Privacy garantita: l’Autorità individua i profili di criticità e ne suggerisce le modifiche

Il Garante per la privacy ha dato l’ok al c.d. redditometro , ma ha prescritto all'Agenzia delle Entrate l'adozione di una serie di misure e accorgimenti per ridurre al minimo i rischi per la privacy delle persone e nel contempo rendere lo strumento di accertamento più efficace nella lotta all'evasione fiscale.

L'Autorità per la Privacy, in una nota del 21 novembre 2013, ha prescritto le modifiche per rendere conforme lo strumento antievasione alle norme sulla privacy. Via libera, ma Infatti, nel corso della complessa e approfondita verifica preliminare svolta dal Garante sul sistema di accertamento sintetico del reddito dei contribuenti sono emersi numerosi profili di criticità, che rendevano il sistema non conforme alle norme sulla privacy. In particolare, riguardo alla qualità ed esattezza dei dati utilizzati dall'Agenzia delle Entrate all'individuazione in via presuntiva della spesa sostenuta da ciascun contribuente in relazione a ogni aspetto della vita quotidiana tempo libero, libri, pasti fuori casa, etc. mediante l'attribuzione alla generalità dei soggetti censiti nell'anagrafe tributaria della spesa media rilevata dall'Istat all'informativa da rendere al contribuente. Pertanto, alcune di queste criticità sono state risolte già nel corso della verifica preliminare mediante i correttivi apportati dall'Agenzia delle Entrate, anche su indicazione dell’Autorità. Ulteriori misure a garanzia dei contribuenti sono state invece prescritte dall'Autorità con il provvedimento odierno. Misure che renderanno il nuovo redditometro conforme alla normativa sulla privacy. In sintesi, le modifiche prescritte riguardano la profilazione, le spese medie Istat, il fitto figurativo , la necessità di dati esatti, l'informativa ai contribuenti e il contraddittorio. Per quanto concerne la profilazione, il reddito del contribuente potrà essere ricostruito utilizzando unicamente spese certe e spese che valorizzano elementi certi, non potranno essere utilizzate spese presunte basate unicamente sulla media ISTAT. Di fatto, i dati delle spese medie Istat non possono essere utilizzati per determinare l'ammontare di spese frazionate e ricorrenti es. abbigliamento, alimentari, alberghi etc. per le quali il fisco non ha evidenze certe, in quanto i margini di errore in eccesso o in difetto risultano essere troppo ampi per utilizzare questo tipo di dati. Di conseguenza, dati presunti di spesa, non ancorati ad alcun elemento certo e quantificabili esclusivamente sulla base delle spese Istat, non potranno costituire oggetto del contraddittorio. Il c.d. fitto figurativo” - attribuito al contribuente in assenza di abitazione in proprietà o locazione nel comune di residenza - non potrà essere utilizzato nella fase di selezione dei contribuenti da sottoporre ad accertamento, ma solo a seguito del contraddittorio e se necessario. Inoltre, l'Amministrazione Finanziaria dovrà dedicare particolare attenzione alla qualità e all'esattezza dei dati in modo da prevenire e correggere le evidenti anomalie riscontrate nella banca dati o i disallineamenti tra famiglia fiscale e anagrafica. il modello di dichiarazione dei redditi e il sito dell'Agenzia delle Entrate dovranno informare correttamente il contribuente del fatto che i suoi dati personali saranno utilizzati anche ai fini del redditometro. Infine, l'invito al contraddittorio dovrà indicare chiaramente al contribuente la natura obbligatoria o facoltativa degli ulteriori dati richiesti dall'Agenzia e le conseguenze di un eventuale rifiuto anche parziale a rispondere.