Al Giudice Ordinario le liti sulla cancellazione dell’avvocato dalle liste dei difensori ammessi al patrocinio gratuito

L’articolo 81, comma 3, d.p.r. numero 115/02 impone che venga cancellato dalle liste dei legali ammessi al patrocinio a spese dello Stato chi ha subito una sanzione disciplinare superiore all’avvertimento. Nella fattispecie il CDO di Monza deliberò la sospensione dell’avvocato censurato con un processo penale pendente è una scelta anomala, ma lecita perché la sanzione è a carattere vincolato e connessa ad una posizione di diritto soggettivo. Il gravame, quindi, dovrà essere deciso dal GO e non dal GA.

E’ quanto affermato dal Tar Lombardia, sez. III, numero 1354 depositata il 27 maggio 2014. Il caso. Il CDO di Monza in ossequio al suo «regolamento della difesa d'ufficio approvato con delibera 13/11/2006 aggiornato con le modifiche di cui alle delibere del 04/06/2007 e 30/03/2009» deliberava la sospensione del ricorrente dall’elenco degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato per «essere stato riconosciuto colpevole, a livello disciplinare, di aver indebitamente trattenuto somme di denaro versate da un cliente e per tale ragione essere stato sanzionato con la censura» e, di conseguenza, essere stato sottoposto a procedimento penale, tuttora pendente. Il Tar, esplicando questo istituto, ha dichiarato il suo difetto di giurisdizione a favore del G.O Natura della sanzione. In primis si noti come la legge preveda solo la cancellazione, ma, in questo caso, la comminata sospensione è legittima anche se anomala trova il suo fondamento nella sanzione disciplinare e nel processo penale pendente. Infatti nulla vieta di equiparare questa scelta, più blanda, a quella più grave prevista ex lege. Quale giurisdizione? «In merito a tale sanzione la giurisprudenza ha chiarito che trattandosi di una determinazione di carattere vincolato, non connotata da alcuna discrezionalità, oltre che legata ad una posizione di diritto soggettivo, deve escludersi la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo» TAR Lombardia numero 1149/14 e TAR Veneto numero 1576/03 . Il giudizio, perciò, dovrà essere riassunto presso questo giudice ex articolo 11 cpa. Infatti non rientra tra le delibere, gli atti e le comunicazioni che adempiono ai compiti demandati dalla legge al CDO quale ente esponenziale, essendo, perciò, espressione della sua attività amministrativa e come tali devolute al G.A. Tar Lombardia numero 823/12 sulla giurisdizione del G.A e sui i limiti della giurisdizione del CNF Cass., SSUU Civ., 6530, 29293 e 29294/08, ord. 6534/08, 13659/06 . Escluso l’eccesso di potere. Il comportamento del CDO è lecito e l’accusa va respinta il ricorrente non otterrebbe nessun vantaggio dal sindacato di questa censura, «operando la cancellazione opera automaticamente per volontà di legge».

TAR Lombardia, sez. III, sentenza 20 – 27 maggio 2014, numero 1354 Presidente Leo – Estensore Di Mario Fatto e diritto 1. Con ricorso notificato in data 22 aprile 2014 e depositato il 29 aprile 2014, il ricorrente, in qualità di avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati di Monza, ha impugnato la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza, resa nella seduta del 26/03/2014 relativa alla sua sospensione dalle liste degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato. A sostegno del ricorso sono state dedotte svariate censure di eccesso di potere sotto differenti profili. Si è costituito in giudizio l’Ordine degli Avvocati di Monza, che nel merito ne ha chiesto il rigetto. Alla Camera di consiglio del 20 maggio 2014, fissata per la discussione dell’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, il Collegio, dopo aver dato avviso alle parti presenti alla discussione, anche della questione relativa all’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza breve, ai sensi dell’articolo 60 cod. proc. amm. 2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. 2.1 Il ricorrente è stato sospeso dalle liste del patrocinio a spese dello Stato, in quanto, dopo essere stato riconosciuto colpevole, a livello disciplinare, di aver indebitamente trattenuto somme di denaro versate da un cliente e per tale ragione essere stato sanzionato con la censura., è stato sottoposto a procedimento penale. In merito agli effetti che le sanzioni disciplinari comportano sulla tenuta dell’albo dei difensori d’ufficio occorre rammentare che l’articolo 81, comma 3, del D.P.R. numero 115 del 2002 prevede che < < E' cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale e' stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento> > . In merito a tale sanzione la giurisprudenza ha chiarito che trattandosi di una determinazione di carattere vincolato, non connotata da alcuna discrezionalità, oltre che legata ad una posizione di diritto soggettivo, deve escludersi la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo cfr. in tal senso T.A.R. Veneto, I, 1 marzo 2003, numero 1576 T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 5 maggio 2014 numero 1149 . All’irrogazione della sanzione definitiva della cancellazione dall’albo dev’essere equiparata anche l’adozione di una misura di minore effetto, qual è la sospensione deliberata dall’Ordine di Monza, non prevista dalla legge, ma che trova fondamento comunque nell’irrogazione della sanzione disciplinare al ricorrente e nel conseguente procedimento penale aperto nei suoi confronti. A ciò si aggiunge che, operando la cancellazione automaticamente per volontà della legge, nessun vantaggio lecito può derivare al ricorrente dal sindacato sull’esercizio del potere da parte dell’Ordine degli Avvocati di Monza. Pertanto, la presente controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. 3. La dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario determina gli effetti, in ordine alla prosecuzione del giudizio presso il giudice munito di giurisdizione, di cui all’articolo 11 del cod. proc. amm. 4. In ragione dell’arresto della controversia ad una fase preliminare, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso indicato in epigrafe e individua quale giudice munito di giurisdizione quello ordinario, avanti al quale il processo potrà proseguire. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.