Alle quote integrative si applica la prescrizione ordinaria

Con la nota numero 1694 del 19 febbraio 2013 l’INAIL ha fornito alcuni chiarimenti in merito al termine di prescrizione applicabile alle quote integrative della rendita, precisando che in questo caso vale il termine quinquennale previsto dall’articolo 2948 c.c

Le quote integrative. Il documento premette che le quote integrative di cui all'articolo 77, D.P.R. numero 1124/1965 T.u. INAIL , sono parte integrante della rendita liquidata all'assicurato e sono corrisposte per il coniuge e i figli indipendentemente dalla data in cui si verifica il fatto costitutivo del diritto data di nascita e/o di matrimonio . Il termine triennale è previsione speciale. La giurisprudenza della Corte Costituzionale sentenza numero 297/1999 ha chiarito che il termine dell'articolo 112 della norma citata, secondo il quale l'azione per conseguire le prestazioni si prescrive nel termine di tre anni, costituisce lex specialis, in quanto tale non suscettibile di applicazione analogica. Tale termine, pertanto, va applicato esclusivamente alle prestazioni il cui riconoscimento presuppone il tempestivo accertamento degli elementi costitutivi delle stesse e non alle differenze dei ratei di rendita, derivanti dal riconoscimento del diritto alle quote integrative, non essendo necessario in questo caso l'accertamento del diritto alla prestazione, che si presuppone già esistente in tale ipotesi, dunque, vale il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'articolo 2948 c.c Per il diritto alla rendita la prescrizione è decennale. Richiamando una recente giurisprudenza della Corte di Cassazione sentenza numero 1338/2012 , infine, l’INAIL ricorda che il termine di prescrizione del diritto unitario alla rendita è quello ordinario decennale. In conclusione, mentre nelle ipotesi di rendita già costituita e mai riscossa dal beneficiario si applica, sia per la rendita sia per le quote relative, l'ordinario termine di prescrizione decennale, nelle fattispecie in cui i singoli ratei di rendita siano già stati corrisposti, si applica, anche alle quote integrative, il termine di prescrizione quinquennale.

INAIL, nota 19 febbraio 2013, numero 1694 Prescrizione del diritto alle quote integrative Con riferimento all'argomento in oggetto, sono stati posti a questa Direzione alcuni quesiti relativi all'applicabilità dei termini prescrizionali di cui all'articolo 112 t.u. alle quote integrative della rendita. Preliminarmente, appare opportuno premettere che, come noto, le quote integrative di cui all'articolo 77 t.u., sono parte integrante della rendita liquidata all'assicurato e sono corrisposte per il coniuge e i figli indipendentemente dalla data in cui si verifica il fatto costitutivo del diritto data di nascita e/o di matrimonio . Ciò premesso, si fa presente che, come si desume anche dall'interpretazione fornita in merito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, l'articolo 112 t.u., ai sensi del quale l'azione per conseguire le prestazioni si prescrive nel termine di tre anni, costituisce lex specialis, derogatoria della generale disciplina codicistica e, in quanto tale, non suscettibile di applicazione analogica. La lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 112 t.u. impone, dunque, di ritenere che il termine di prescrizione triennale ivi previsto si applichi esclusivamente alle prestazioni il cui riconoscimento presuppone il tempestivo accertamento degli elementi costitutivi delle medesime prestazioni. Da ciò discende che le differenze dei ratei di rendita, derivanti dal riconoscimento del diritto alle quote integrative, non essendo necessario l'accertamento del diritto stipite, non soggiacciono al termine di prescrizione triennale, bensì a quello quinquennale previsto dall'articolo 2948 c.c Per ragioni di completezza, si rammenta infine che, come ribadito dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione la prescrizione del diritto unitario alla rendita è quella ordinaria decennale. Dal quadro normativo sopra richiamato, si desume, in definitiva, che l'articolo 112 t.u. non è applicabile al diritto alle quote integrative. Infatti, mentre nelle ipotesi di rendita già costituita e mai riscossa dal beneficiario si applica, sia per la rendita sia per le quote che ad essa accedono, l'ordinario termine di prescrizione decennale, nelle fattispecie in cui i singoli ratei di rendita siano già stati corrisposti, si applica, anche alle quote integrative, il termine di prescrizione quinquennale applicabile ai singoli ratei di rendita.