Avvisi sì o avvisi no al difensore della persona offesa?

Le ragioni che hanno portato a ritenere obbligatoria la notifica dell’avviso di cui all’articolo 409 c.p.p., oltre che all’indagato, anche al suo difensore, non possono essere estese anche alla persona offesa. In primo luogo, perché non lo prevede la norma in questione in secondo luogo, perché non lo prevede nemmeno la disciplina di cui all’articolo 127 c.p.p. cui la prima norma rinvia. Ed invero, la stessa, nel disciplinare gli avvisi, fa riferimento alle “parti” ed ai loro difensori e non già alle “persone interessate”, così di fatto escludendo il difensore della persona offesa, la cui presenza, a differenza di quello dell’indagato/imputato, non è necessaria.

Il caso. La pronuncia in oggetto è stata originata da un ricorso, promosso personalmente dalla persona offesa, la quale denunciava violazione di legge, per omessa notifica al proprio difensore, dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale a seguito di opposizione a richiesta di archiviazione, stante, a suo parere, la obbligatorietà dell’avviso stesso sulla scorta di quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 418/1993 che ha esteso tale obbligo di notifica anche al difensore dell’indagato e, seppure non espressamente, anche a quello della persona offesa. La sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale. La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e, nell’esprimere il proprio principio di diritto, ha esplorato in maniera piuttosto compiuta la materia degli avvisi ai difensori di parte. Ed invero, è partita dall’analisi della norma di cui all’articolo 409 c.p.p. la quale non prevede, come è noto, la notifica a nessuno dei difensori, ma soltanto al PM, all’indagato ed alla persona offesa. Tale disciplina, è stata, infatti, come correttamente rilevato anche dal ricorrente, estesa dalla sentenza numero 418/1993 della Corte Costituzionale, la quale ha ritenuto che tale avviso vada fatto anche al difensore della persona sottoposta ad indagini, per una maggiore tutela del diritto di difesa dello stesso e dell’effettività del contraddittorio, come si evince dal richiamo dell’articolo 127 c.p.p. che, peraltro, come si può notare, nell’ultima parte del comma 1, prevede la notifica dell’avviso, addirittura, al difensore d’ufficio se l’imputato sia privo di un difensore di fiducia. In tal modo, si evidenzia la necessità e l’obbligatorietà della difesa tecnica nei confronti dell’indagato/imputato. Rapporto di specialità tra l’articolo 409 e l’articolo 127 c.p.p D’altra parte, rileva la Suprema Corte, a sostegno del proprio orientamento, come anche altre pronunce hanno decisamente escluso l’obbligatorietà della notifica al difensore della persona offesa in ragione proprio del contenuto dell’articolo 409 c.p.p., ritenuto norma speciale rispetto all’articolo 127 c.p.p. e dal quale si evincono chiaramente i soggetti destinatari dell’avviso di cui non fanno parte i difensori della p.o. . Al contrario, poi, afferma l’esistenza di alcuna giurisprudenza che prevede l’obbligatorietà dell’avviso anche al difensore della persona offesa, ma solo nella ipotesi in cui lo stesso sia stato nominato al fine di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione. Contenuto dell’articolo 409 c.p.p Fatte tali premesse, nella pronuncia in commento si ricava, in definitiva, la non obbligatorietà di tale avviso, ribadendo che non solo la sentenza della Corte Costituzionale richiamata non riconosca alcuna specialità dell’articolo 409 rispetto all’articolo 127 c.p.p., ma che la stessa si limiti unicamente a individuare i protagonisti del contraddittorio, includendo solo il difensore dell’indagato/imputato. Facoltatività della nomina del difensore della persona offesa. Di contro, le medesime ragioni che hanno portato a ritenere necessaria la notifica al difensore dell’indagato/imputato tutela del diritto di difesa e effettività del contraddittorio non possono essere estese anche alla persona offesa, innanzitutto, perché non lo prevedono le norme di riferimento, ed in secondo luogo, perché la norma di cui all’articolo 127 c.p.p. cui rinvia l’articolo 409 c.p.p., prevede espressamente la notifica dell’avviso della fissazione dell’udienza in camera di consiglio alle sole “parti” ed ai loro difensori, nonché “alle altre parti interessate” con esclusione invece del difensore della persona offesa che, fino alla costituzione di parte civile non può essere considerata parte, ma “persona interessata” che ha la facoltà e non già l’obbligo di farsi assistere da un difensore, potendo la stessa anche esercitare i propri diritti senza assistenza tecnica.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 9 maggio – 26 giugno 2014, numero 27945 Presidente Agrò – Relatore Di Stefano Fatto e diritto M.R. propone ricorso con atto a propria firma avverso l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza camerale fissata per discutere la sua opposizione avverso la richiesta di archiviazione nel procedimento a carico di R.E. e Ru.Ma. deduce la violazione delle norme in tema di contraddittorio non essendo stato dato avviso dell'udienza camerale al proprio difensore di fiducia. Rileva come la obbligatorietà di tale avviso risulti dalla sentenza 418/1993 della Corte Costituzionale. Il procuratore generale presso questa Corte, con propria requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso non essendo previsto l'avviso al difensore di fiducia della persona offesa per l'udienza camerale. Il difensore di R.E. ha depositato memoria rilevando l'inammissibilità del ricorso. Il ricorso è infondato. Come è noto, l'articolo 409 cod. proc. penumero prevede che, laddove il giudice non accolga la richiesta di archiviazione de plano, di ufficio o a seguito di opposizione, fissi l'udienza camerale e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato . Nel successivo articolo 410 prevede che, laddove l'udienza sia fissata per l'opposizione della persona offesa, in caso di più persone offese, l'avviso per l'udienza è notificato al solo opponente . Seppure tale disposizione non preveda espressamente che sia dato avviso ad alcuno dei difensori, sia della persona offesa che della persona sottoposta alle indagini, la sentenza della Corte Costituzionale sopra citata ha ritenuto, invece, che l'avviso spetti al difensore dell'indagato L'articolo 409 cod. proc. penumero , che disciplina l'udienza in camera di consiglio fissata in caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., nel menzionare specificamente il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa, ha inteso identificare i protagonisti del contraddittorio di detta udienza, senza, peraltro, escludere la necessità dell'avviso al difensore dell'indagato, anzi il richiamo alla disciplina generale del procedimento in camera di consiglio articolo 127 rende evidente la volontà del legislatore di assicurare non solo la presenza delle parti interessate ma anche del difensore dell'indagato onde garantire con certezza il concreto esercizio del diritto di difesa e l'effettività del contraddittorio, il che presuppone l'invio dell'avviso non solo all'indagato ma anche al suo difensore. Pertanto la lettura della norma impugnata, coordinata con l'articolo 127 ed integrata dai principi generali dettati dagli articolo 61 e 99 cod. proc. penumero v. massima A , esclude la violazione del diritto di difesa paventata dal giudice a quo . Trattandosi di una sentenza interpretativa di rigetto vi sono state anche decisioni di questa Corte di segno contrario si veda, per una efficace interpretazione alternativa, la sentenza Sez. 6, numero 8709 del 10/02/2010 - dep. 04/03/2010, Severino, Rv. 246286 . La sentenza della Corte Costituzionale non affronta il tema dell'eventuale avviso al difensore della persona offesa, ma il ricorrente ritiene che l'interpretazione adottata debba estendersi anche a tale caso. Nella giurisprudenza di questa Corte, quanto al tema dell' eventuale avviso al difensore della persona offesa, da un lato è stato affermato che In tema di disciplina degli avvisi e della partecipazione delle parti all'udienza della camera di consiglio fissata dal Giudice per le Indagini preliminari a seguito della opposizione della persona offesa dal reato alla richiesta di archiviazione, deve affermarsi che destinatari dell'avviso sono soltanto i soggetti indicati nell'articolo 409, comma secondo, cod. proc. penumero , ossia il Pubblico Ministero, la persona sottoposta ad indagini e la persona offesa, con esclusione del difensore della persona offesa, non essendo applicabile in proposito, per la natura specifica e prevalente della disciplina dell'articolo 409 cod. proc. penumero , l'articolo 127, comma secondo, stesso codice. Sez. 6, numero 3191 del 21/10/1996 - dep. 13/03/1997, Antonini, Rv. 207174 Sez. 6, Sentenza numero 3441 del 10/01/2003 Cc. dep. 23/01/2003 Rv. 224219 ma dall'altro è stato anche affermato il principio contrario nella sentenza Sez. 5, numero 24087 del 11/04/2003 - dep. 03/06/2003, Ramondetta ed altri, Rv. 226003. Questa, invero limitatamente al caso in cui l'opposizione sia stata presentata dal difensore della persona offesa, afferma che a tale difensore spetti anche l'avviso della udienza. La motivazione, dalla quale ci si discosterà, non indica chiari riferimenti normativi, ma desume tale regola dal sistema complessivo Orbene, poiché nella specie la persona offesa ha nominato il difensore in funzione dell'opposizione, sostituendolo a sé medesima sia nella redazione dell'atto sia nella fase di contraddittorio camerale sulle ragioni dell'opposizione, ritiene il Collegio che in tale specifica ipotesi l'avviso fosse dovuto all'Avv.to Blancato onde assicurare un contraddittorio effettivo e, ciò, dunque, in deroga al principio - reiterata mente affermato nelle pronunce dei giudici di legittimità - secondo cui, in ragione della specifica e prevalente disciplina dettata dall'articolo 409 cod. proc. penumero rispetto a quella di cui all'articolo 127 stesso codice, destinatari dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio fissata ex comma 3 dell'articolo 410, sono soltanto i soggetti indicati nel comma 2 del primo articolo . Ciò posto, va affermato che la disciplina di cui all'articolo 409 cod. proc. penumero non prevede affatto che debba essere dato avviso al difensore della persona offesa Innanzitutto non lo prevede in termini espliciti l'articolo 409 cod. proc. penumero . Poi va rilevato che non sono estensibili le ragioni per le quali è stata ritenuta la necessità di avviso al difensore della persona sottoposta alle indagini. Difatti la Corte Costituzionale con la sentenza sopra citata, come si è letto, non riconosce all'articolo 409 cod. proc. penumero un carattere di norma speciale rispetto a quella di cui all'articolo 127 cod. proc. penumero , ma ritiene che abbia la funzione di identificare i protagonisti del contraddittorio di detta udienza senza escludere la necessità dell'avviso al difensore dell'indagato si noti che proprio su questo punto è diversa l'interpretazione della citata penumero Sez. 6, numero 8709 del 10/02/2010 - dep. 04/03/2010, Severino, Rv. 246286 che afferma, al contrario, che l'articolo 409 cod. proc. penumero rappresenti una disciplina speciale rispetto all'articolo 127 cod. proc. penumero . Secondo la Corte Costituzionale, perciò, l'avviso dell'udienza ex articolo 409 cod. proc. penumero all'indagato è conseguenza della diretta applicabilità della disciplina di cui all'articolo 127 cod. proc. nonché delle altre disposizioni in tema di assistenza dell'imputato, riferibili anche alla persona dell'indagato, che impongono espressamente che venga garantita la presenza del difensore dell'imputato-indagato. Tali stessi argomenti, invece, non sono riferibili alla persona offesa. L'articolo 127 cod. proc. penumero , nel disciplinare gli avvisi, fa riferimento alle parti ed ai loro difensori con esclusione, quindi, del difensore della persona offesa la persona offesa, che non è parte , rientra invece tra le altre persone interessate ne fa dare avviso le parti, alle altre persone interessate e ai difensori . Inoltre la regola di necessaria partecipazione della difesa dell'imputato/indagato non esiste affatto, quale regola generale, per la persona offesa questa, ai sensi dell'articolo 101 cod. proc. penumero , può nominare un difensore ma può pacificamente esercitare i propri diritti senza assistenza tecnica. Quindi, a fronte di tale disciplina espressa, certamente non sono estensibili le disposizioni in tema di difensore dell'indagato. La inesistenza di un obbligo generale di avviso al difensore facoltativo della persona offesa si evince anche dall'articolo 419 cod. proc. penumero . Tale disposizione prevede che l'avviso della udienza preliminare venga dato anche alla persona offesa ma che sia notificato al solo difensore dell'imputato . Tale ultima disposizione è rilevante anche per chiarire che non può darsi un diverso trattamento a seconda se la persona offesa abbia o meno nominato il difensore di fiducia comunque, a quest'ultimo, non spetta notifica dell'avviso. In ogni caso, in assenza di una disposizione espressa, il mancato avviso in questione non integrerebbe un caso di nullità. - Innanzitutto non ricorrerebbe una nullità di ordine generale poiché l'articolo 178 cod. proc. penumero prevede, quale nullità di ordine generale, la violazione della regola della citazione in giudizio della persona offesa dal reato , ma non anche la sua assistenza e la rappresentanza , quest'ultima da garantire, a pena di nullità assoluta, solo all'imputato ed altre parti private. Né alla persona offesa si applica il principio della necessaria assistenza tecnica del difensore previsto, invece, per l'imputato. - Poi, una volta esclusa l'ipotesi di nullità generale e rammentato il principio di tassatività delle nullità, va considerato come non vi sia affatto una disposizione specifica che preveda la nullità per l'omesso avviso al difensore della persona offesa. Questi argomenti sono anche adeguati per giustificare una interpretazione difforme rispetto alla citata decisione di senso contrario sopra riportata, con la quale comunque appare opportuno confrontarsi tale sentenza ritiene l'obbligo di avviso al difensore nominato dalla persona offesa in via interpretativa ma non è condivisibile perché non individua alcuna disposizione specifica che preveda tale avviso e, quindi, comporti una specifica causa di nullità conforme al citato principio di tassatività delle nullità. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.