Detenzione degradante: lo Stato mette mano al portafoglio e alle chiavi della cella

Pubblicato sulla G.U. numero 147 del 27 giugno 2014 il d.l. numero 92/2014 che introduce le misure di risarcimento per i detenuti che hanno espiato la pena in condizioni degradanti e contrarie all’articolo 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. Diverse le situazioni previste, risolte con un risarcimento monetario o uno sconto di pena.

Risarcimenti al via. Al via il risarcimento ai detenuti che stanno espiando o hanno già espiato la pena in condizioni disumane e contrarie all’articolo 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. La famosa sentenza Torreggiani della Cedu, emessa l’8 gennaio 2013, ha portato alla realizzazione del d.l. numero 92/2014, pubblicato sulla G.U. numero 147 del 27 giugno 2014. Il provvedimento, che ha introdotto il nuovo articolo 35-ter alla l. numero 354/1975 ordinamento penitenziario , prevede tre possibili modalità di risarcimento. Sconto di pena. La prima ipotesi, disciplinata dall’articolo 35-ter, comma 1, riguarda la detenzione in condizioni disumane, che si sia protratta per un periodo di almeno 15 giorni il magistrato di sorveglianza dovrà disporre una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari ad un giorno per ogni 10 in cui si sia subito il pregiudizio. Risarcimento monetario. Il secondo caso, previsto dall’articolo 35-ter, comma 2, considera l’eventualità in cui il residuo di pena da espiare non permetta l’integrale detrazione di pena prevista nel primo caso. In tale situazione, subentra una liquidazione monetaria, in relazione al periodo residuo, consistente in una somma di 8 euro per ogni giorno di pregiudizio subito. La stessa soluzione verrà applicata anche nel caso in cui il periodo di detenzione subito in condizioni degradanti sia stato inferiore ai 15 giorni. Custodia cautelare. La terza fattispecie, regolata dall’articolo 35-ter, comma 3, riguarda il danno sofferto in relazione a periodi di custodia cautelare in carcere, non computabile nella determinazione della pena da espiare, secondo quanto stabilito dall’articolo 657 c.p.p., cioè per chi ha terminato di espiare la pena detentiva in carcere. I danneggiati dovranno, entro 6 mesi dalla fine della detenzione o della custodia cautelare, rivolgersi al tribunale del capoluogo del distretto in cui abbiano la residenza. Il tribunale, in composizione monocratica, liquiderà il danno con le stesse modalità previste nelle prime due ipotesi. Disciplina transitoria. L’articolo 2, d.l. numero 92/2014 ha poi introdotto una disciplina transitoria, che ricalca quella stabilita dall’articolo 6 l. numero 89/2001 legge Pinto , applicabile in quelle situazioni di cessazione dell’espiazione della pena detentiva o di fine della custodia cautelare alla data di entrata in vigore del decreto legge. I soggetti rientranti in questa eventualità potranno proporre la stessa azione risarcitoria prevista dal comma 3, sempre entro 6 mesi. Allo stesso modo potrà comportarsi chi abbia già presentato ricorso alla CEDU per violazione dell’articolo 3 della Convenzione, ma solo qualora non sia già intervenuta, nel frattempo, una decisione sulla ricevibilità del ricorso da parte della Corte Europea.

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