribunale sino alla data della sentenza nonché all'effettivo ripristino dei rapporti di lavoro. 7.- Il Tribunale ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla società Fabbrica Italia Pomigliano spa in favore del Tribunale di Nola sul rilievo che la sede sociale era a OMISSIS e che la chiamata in causa delle altre convenute doveva considerarsi meramente strumentale, e cioè effettuata al solo fine di modificare la competenza territoriale, osservando che la chiamata in causa delle società tutte facenti parte del gruppo Fiat non poteva ritenersi artificiosa o meramente strumentale, posto che tutti i soggetti evocati in giudizio avevano avuto una parte di sicuro rilievo nella vicenda che aveva interessato lo stabilimento di OMISSIS , e che, d'altra parte, neppure poteva dubitarsi dell'applicabilità dell'art. 33 c.p.c. anche alle controversie di lavoro, trattandosi di una norma avente una portata di carattere generale, e in quanto tale applicabile in tutti i casi in cui sussistano più domande e più convenuti. 8.- Il Procuratore Generale ha sostanzialmente aderito a questa tesi, osservando inoltre che, nella fattispecie, non era stato contestato che la società Fabbrica Italia Pomigliano spa avesse la sede amministrativa e direzionale in e che, anche per questo motivo, la competenza per territorio doveva ritenersi radicata nel Tribunale di questa città. 9.- Il Collegio ritiene di dover condividere tale soluzione osservando anzitutto che le domande proposte dai lavoratori tendono ad ottenere una pronuncia di accertamento della nullità degli accordi sindacali stipulati dalla Fiat spa e dalla Fabbrica Italia Pomigliano spa con le organizzazioni sindacali, nonché di costituzione del rapporto di lavoro con la Fabbrica Italia Pomigliano spa, acquirente del complesso aziendale il cui accoglimento comporterebbe inevitabilmente lo scioglimento del rapporto di lavoro ancora in essere con la Fiat Group Automobiles spa . Premesso poi che non è contestato che la Fiat spa e la Fiat Group Automobiles spa abbiano la propria sede in , e che pertanto non può esservi dubbio che la domanda nei confronti delle dette società ben poteva essere proposta al Tribunale di Torino, territorialmente competente quale giudice del luogo della sede dell'azienda, ex art. 413, comma 2, c.p.c., deve osservarsi che, come è già stato rilevato in altre fattispecie che presentano aspetti analoghi rispetto a quella in esame cfr. Cass. n. 29039/2011 e, più recentemente, tra le altre, Cass. n. 768/2013 , tra le domande rivolte contro le diverse società sussiste indubbiamente un particolare legame di interconnessione che, pur non imponendo il litisconsorzio, è assimilabile alla inscindibilità di cause considerata dall'art. 331 c.p.c. ai fini della unitarietà del giudizio di impugnazione tale tipo di legame eccede il molto più tenue legame del semplice cumulo soggettivo tra cause previsto dall'art. 33 c.p.c., che riguarda la semplice connessione per oggetto o per titolo e che si ritiene non consenta la deroga ai fori speciali previsti dall'art. 413 c.p.c. cfr. Cass. S.U. n. 7070/1983 e Cass. n. 4707/1998, ma vedi anche, per ipotesi di ritenuta applicabilità del criterio della connessione, Cass. n. 5963/83 e n. 13445/91 , e consente il riferimento per analogia alle altre ipotesi, più intense, di connessione previste dagli artt. 31 e seguenti, che si ritengono idonee a derogare anche ai fori speciali inderogabili previsti dall'art. 413 , e così l'instaurazione di un unico giudizio davanti al giudice territorialmente competente relativamente ad una o più delle cause connesse. 10.- Sotto altro versante, appare condivisibile anche l'osservazione del Procuratore Generale secondo cui, non essendo stato specificamente contestato che la società Fabbrica Italia Pomigliano spa abbia la sede amministrativa e direzionale in , dovrebbe trovare comunque applicazione il principio già affermato da questa Corte cfr. Cass. n. 4256/2009 secondo cui in tema di competenza territoriale nelle controversie di lavoro, il foro speciale costituito dal luogo in cui si trova l'azienda ex art. 413, secondo comma, c.p.c., va determinato, per le imprese gestite in forma societaria, in riferimento al luogo in cui si accentrano di fatto i poteri di direzione ed amministrazione dell'azienda medesima di norma coincidente con la sede sociale , indipendentemente da quello in cui si trovano i beni aziendali e nel quale si svolge l'attività imprenditoriale in effetti, a fronte della originaria affermazione dei ricorrenti, secondo cui la sede amministrativa e direzionale della Fabbrica Italia Pomigliano è allocata in , mentre solo la sede legale della società si troverebbe attualmente in omissis , l'odierna società ricorrente si è limitata, con la memoria di costituzione, a ribadire genericamente soltanto che la società ha sede e stabilimento in omissis , così che, anche sotto questo aspetto, deve ritenersi ulteriormente confermata la competenza per territorio del Tribunale di Torino. 11.- In conclusione, il ricorso va rigettato, ed a tale pronuncia segue la condanna della ricorrente al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza. Nulla per le spese nei confronti di Fiat spa e di Fiat Group Automobiles spa, che non hanno svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza condanna il soccombente al pagamento delle spese dei lavoratori costituiti liquidate in Euro 100,00 oltre Euro 3.200,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.