Il vicino di casa chiede, e ottiene, dal TAR la sospensione dei lavori. Solo che arriva la riforma della decisione da parte del Consiglio di Stato, quindi scatta la responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 18222, depositata il 29 luglio 2013, chiarendo che non è configurabile un concorso tra la responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali e quella per fatto illecito. Il caso. Una società immobiliare aveva iniziato dei lavori di costruzione, ampliamento e ristrutturazione di un immobile, fino a quando il TAR, adito dal proprietario dell’immobile confinante, aveva sospeso i lavori. Lavori che, comunque, erano ripresi subito dopo la decisione del Consiglio di Stato. Storia finita? Assolutamente no, perché l’immobiliare, attraverso l’azione dei 2 titolari, decide di rivolgersi al tribunale per ottenere la condanna del convenuto - che aveva, secondo l’attrice, colposamente ostacolato i lavori - al risarcimento danni. Lavori sospesi La richiesta di risarcimento comprende sia il danno emergente che il lucro cessante, essendo l’immobile destinato ad attività artigianale e custodia valori, nonché al risarcimento dei danni morali. ma nessun risarcimento danni. Niente da fare, però. I giudici di merito, infatti, visto che gli attori avevano basato la loro domanda sull’infondatezza del processo amministrativo e della denuncia di nuova opera nei loro confronti instaurati, affermano che «i danni per dolo o colpa, grave o lieve, che lamentavano esserne derivati, dovevano esser fatti valere, per l’an e per il quantum, in quei processi». Responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali e non per fatto illecito. A nulla serve il ricorso per cassazione presentato da uno dei 2 titolari dell’immobiliare. La S.C., infatti, ritenendo corretta la decisione dei colleghi di merito, precisa che colui che chiede il risarcimento del danno conseguente ad un’azione ingiustamente esercitata, «può agire soltanto ai sensi dell’articolo 96, primo e secondo comma, c.p.c. che disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali». Per questo – aggiungono i giudici di Cassazione – essendo norma speciale rispetto all’articolo 2043 c.c., «non è possibile invocare i principi generali della responsabilità per fatto illecito al di fuori dell’oggetto della controversia in relazione alla quale si assumono verificati gli estremi della suddetta responsabilità, non essendo configurabile un concorso, anche alternativo, tra i 2 tipi di azione».
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 26 febbraio - 29 luglio 2013, numero 18222 Presidente Trifone – Relatore Chiarini Svolgimento del processo Con sentenza del 15 giugno 2007 la Corte di appello di Torino, premesso 1 con citazione del 22 settembre 2001 la Immobiliare Enne s.a.s., S N. e G E. avevano convenuto dinanzi al Tribunale di Novara P F. deducendo che costui, proprietario dell'immobile confinante, aveva colposamente ostacolato i lavori di costruzione, ampliamento e ristrutturazione dell'immobile sito in . avendo impugnato la concessione edilizia dinanzi al Tar ottenendo la sospensiva, fino alla riforma della sentenza di primo grado, emessa dal Consiglio di Stato 2 pertanto avevano chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, derivati dall'arresto dei lavori, sia emergenti, sia come lucro cessante, essendo l’immobile destinato ad attività artigianale e custodia valori, nonché al risarcimento dei danni morali 3 il convenuto aveva contestato la domanda, peraltro inammissibile perché proponibile nel giudizio amministrativo 4 con sentenza del 19 luglio 2004 il Tribunale aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda poiché l’articolo 96 cod. proc. civ. esaurisce tutte le ipotesi di responsabilità processuale e la competenza spetta in via esclusiva al giudice del merito della domanda principale, oltre alla considerazione che il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi, costituzionalmente garantito, esclude la configurabilità del danno ingiusto di cui all'articolo 2043 cod. civ Quindi la Corte di merito, ribadito che l’articolo 96 cod. proc. civ., norma speciale rispetto all'articolo 2043 c.c., disciplina completamente la responsabilità risarcitoria per fatti e comportamenti processuali illeciti delle parti, posto che gli attori avevano basato la loro domanda sull'infondatezza del processo amministrativo e della denuncia di nuova opera nei loro confronti instaurati, i danni per dolo o colpa, grave o lieve, che lamentavano esserne derivati, dovevano esser fatti valere, per l'an e per il quantum, in quei processi, Conseguentemente ha confermato l'inammissibilità della domanda al di fuori dell'ambito delle rispettive controversie. Ricorre per cassazione S N Resiste F.P Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Il ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce Illogicità della motivazione della sentenza, violazione o falsa applicazione norme di diritto articolo 96 c.p.c. e 2043 c.c. di cui all'articolo 360, terzo comma, c.p.c. e conclude con il seguente quesito di diritto Dica la Corte se un soggetto che ha ottenuto una regolare concessione edilizia, impugnata da terzi nei confronti dell'ente pubblico, a seguito della definizione dei procedimenti amministrativi che ne hanno dichiarato la legittimità, possa avanzare domanda risarcitoria ai sensi dell'articolo 2043 c.c. per i danni derivati nei confronti del soggetto che ha impugnato il provvedimento? . Il motivo è infondato. Ed infatti la Corte di merito si è conformata al principio, assolutamente pacifico, secondo il quale colui che chiede il risarcimento del danno conseguente ad un'azione ingiustamente esercitata, può agire soltanto ai sensi dell'articolo 96, primo o secondo comma, cod. proc. civ. che disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali - e che perciò, essendo norma speciale rispetto all'articolo 2043 cod. civ., preclude ogni possibilità di invocare i principi generali della responsabilità per fatto illecito al di fuori dell'oggetto della controversia in relazione alla quale si assumono verificati gli estremi della suddetta responsabilità, non essendo configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di azione - dinanzi al giudice che decide il merito della controversia, in quanto soltanto quel giudice può valutare la mancanza di normale prudenza - e quindi anche la colpa lieve, come per la responsabilità aquiliana, nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dell'articolo 96 cod. proc. civ., tra cui rientra il caso del provvedimento cautelare di un interesse pretensivo successivamente accertato inesistente - o la colpa grave o malafede dell'azione esperita nell'ipotesi del primo comma della stessa norma. 2.- con il secondo motivo lamenta Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa l’unico punto sussistenza dei requisiti per la richiesta di risarcimento del danno della controversia prospettato dalle parti ex articolo 360, quinto comma, c.p.c. e conclude con il seguente quesito di diritto Dica la Corte se i giudici di appello hanno omesso di pronunciarsi sulla domanda e sui motivi di gravame introdotti dall'appellante con specifico riferimento alla responsabilità risarcitoria ex articolo 2043 c.c. . Il motivo, come emerge dalla narrativa, è infondato perché correttamente la Corte di merito ha dichiarato inammissibile la domanda ai sensi dell'articolo 2043 cod. civ. secondo i principi innanzi richiamati, e dunque si è pronunciata sulla stessa. Non è superfluo infine aggiungere, avuto riguardo alla pronuncia di questa Corte invocata con la memoria, che, anche sotto il profilo dell'interesse del N. alla conservazione della concessione edilizia ottenuta avrebbe potuto, impugnando il provvedimento cautelare poi caducato dalla decisione definitiva di secondo grado, chiedere al G.A. la tutela risarcitoria - essendo da tempo pacifico che il giudice amministrativo è competente a decidere anche la domanda di responsabilità ai sensi dell'articolo 96 cod. proc. civ., strettamente connessa al merito S.U. 429 del 1989 - per il pregiudizio derivatogli dal provvedimento illegittimo S.U. 6594 del 2011 . La peculiarità della fattispecie induce a compensare le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.