In tema di atti persecutori, non è necessaria, sul piano probatorio, una documentazione sanitaria relativa allo stato d’ansia o di paura della vittima, in quanto questo può essere dedotto anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall’agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante. Inoltre, il reato prevede degli eventi alternativi, per cui, ai fini della configurazione del delitto, non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza numero 21881, depositata il 28 maggio 2014. Il caso. Il tribunale del riesame di Napoli disponeva la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato per il reato di cui all’articolo 612-bis c.p. atti persecutori , in quanto avrebbe compiuto una serie ripetuta ed abituale di atti di minaccia, violenza e molestia nei confronti di due donne e di alcune persone vicine a loro. In questo modo, si sarebbe intromesso indebitamente nelle loro vite private, causando in loro dei disagi psichici perdurante stato d’ansia e di paura , o timore per la propria incolumità, oppure ancora un’alterazione delle proprie abitudini di vita. L’imputato ricorreva in Cassazione, affermando che il grave stato d’ansia e di paura non può basarsi sull’autodiagnosi delle persone offese e che i disagi psichici denunciati dalle vittime erano sprovvisti di una documentazione sanitaria di supporto. Inoltre, non ci sarebbe stato lo stravolgimento delle abitudini di vita necessario ad integrare l’evento del reato. Autodiagnosi. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione riteneva che la prima censura fosse infondata nella parte in cui riteneva necessaria, sul piano probatorio, una documentazione sanitaria relativa allo stato d’ansia o di paura, in quanto questo può essere dedotto anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall’agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante. Basta un evento. Riguardo alla mancata alterazione delle abitudini di vita, i giudici di legittimità ricordavano che il delitto di atti persecutori è un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo, per cui, ai fini della configurazione del delitto, non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 28 febbraio – 28 maggio 2014, numero 21881 Presidente Savani – Relatore Caputo Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza deliberata in data 10/10/2013, il Tribunale del riesame di Napoli ha disposto la sostituzione con la misura degli arresti domiciliari della misura della custodia cautelare in carcere applicata, con ordinanza del 29/09/2013, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di D.F.D'E. in relazione al reato di cui all'articolo 612 bis cod. penumero Il giudice del riesame ritiene sussistenti i gravi indizi di colpevolezza nei confronti di D'E. in ordine al reato di atti persecutori in danno di G.F. e di R.F. Già il 23/05/2012 D'E. era stato arrestato per il reato di cui all'articolo 612 bis cod. penumero a seguito delle denunce di G.F. e di R.F., che avevano riferito di essere state vittime dei tentativi di avvicinamento e di minacce, di ingiurie e di molestie da parte dell'indagato. Gli ulteriori episodi ascritti a D'E. consistono in minacce di morte inviate in tre occasioni, per il tramite di sms , ai fidanzati di G.F. e di R.F., in minacce rivolte telefonicamente ad Annalisa Smeraldo, spettatrice di alcuni fatti commessi ai danni delle due persone offese, e nella circostanza che l'indagato - nei cui confronti era stato disposto il divieto di dimora nel comune di Napoli in relazione alle precedenti vicende - era stato sorpreso, in atteggiamento di attesa, sotto le finestre dell'appartamento delle F. dopo quest'ultimo avvenimento, G.F. si era recata in ospedale dove le era stato diagnosticato uno stato d'ansia reattivo . Viene dunque in rilievo, ad avviso del Tribunale del riesame, una serie abituale di atti di minaccia, di violenza e di molestia posti in essere direttamente o indirettamente nei confronti delle persone offese, atti che, letti unitariamente a quelli già attribuiti a D'E., costituiscono indebite intromissione nella vita privata di G.F. e di R.F., che hanno prodotto in queste ultime disagi psichici un perdurante stato di ansia o di paura ovvero timore per la propria incolumità ovvero ancora un'alterazione delle proprie abitudini di vita. 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di D.F.D'E., il difensore avv. C.L., articolando due motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti di cui all'articolo 173, comma 1, disp. att. cod. proc. penumero 2.1. Inosservanza o erronea applicazione dell'articolo 612 bis cod. penumero Il grave stato di ansia e di paura che costituisce uno dei possibili eventi del reato non può basarsi sulla autodiagnosi delle persone offese i disagi psichici denunciati dalle vittime sono sprovvisti di documentazione sanitaria di supporto. In ordine all'eventuale alterazione delle abitudini di vita, non vi è stato, nel caso in esame, lo stravolgimento delle abitudini di vita necessario ad integrare l'evento del reato. 2.2. Insufficienza della motivazione. L'ordinanza impugnata non ha specificato le ragioni per le quali i comportamenti dell'indagato avrebbero integrato l'ipotesi di molestia o il carattere di abitualità, omettendo l'analitica dimostrazione degli elementi riconducibili al provvedimento cautelare. Considerato in diritto Il ricorso deve essere rigettato. Il primo motivo non è fondato. L'ordinanza applicativa della misura cautelare - richiamata espressamente dal Tribunale del riesame e comunque idonea a completare ed integrare la motivazione di quest'ultimo Sez. U, numero 7 del 17/04/1996 - dep. 03/07/1996, Moni, Rv. 205257 - ha sintetizzato il contenuto delle denunce di G.F. e di R.F. anteriori ai fatti per i quali si procede, mettendo in luce lo stato di ansia e di paura provocato nelle persone offese da D'E., che ha reiterato la condotta con gli ultimi sms e la sprezzante violazione della misura cautelare già applicatagli. Il Tribunale del riesame ha ricostruito i fatti per i quali si procede, mettendo in evidenza come, dopo l'ultimo episodio, a G.F. sia stato diagnosticato uno stato d'ansia reattivo il rilievo rende, almeno con riferimento a detta persona offesa, errata in fatto la censura dei ricorrente, comunque infondata laddove ritiene necessario, sul piano probatorio, una documentazione sanitaria relativa allo stato di ansia o di paura, evento la cui prova, secondo l'orientamento di questa Corte, può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante Sez. 5, numero 24135 del 09/05/2012 - dep. 18/06/2012, G., Rv. 253764 . Quanto all'alterazione delle abitudini di vita, la motivazione dell'ordinanza impugnata si limita ad un generico riferimento, il che, tuttavia, alla luce di quanto appena messo in evidenza a proposito dello stato di ansia o di paura indotto nelle persone offese, non inficia la validità del provvedimento cautelare posto che il delitto di atti persecutori è un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo, sicché ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità Sez. 5, numero 29872 del 19/05/2011 - dep. 26/07/2011, L., Rv. 250399 . Il secondo motivo è inammissibile, in quanto, limitandosi ad una generica critica alla motivazione dell'ordinanza impugnata, manca di correlazione tra le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione e le argomentazioni della decisione impugnata Sez. 1, numero 4521 del 20/01/2005 - dep. 08/02/2005, Orru', Rv. 230751 , che, per un verso, dà conto delle plurime condotte integranti il reato di atti persecutori ascritto a D'E., descrivendo il tenore degli sms contenenti minacce di morte e l'atteggiamento di attesa della sosta dello stesso sotto le finestre dell'appartamento delle persone offese e, per altro verso, procede ad una lettura unitaria di tali condotte alla luce di quelle in precedenza attribuite all'indagato. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato in caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'articolo 52 D.Lgs. numero 196 del 2003. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'articolo 52 D.Lgs. numero 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.