Call center: regime di favore esteso anche alle attività scientifiche e di ricerca

Con la lettera circolare n. 12693 del 12 luglio 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che il regime di favore previsto per i call center, con la deroga ai requisiti dell’art. 61, comma 1, D.Lgs. 276/2003, trova applicazione anche quando questi svolgono attività scientifiche e di ricerca, a prescindere dalla vendita di prodotti o servizi.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la diffusione della Lettera Circolare n. 12693 del 12 luglio scorso, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla corretta applicazione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto nell’ambito del settore dei call center, ex art. 24-bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83. I vicoli contenuti nella legge Biagi. In passato con la precedente Circolare n. 14/2013, erano già state fornite importanti indicazioni operative in merito dallo stesso Ministero. Nella Circolare n. 14/2013, in particolare, era stata evidenziata la deroga a quanto disposto dell’art. 61, comma 1 D.Lgs. n. 276/2003 cd. Legge Biagi , ovvero la sussistenza di determinati requisiti richiesti per ricorrere a tale tipologia contrattuale tra cui ad esempio, la presenza di uno specifico progetto , nelle ipotesi di attività di vendita diretta di beni e servizi realizzate attraverso call center outbound. Attività scientifiche e di ricerca anche senza progetto. Con tale nuovo documento, il Ministero ha voluto introdurre una semplificazione nell’ambito dei call center e ha chiarito che è possibile impiegare personale con contratti di collaborazione in attività di servizi, tra cui figurano anche le attività di ricerche di mercato, statistiche e scientifiche, indipendentemente da una contestuale vendita di prodotti o servizi. Tuttavia, per poter ricorrere a tale tipologia contrattuale, è necessario che il contratto di collaborazione preveda il pagamento al lavoratore di un corrispettivo come definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento. fonte www.fiscopiu.it

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