Continue richieste di soldi alla madre, fatte con minaccia e non con violenza: non punibile

Confermata l’ottica adottata già in Tribunale, che aveva considerato la donna non punibile per gli episodi, assolutamente acclarati, di estorsione tentata nei confronti della madre, soprattutto, e del fratello. Respinta la tesi del Procuratore della Repubblica che aveva puntato sulla gravità dei fatti, valutando le estorsioni commesse con minaccia, non diverse da quelle commesse con violenza.

Tentata estorsione, accompagnata dal ricorso a minacce forti nessun dubbio sui fatti, eppure la persona sotto accusa – una donna – è ritenuta non punibile . A salvarla è la posizione del soggetto destinatario della tentata estorsione, ossia sua madre Cassazione, sentenza n. 30991, sezione Seconda Penale, depositata oggi . Follia . Come detto, la vicenda ha contorni chiarissimi. Perché gli episodi addebitati alla donna sono assolutamente acclarati ella, difatti, mediante violenza e minaccia, poneva in essere atti idonei a procurare a sé un ingiusto profitto, costringendo la madre e il fratello a corrisponderle denaro destinato, secondo i suoi desiderata, all’acquisto di droga. A caratterizzare le richieste di denaro, sempre più pressanti – e addirittura espresse nell’abitazione familiare –parole inequivocabili, dall’evidente tono di aggressività e minaccia basti pensare, a mo’ di esempio, che la donna si rivolgeva alla madre dicendole un giorno o l’altro, ti ammazzo”. Inutile discutere, quindi, sulla caratura dei comportamenti della donna, che avevano creato in famiglia, e nella madre anziana, in particolare, un clima di terrore . Eppure la donna esce pulita dalla vicenda fondamentale il richiamo, da parte dei giudici del Tribunale, alla causa di non punibilità per fatti commessi a danno dei congiunti . Salva . A contestare duramente questa soluzione è il Procuratore della Repubblica. Che, con ricorso ad hoc, sostiene che non appare giustificato estendere la causa di non punibilità , prevista dall’articolo 649 del Codice Penale, alle tentate estorsioni commesse con minaccia . Ciò perché no si possono ritenere tali ipotesi diverse dalle analoghe fattispecie commesse con violenza . Ma l’interpretazione ‘ampia’ proposta dal Procuratore della Repubblica non viene condivisa dai giudici della Cassazione, i quali ritengono più opportuno e più corretto ribadire il principio secondo cui il tentativo di estorsione, commesso con minaccia, in danno del genitore è da ritenere non punibile . Completamente rifiutata, invece, la interpretazione analogica, e comunque estensiva, in malam partem proposta dal Procuratore della Repubblica. Ciò conduce, a conclusione della vicenda, alla conferma della pronunzia del Tribunale la donna è salva, e libera da ogni contestazione.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 4 aprile - 19 luglio 2013, n. 30991 Presidente Fiandanese – Relatore Taddei Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torino proscioglieva D.C. dalla imputazione di seguito indicata, ritenuta sussistente la causa di non punibilità di cui all'art. 649 co 3 cod.pen. per il fatto commesso contro la madre e la remissione di querela per quello commesso contro il fratello delitto di cui agli artt. 81 cpv, 56, 629 comma 1 e 2 in relazione all'art 628 comma 3 n. 3 bis c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante violenza e minaccia, poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a procurare a sé un ingiusto profitto, costringendo la madre C.V. e il fratello D.C. a corrispondere denaro, segnatamente richiedeva somme di denaro per l'acquisto dello stupefacente con aggressività e minaccia dicendo alla madre tu mi haí sempre odiata non mi hai voluta bene tu vuoi solo bene ai tuoi figli, sei una puttana una troia e inoltre tanto un giorno o l'altro ti ammazzo , nonché portandosi presso l'esercizio commerciale del fratello e dicendo spacco tutto tanto adesso appena riesco ammazzo la mamma, mi prendo l'eredita' e compro droga mando i miei amici spacciatori a distruggerti il locale e ad ammazzare te e i tuoi figli prima o poi entro con la siringa sporca di sangue e minaccio i clienti e ancora tornando dalla madre e dicendole puttana devi darmi i soldi e ancora ti ammazzo con la mannaia che ho dentro il cestino della mia bici e inoltre spero che muori a breve altrimenti ci penso io con una pugnalata , creando in famiglia e nella madre anziana in particolare un clima di terrore e non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà con l'aggravante di avere commesso il fatto nel luoghi di cui all'art 624 bis cp abitazione della madre ed esercizio commerciale del fratello in Leini il 29/11/2011 e nelle date immediatamente antecedenti, quantomeno dal 7.10.11. 1.1. Avverso tale sentenza propone ricorso il Procuratore della Repubblica deducendo a motivo che non appare giustificato estendere la causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod.pen. alle tentate estorsioni commesse con minaccia, non potendosi ritenere tali ipotesi diverse dalle analoghe fattispecie commesse con violenza. Considerato in diritto 2. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato. 2.1. Questo Collegio , conformemente alla giurisprudenza di questa sezione della Corte , ritiene che il tentativo di estorsione commesso con minaccia, in danno del genitore, non sia punibile ex art. 649 cod. pen. Sentenza n. 18273 del 2011 Rv. 250083 Sentenza n. 24643 del 2012 Rv. 252833 e che non vi siano valide ragioni , atteso il tenore letterale del comma 3 del citato articolo, di accreditare una interpretazione analogica e comunque estensiva, in malam partem, qual è indubbiamente quella patrocinata dal P.M. P.Q.M. Rigetta il ricorso.