Scarica rifiuti in luoghi non autorizzati: la delega non esclude la responsabilità penale

Il rilascio della delega di funzioni in materia ambientale non mette in discussione la responsabilità penale del soggetto investito della stessa.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 46237 del 19 novembre 2013. Il fatto . Il Tribunale di Lucca sancisce la responsabilità dell’imputato per i reati di cui agli artt. 81 Concorso formale. Reato continuato e 674 Getto pericoloso di cose c.p. e lo condanna al pagamento di una cospicua somma a titolo di ammenda, sancendo che la qualifica di delegato al rispetto della normativa sull’ambiente non esonerava l’imputato dalla responsabilità per le violazioni contestate. Il delegato propone allora ricorso per cassazione, sulla base della sua qualifica di dipendente semplice della società e non di legale rappresentante e denuncia, inoltre, la violazione del principio del ne bis in idem , determinata dalla condanna alla contravvenzione, pur in assenza di un concorso formale di reati. La Corte accoglie il ricorso solo in parte, limitatamente alla rilevanza della delega. Se c’è delega di funzioni la responsabilità penale non è in discussione . Sussiste la responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 256, D.Lgs. n. 152/2006 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata , data la rilevanza penale della delega di funzioni. Rapporti tra contravvenzione elevata e reato ambientale . Gli ermellini stabiliscono che il reato di getto pericoloso di cose può concorrere con i reati di gestione non autorizzata di rifiuti e di scarico di reflui industriali senza autorizzazione, purché si accerti la potenziale offensività del rifiuto e che il getto avvenga in un luogo di pubblico transito . Sulla base di tale conclusione, la Corte respinge il ricorso nella seconda parte, in quanto non risulta, nel caso in esame, alcun riferimento al reato di getto pericoloso di cose. Si annulla, quindi, la sentenza limitatamente alla contravvenzione comminata ex art. 674 c.p.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 30 ottobre – 19 novembre 2013, n. 46237 Presidente Teresi – Relatore Orilia Ritenuto in fatto 1- Con sentenza 10.7.2012 il Tribunale di Lucca ha ritenuto S.S. colpevole dei reati di cui agli artt. 81 e 674 cp nonché 256 D. Lvo n. 152/2006 lo ha condannato alla pena di Euro. 5.000,00 di ammenda, rilevando - per quanto ancora interessa - che l'accertata qualifica di delegato al rispetto della normativa sull'ambiente non esonerava l'imputato da responsabilità per le violazioni contestate. 2. Per l'annullamento della sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato denunziando con unico motivo l'inosservanza della legge penale perché l'articolo 256 comma 2 del D. Lvo 152/2006 è un reato proprio, come si evince dal fatto che la norma punisce i titolari di imprese o i responsabili di enti nel caso di specie, il Tribunale ha condannato l'imputato in tale veste, benché egli non avesse mai ricoperto la carica di legale rappresentante, ma fosse solo un dipendente della Cartiera della Basilica srl e, come tale, avrebbe potuto essere passibile unicamente della sanzione amministrativa di cui all'art. 255. Sotto altro profilo, rileva che la contravvenzione di cui all'art. 674 cp è specificata nella condotta punita ai sensi dell'art. 256 del D. Lvo n. 152/2006, sicché vi è stata una duplicazione di contestazioni per il medesimo fatto e non già un concorso formale di reati, con conseguente violazione del principio ne bis in idem . Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato solo in parte. Le questione di diritto che la Corte è oggi chiamata a risolvere è duplice - responsabilità del delegato ambientale per le violazioni in materia ambientale - concorso del reato di cui all'art. 674 cp con il reato ambientale di deposito o scarico incontrollato di rifiuti art. 256 comma 2 De. Lvo n. 152/2006 . In ordine al primo tema, secondo quanto accertato dal giudice di merito, risulta che il S. , all'interno dell'azienda, rivestiva il ruolo di persona delegata al rispetto della normativa sull'ambiente . Sulla validità della delega di funzioni nessuna contestazione è sorta, essendosi la difesa limitata ad escludere la qualifica di legale rappresentante della società Cartiera della Basilica. Inoltre, la diversa ed erronea qualifica attribuita all'imputato nel capo di imputazione legale rappresentante rispetto a quella ritenuta in sentenza qui non rileva perché il tema della correlazione tra accusa e sentenza peraltro affrontato dal tribunale non è stata oggetto di doglianza. Ora, secondo l'orientamento senz'altro prevalente di questa Corte Suprema, - a cui si intende dare continuità - una volta che sia provata la sussistenza delle condizioni richieste per il rilascio della delega di funzioni in materia ambientale, la responsabilità penale del delegato non è in discussione cfr. Sez. 3, Sentenza n. 6420 del 07/11/2007 Ud. dep. 11/02/2008 Rv. 238980 Sez. 3, Sentenza n. 8275 del 2010 Sez. 3, Sentenza n. 43773 del 2012 Sez. 2, Sentenza n. 8978 del 03/08/2000 Ud. dep. 10/08/2000 Rv. 217703 . Correttamente, quindi, è stata ritenuta la rilevanza penale della delega di funzioni e, conseguentemente, la responsabilità dell'imputato, quale delegato all'ambiente per il reato di cui all'art. 256 D. Lvo n. 152/2006 dagli accertamenti del giudice di merito risulta infatti che il deposito è avvenuto sia all'interno di una vasca di decantazione, ove sono stati rinvenuti fanghi induriti, sia, mediante tubazione, nelle acque del torrente OMISSIS , ove sono stati rinvenuti, sulla scorta delle analisi sui campioni prelevati il 30 settembre 2008, tensioattivi, ossia sostanzialmente di detersivi . 2. Quanto ai rapporti tra la contravvenzione di cui all'art. 674 cp e il reato ambientale, va ribadito, in linea di principio, che il reato di getto pericoloso di cose può concorrere con i reati di gestione non autorizzata di rifiuti art. 256, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e di scarico di reflui industriali senza autorizzazione art. 137, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 , purché si accerti la potenziale offensivi del rifiuto o del refluo e che il getto avvenga in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato di comune o altrui uso cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25037 del 25/05/2011 Ud. dep. 22/06/2011 Rv. 250618 cfr. anche, con riferimento alla normativa preesistente, Sez. 1, Sentenza n. 13278 del 10/11/1998 Ud. dep. 17/12/1998 Rv. 211869 . Nel caso in esame, però, dalla sentenza impugnata non risulta alcun riferimento al reato di getto pericoloso di cose come si evince chiaramente dalla motivazione che affronta solo la tematica del deposito temporaneo, ritenendo correttamente prospettata la relativa fattispecie e quindi in mancanza di prova sull'elemento costitutivo del reato di cui all'art. 674 cp, consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla predetta contravvenzione cfr. art. 620 lett. I cpp la Corte, infatti, ben può provvedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio mediante eliminazione della relativa pena di Euro. 1.500,00 di ammenda inflitta dal primo giudice a titolo di aumento per la continuazione. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 674 cp perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di Euro. 1.500,00 di ammenda rigetta nel resto il ricorso.