Non sono necessariamente «indirette» le intercettazioni del Parlamentare, anche qualora questi abbia rapporti non occasionali con l’intercettato

Con la decisione in questione la Corte di Cassazione ha avuto modo di fare concreta applicazione dei criteri enunciati da tempo dalla Corte Costituzionale in merito alla possibilità di qualificare come intercettazione «indiretta» o «casuale» la captazione delle conversazioni di un Parlamentare, che aveva rapporti frequenti con l’intercettato, persona sottoposta ad indagini. La linea di demarcazione tra le due figure non è sempre agevole, ma è indispensabile comprenderne la portata, poiché da tale qualificazione conseguono effetti rilevanti non solo in tema di utilizzabilità delle conversazioni ma anche in tema di autorizzazione a procedere ex lege numero 140/2003.

Il caso . La Procura della Repubblica, nel ricorrere per cassazione, ha lamentato che fossero state indebitamente qualificate come intercettazioni indirette alcune captazioni effettuate nei confronti di un terzo e che vedevano come interlocutore un Parlamentare, che successivamente era stato iscritto nel registro degli indagati unitamente al soggetto titolare dell’utenza telefonica, Parlamentare che aveva frequenti rapporti con l’intercettato in via diretta. In sostanza, si è evidenziato che il solo fatto di poter prevedere che, intercettando un terzo, si possano registrare anche le conversazioni di un Parlamentare, non significa che le intercettazioni siano nei fatti preordinate per effettuare indebite intercettazioni a carico dello stesso Parlamentare. Ciò in quanto vi possono essere esigenze proprie e connesse con la posizione del terzo, che in un determinato momento non danno adito ad un coinvolgimento, diretto o indiretto, del Parlamentare per i fatti per cui si procede. D’altra parte, è ben possibile – come sembrerebbe essere accaduto nel caso di specie - che all’inizio lo stesso nome del soggetto utilizzatore dell’utenza intercettata non sia ben definito e che, dunque, le intercettazioni debbano proseguire proprio per comprendere chi egli sia. Il Gip, invece, aveva ritenuto come indirette tutte le captazioni successive al momento in cui la Procura era venuta a conoscenza del nome del Parlamentare, senza considerare la vicenda secondo un ambito più complesso. Ciò, appunto, era apparso alla Procura una ragionamento incompleto e per l’effetto aveva richiesto un ulteriore esame della questione, mediante ricorso per Cassazione. Le intercettazioni casuali e il requisito dell’occasionalità. La Corte Suprema ha accolto sul punto il ricorso dell’accusa, facendo leva sui criteri che la giurisprudenza di legittimità e della Corte Costituzionale ha avuto modo di enucleare nel tempo. In particolare si è affermato per qualificare come casuali determinate captazioni è necessario che il giudice «argomenti sulla occasionalità della captazione in riferimento a molteplici parametri costituiti a dal tipo di rapporti intercorrenti tra il parlamentare e il terzo sottoposto a controllo b dall'attività criminosa oggetto di indagine c dal numero di conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare d dall'arco di tempo nel quale si è sviluppata la captazione e dal momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare» Cass., Sez. Feriale, sentenza numero 34244/2010 . Nello stesso modo, la Corte Costituzionale ha evidenziato che «la verifica dell' occasionalità delle intercettazioni deve farsi particolarmente stringente, in quanto, ove nel corso dell'attività di intercettazione emergano non soltanto rapporti di interlocuzione abituale tra il soggetto intercettato e il parlamentare, ma anche indizi di reità nei confronti di quest'ultimo, non può essere trascurata l'eventualità che intervenga, nell'autorità giudiziaria, un mutamento di obbiettivi» Corte Cost. numero 113/2010 . Alla luce dei criteri indicati, la Corte di Cassazione ha avuto agevole gioco nel concludere che il ragionamento del Gip fosse stato superficiale, avendo considerato solo il fatto che si potessero intercettare comunicazioni di un Parlamentare, senza verificare se questo fosse in effetti lo scopo perseguito in concreto dalla Procura della Repubblica. Da qui l’annullamento dell’ordinanza impugnata per un nuovo esame della vicenda. Concludendo. La sentenza in commento può essere accettata nel suo complesso anche perché il giudizio sul fine delle intercettazioni non dirette non può che essere di natura indiziaria e va, quindi, espresso alla luce di massime di esperienza e sulla base di plurimi e concordanti elementi. Tuttavia, risulta comunque evidente anche la necessità che la disciplina in questione venga adeguatamente riformata per evitare incertezze applicative e dubbi interpretativi che, ad onor del vero, possono acuire i delicati rapporti tra la Magistratura e gli Organi costituzionali, magari tramite la valorizzazione di dati specifici, che meritino una particolare attenzione per assicurare le massime esigenze di tutela. In tema di garanzie e di tutele di diritti è, del resto, necessario che il tutto venga ben definito dalla legge rispettando la Costituzione.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 16 novembre 2012 - 22 febbraio 2013, numero 8739 Presidente Esposito – Relatore Cammino Osserva In data 13 giugno 2011 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento della richiesta del pubblico ministero, disponeva l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti, tra gli altri, di L.M.E.G.F. in ordine al reato di concorso in concussione ai danni dell'imprenditore G.A. capo N per avere, quale sottufficiale dei Carabinieri in servizio presso la sezione anticrimine di , su impulso del deputato P.A. e in concorso con lo stesso, abusando delle rispettive funzioni e qualità, acquisito dal CED del Ministero degli Interni, attraverso l'accesso alla banca dati SDI, i dati relativi all'imprenditore G. al quale il P. offriva protezione attraverso l'assunzione di ulteriori informazioni e l'intercessione presso la sua vasta rete di relazioni con persone potenti, inducendolo così a corrispondergli varie utilità tra cui il pagamento di oggetti preziosi, soggiorni in alberghi in favore dello stesso deputato e di persone a lui vicine, contratti di consulenza fittizi per amiche e conoscenti. La misura cautelare veniva disposta nei confronti del L.M. anche in relazione al reato di corruzione capo P per avere il L.M. acquisito o fatto acquisire, su incarico del parlamentare, notizie e informazioni riservate inerenti a procedimenti penali presso le banche dati delle forze di polizia, così compiendo atti contrari ai doveri di ufficio, in cambio della promessa da parte del deputato e di L.V. di raccomandarlo per inserirlo nei ruoli dell'AISE. I fatti in questione erano stati accertati in omissis . L'ordinanza non veniva eseguita nei confronti del L.M. , resosi latitante. Con ordinanza in data 12 luglio 2011 l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare veniva confermata nei confronti del L.M. in sede di riesame dal Tribunale di Napoli. L'ordinanza del Tribunale del riesame, con sentenza in data 7 novembre 2011, veniva annullata con rinvio nei confronti del L.M. dalla VI sezione penale di questa Corte per i seguenti motivi 1 con riferimento al reato di concussione capo N , non era stato chiarito se effettivamente fosse stato il m.llo L.M. a effettuare l'interrogazione al CED il 31 agosto 2007 sulla posizione dell'imprenditore G. e, comunque, non era stato approfondito il collegamento tra quest'abusiva interrogazione al CED, risalente all'estate 2007, e il fatto contestato, che risultava accertato nei primi mesi dell'anno 2011, considerato anche che il G. aveva riferito di una pressione effettuata nei suoi confronti dal P. per vari anni, in maniera continuativa e reiterata, a partire dall'anno 2006 inoltre, non risultava accertato se il L.M. fosse consapevole di contribuire alla condotta intimidatoria messa in atto nei confronti dell'imprenditore dal P. , il quale ne aveva tratto un tornaconto personale in via esclusiva, o non si fosse invece limitato ad una condotta inquadrabile nelle ipotesi di reato previste dagli articolo 326 o 615 ter c.p. 2 quanto al reato di corruzione capo P , nella formulazione dell'addebito era contenuto il riferimento a plurime condotte di acquisizione illecita di notizie e informazioni riservate descritte nei precedenti capi, mentre, tranne che per il capo N, per le altre condotte delittuose contestate ai capi B concussione in danno di G D.M. , C favoreggiamento di S T. , D favoreggiamento di D V. , H favoreggiamento di C.N. , I favoreggiamento dei componenti della cd.P3 , L corruzione di V L. , M corruzione di Ch.Anumero , O concussione in danno di M F. il giudice per le indagini preliminari aveva escluso la gravità indiziaria e, di conseguenza, non risultava adeguatamente dimostrato il sinallagma posto a fondamento dell'addebito infatti se risultava che effettivamente il L.M. , per realizzare la sua aspirazione di entrare a far parte dei servizi segreti militari, avesse cercato in vari modi di farsi raccomandare da L. e da B. tramite tale La Motta, oltre che dal Papa , l'interessamento del P. si era concretato solo nell'anno 2011, mentre l'abusivo accesso alla banca dati delle forze di polizia per verificare la posizione del G. risaliva al 2007 era quindi antecedente alla raccomandazione di ben quattro anni e non era dimostrato, comunque, che l'intervento del parlamentare fosse stato condizionato all'acquisizione di notizie riservate da parte del L.M. . Il Tribunale di Napoli con ordinanza in data 5 marzo 2012, all'esito del giudizio di rinvio, ha annullato l'ordinanza impugnata disponendo la cessazione delle ricerche del L.M. . Il giudice di rinvio ha ritenuto, quanto al reato di concussione capo N , che doveva ritenersi accertato, sulla base dell'ulteriore produzione documentale del pubblico ministero, che l'accesso al CED registrato il 31 agosto 2007 con riferimento alla posizione del G. era stato effettuato utilizzando la USER ID e la password non visualizzabile, ovviamente del m.llo L.M. che dalle intercettazioni telefoniche tra il deputato Papa e il L.M. antecedenti al 10 settembre 2010 data di identificazione dell'interlocutore telefonico del L.M. nel parlamentare , ritenute utilizzabili solo nei confronti del ricorrente, emergevano l'estrema familiarità e la palese complicità tra i due ed anche la consapevolezza da parte del m.llo dell'uso che il deputato faceva delle informazioni riservate fornitegli venivano a tal fine riportate le conversazioni intercettate il 4, l'8, il 9 e il 10 settembre 2010 . Tuttavia, ha osservato il giudice di rinvio, i rilievi critici espressi dalla Corte di cassazione sull'insufficiente dimostrazione del collegamento tra la condotta del L.M. nel 2007 e l'attività concussiva, accertata secondo la contestazione tra il gennaio e l'aprile 2011, non lasciano alcuno spazio ad integrazioni motivazionali, non emergendo dagli atti ulteriori elementi idonei a corroborare l'ipotesi accusatoria recepita dal Tribunale, fondata sulla ritenuta configurabilità di un 'attività delittuosa reiterata e continuativa posta in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ordito dal Papa nei cui confronti, in relazione a tale imputazione, la gravità del quadro indiziario risulta confermata dal Tribunale del riesame e dalla stessa Suprema Corte, con conseguente formazione del c.d. giudicato cautelare ai danni di G.A. . Anche in ordine al reato di corruzione il giudice di rinvio, dopo aver riportato la motivazione sul punto del provvedimento annullato e della sentenza della VI sezione penale di questa Corte di annullamento con rinvio nella quale, tra l'altro, si osservava che l'incontro del L.M. con il generale S. dell'ottobre 2010, per un colloquio propedeutico al suo inserimento nel servizi segreti militari, era stato utilizzato solo come elemento di riscontro alle generiche dichiarazioni dell'avvocato Patrizio Della Volpe, e non come elemento probatorio autonomo circa la promessa di un interessamento del P. in cambio dell'atto contrario ai doveri di ufficio da parte del ricorrente , ha ritenuto che, in mancanza di ulteriori elementi indiziali idonei a corroborare l'ipotesi accusatoria con specifico riferimento alla conclusione dell'accordo corruttivo, si imponesse l'annullamento del titolo custodiale. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione l'ufficio del pubblico ministero. Con il ricorso si deduce, quanto al capo N, che erroneamente il giudice di rinvio non aveva preso in considerazione, al fine di dimostrare il collegamento tra la condotta del L.M. tendente ad acquisire illegalmente notizie sul conto del G. nell'anno 2007 e le successive condotte concussive del P. nell'anno 2009, alcune conversazioni telefoniche intercettate successivamente alla data di identificazione dell'interlocutore del L.M. nel deputato P. 10 settembre 2010 , segnatamente le conversazioni intercettate il 23 settembre, il 15 ottobre, il 23 ottobre 2010 sull'utenza in uso al L.M. conversazioni riportate integralmente nel ricorso in cui si farebbe chiaro riferimento all'imprenditore A G. allorché si parla del polletto da fare un pochettino nero , di quel polletto , della famiglia polletti”. La mancata utilizzazione di dette conversazioni telefoniche sarebbe dovuta, secondo l'ufficio del pubblico ministero ricorrente, ad un'illegittima interpretazione degli articolo 4 e 6 della legge numero 140 del 2003 fatta nell'ordinanza cautelare dal giudice per le indagini preliminari e recepita dal Tribunale del riesame, circa l'inutilizzabilità, oltre che nei confronti del parlamentare in mancanza di autorizzazione della Camera di appartenenza, anche nei confronti del non parlamentare il L.M. , in questo caso delle intercettazioni coinvolgenti il deputato P. a partire dal 10 settembre 2010, perché dalla data in questione era altamente probabile che intercettando i terzi non parlamentari si intercettava il parlamentare . Nel ricorso viene richiamata l'attenzione sulla sentenza della Corte costituzionale numero 390/2007 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge numero 140/2003, nella parte in cui prevedeva che anche nei confronti diversi dal membro del Parlamento, le cui conversazioni o comunicazioni fossero state intercettate, l'utilizzazione fosse subordinata all'applicazione della disciplina ivi prevista e sulle successive sentenze numero 113/2010 e numero 114/2010. In dette pronunzie si era tenuto conto non solo del pericolo che un'intercettazione solo formalmente diretta nei confronti di soggetti non parlamentari potesse tradursi in un'elusione delle prerogative costituzionali, ma anche del rischio che un'indebita dilatazione dell'ambito applicativo dell'articolo 4 della legge 140/2003 potesse trasformarsi in un privilegio paradossale per coloro che, non parlamentari, si trovassero ad interloquire con membri delle Camere. In particolare nella sentenza numero 114/2010 la circostanza che il parlamentare sia raggiunto da indizi di reità e la natura abituale dei colloqui del parlamentare con il terzo intercettato non venivano considerati elementi sufficienti per ritenere le intercettazioni in questione intercettazioni indirette, miranti cioè a captare le conversazioni del parlamentare nei confronti del quale, peraltro, l'utilizzazione delle intercettazioni sarebbe comunque soggetta ad autorizzazione successiva della Camera di appartenenza anche se in apparenza colpiscono un soggetto terzo. Nel ricorso si richiamano anche la sentenza di annullamento con rinvio della sezione feriale di questa Corte in data 9 settembre 2010 e il conseguente provvedimento del giudice di rinvio, il Tribunale di Roma, in ordine alla ritenuta necessità di verificare, caso per caso, se e quando l'intercettazione di un soggetto diverso dal parlamentare sia in realtà finalizzata ad intercettare indirettamente il parlamentare. La mera non occasionalità delle intercettazioni cui prende parte il parlamentare e il coinvolgimento di quest'ultimo nel reato attribuito all'indagato intercettato-secondo il pubblico ministero ricorrente-non consentirebbero di ritenere indirette le intercettazioni, occorrendo un quid pluris come ad esempio il prosieguo delle intercettazioni anche quando non è più necessario per accertare la responsabilità dei soggetti direttamente intercettati. In concreto, si sostiene nel ricorso, la data del 10 settembre 2010 era solo quella di identificazione dell'interlocutore del L.M. nel deputato P. , del tutto irrilevante al fine di stabilire il momento a partire dal quale diventava prevedibile che intercettando il terzo si intercettava il parlamentare nel caso di specie le intercettazioni erano cominciate da poche settimane, il L.M. non era stato identificato in quanto utilizzava un'utenza di telefonia mobile intestata da altra persona, il P. non era sottoposto ad indagini poiché solo in data 17 settembre 2011 si era proceduto alla sua iscrizione nel registro degli indagati per i reati di cui agli articolo 416 e 326 c.p. le indagini in corso riguardavano la vicenda Trenitalia-D.M. . Con riferimento al reato di corruzione capo P nel ricorso si sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe immotivato su un punto decisivo, costituito dall'esistenza del rapporto causale tra le due condotte la promessa di interessamento di Papa e la violazione dei segreti di ufficio da parte del L.M. che poteva essere desunto anche da un accordo tacito, per facta concludenza in particolare nell'ordinanza impugnata non sarebbe stato approfondito il contenuto delle dichiarazioni di B. e L. che avrebbe reso evidente l'esistenza di due distinti accordi corruttivi del L.M. , uno con L. e l'altro con il duo P. -B. . Il ricorso è solo parzialmente fondato. Quanto al reato di concorso in concussione capo N , nel ricorso sostanzialmente ci si duole del fatto che il Tribunale di Napoli, nel pronunciarsi in sede di giudizio di rinvio, abbia omesso di valutare alcune conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza telefonica in uso al L.M. successivamente alla data 10 settembre 2010 di identificazione del suo interlocutore nel deputato Papa. Secondo il pubblico ministero ricorrente, in dette conversazioni, che non sono state prese in considerazione nell'ordinanza impugnata, vi sarebbero inequivoci riferimenti all'imprenditore G. , identificato nel polletto da fare un pochettino nero di cui si parla in un contesto allusivo che consentirebbe di ravvisare un collegamento tra l'illegale acquisizione di notizie nell'anno 2007 sul conto del G. da parte del L.M. e le successive condotte concussive messe in atto dal parlamentare nell'anno 2009, secondo l'ipotesi accusatoria in concorso con lo stesso L.M. . Premesso che il contenuto delle conversazioni telefoniche in questione è oggetto di una valutazione di mero fatto e che non è in discussione in questa sede la sua significatività o rilevanza dal punto di vista indiziario nei confronti dell'indagato L.M. , la questione giuridica posta dal pubblico ministero ricorrente riguarda la possibilità - esclusa dal giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza custodiale con ampia e articolata motivazione ff. 60 ss. e, implicitamente, anche dal giudice del riesame in sede di rinvio nel precedente giudizio di riesame il problema non si era posto, essendo ricorrente l'indagato nei cui confronti il materiale probatorio era stato comunque ritenuto sufficiente a legittimare la restrizione cautelare della libertà personale - di utilizzare nei confronti del soggetto non parlamentare le conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza nella sua disponibilità successivamente all'identificazione dell'interlocutore in un parlamentare nei cui confronti, in mancanza di autorizzazione della Camera di appartenenza, l'inutilizzabilità è pacifica . A questo riguardo la Corte ritiene che non possa, in linea di principio, escludersi l'utilizzabilità processuale nei confronti del terzo delle intercettazioni disposte in luogo o su utenza nella sua disponibilità cui abbia preso parte casualmente un parlamentare, anche dopo che quest'ultimo sia stato identificato nell'interlocutore del soggetto intercettato. Va premesso che solo nei confronti del parlamentare l'utilizzabilità delle intercettazioni c.d. casuali o fortuite è soggetta ad autorizzazione successiva della Camera di appartenenza, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza numero 390 del 23 novembre 2007 dichiarativa di parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 6 commi 2, 5 e 6 legge numero 140 del 2003 Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti di alte cariche dello Stato , nella parte in cui stabiliva che la disciplina ivi prevista si applicasse anche nei casi in cui le intercettazioni dovessero essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento le cui conversazioni fossero state intercettate. La disciplina delle intercettazioni casuali esula - come puntualizzato dalla Corte costituzionale nella sentenza citata - dall'ambito della garanzia prevista dall'articolo 68, comma terzo, della Costituzione in quanto, per il carattere imprevisto dell'interlocuzione del parlamentare, sarebbe impossibile chiedere l'autorizzazione preventiva ex articolo 4 legge numero 140 del 2003 che trova invece applicazione tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione, ancorché questa abbia luogo monitorando utenze di soggetti diversi. Rientrano invece nella garanzia costituzionale dell'autorizzazione preventiva le intercettazioni dirette alle quali il parlamentare venga sottoposto non solo quale indagato, ma anche quale persona offesa o informata sui fatti, su utenze o in luoghi appartenenti al soggetto politico o nella sua disponibilità e quelle c.d. indirette, intese come captazioni delle conversazioni del membro del Parlamento effettuate ponendo sotto controllo i suoi interlocutori abituali in un contesto tale da far ritenere che le intercettazioni siano indirettamente volte a captare le conversazioni del parlamentare. Va osservato che la copiosa giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia di intercettazioni casuali di conversazioni o comunicazioni di parlamentari nell'ambito di operazioni che abbiano come destinatane persone terze, situazione disciplinata dall'articolo 6 comma 1 legge numero 140/2003, è stata analizzata nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare, interamente recepita dal Tribunale del riesame, con scrupolo e attenzione. In particolare è stato esaminato il contenuto della sentenza della Corte costituzionale numero 113 del 2010 in cui si chiarisce che nell'ambito di un'attività di captazione articolata e prolungata nel tempo, in cui la verifica dell'occasionalità delle intercettazioni coinvolgenti il parlamentare deve necessariamente essere particolarmente stringente, nel caso in cui emergano dall'attività di intercettazione non soltanto rapporti di interlocuzione abituale tra il soggetto intercettato e il parlamentare, ma anche indizi di reità nei confronti di quest'ultimo, non si può escludere che le ulteriori intercettazioni possano risultare finalizzate, nelle strategie investigative dell'organo inquirente, a captare non più soltanto le comunicazioni del terzo titolare dell'utenza, ma anche quelle del suo interlocutore parlamentare per accertarne le responsabilità penali, con la conseguenza che le successive captazioni delle comunicazioni del membro del Parlamento diventerebbero mirate, quindi indirette , esigendo l'autorizzazione preventiva della Camera ai sensi dell'articolo 4 della legge numero 140 del 2003. Nella successiva sentenza numero 114 del 2010 la Corte costituzionale ha ulteriormente chiarito che, al fine di affermare o escludere la “casualità” dell'intercettazione coinvolgente il parlamentare, occorre aver riguardo a molteplici parametri significativi quali la natura dei rapporti intercorrenti tra il parlamentare e il terzo sottoposto a intercettazione, il tipo di attività criminosa oggetto di indagine, il numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare, l'arco di tempo entro il quale tale attività di captazione è avvenuta, anche rispetto ad eventuali proroghe delle autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare. Analoghi principi sono affermati nelle ordinanze numero 263 del 2010 e numero l71 del 2011 della Corte costituzionale nonché nella sentenza di questa Corte, sezione feriale, numero 34244 del 9 settembre 2010, ric. Lombardi e altro. Nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare il giudice per le indagini preliminari si è posto in modo problematico l'individuazione, soprattutto nei casi in cui emergano progressivamente indizi anche nei confronti del parlamentare e si percepisca una relazione di interlocuzione abituale tra la persona intercettata e quella garantita dall'articolo 68 Cost., del momento in cui le indagini abbiano inequivocabilmente preso la direzione verso il parlamentare perché solo le intercettazioni intervenute dopo questa soglia possono definirsi indirette ha affermato che le prime comunicazioni alle quali partecipa il parlamentare devono essere considerate occasionali o fortuite e, come tali, utilizzabili verso i terzi, che non possono applicarsi presunzioni assolute del carattere indiretto dell'intercettazione e che la natura indiretta dell'intercettazione può essere colta solo dopo le prime captazioni e dopo un monitoraggio sufficientemente lungo non ha sottovalutato, infine, che, se il terzo intercettato è a sua volta indagato, il confine tra intercettazioni indirette e casuali è ancora più evanescente perché l'atto di indagine si rivolge in primo luogo e direttamente verso il terzo ed è più probabile che l'ascolto del parlamentare sia fortuito . Nell'applicazione delle regole illustrate seguendo il percorso interpretativo disegnato dalle decisioni della Corte costituzionale del 2010 dapprima illustrate ed applicato dalla Corte di cassazione nella decisione citata al caso concreto delle conversazioni del deputato A P. intercettate sull'utenza telefonica in uso al L.M. , il giudice per le indagini preliminari ff.71 ss. ordinanza cautelare è giunto alla seguente conclusione Dinanzi all'estrema difficoltà di individuare il momento in cui le captazioni direttamente rivolte verso altri indagati potrebbero sembrare anche mirate verso il parlamentare, questo giudicante, con un giudizio sicuramente opinabile e compiuto a posteriori, ritiene di dare prevalenza all’esigenza di salvaguardare l'Istituzione parlamentare e di sostenere che, a far data dal 10 settembre 2010, epoca in cui il pubblico ministero ha avuto cognizione che l'utenza intestata ad A P. era usata da P.A. , le captazioni potrebbero essere reputate non più “fortuite”, ma “indirette” Queste conversazioni, dunque, devono essere sterilizzate sia nei confronti del titolare diretto della prerogativa che del terzo, in virtù di quella che la dottrina ha efficacemente definito “immunità da contagio dallo strumento delle intercettazioni. L'inutilizzabilità verso i terzi, tuttavia, riguarda solo le sole comunicazioni a cui ha partecipato personalmente il parlamentare e solo dalla data indicata che, nel dubbio, è stata fissata in modo garantista . Il giudice ha fornito una congrua e articolata motivazione circa la casualità delle iniziali intercettazioni prima del 10 settembre 2010 coinvolgenti il parlamentare ed ha dato atto che solo in itinere l'indagine, direttamente rivolta verso chi usava l'utenza intestata a M.A. e poi verso il L.M. , si è indirizzata anche nei confronti del parlamentare. Per contro si è espresso in termini significativamente dubbiosi e generici con giudizio sicuramente opinabile e compiuto a posteriori , ritiene di dare la prevalenza all’esigenza di salvaguardare l'Istituzione parlamentare , data indicata che, nel dubbio, è stata fissata in modo garantista allorché ha qualificato indirette le intercettazioni successive all'identificazione dell'interlocutore del L.M. nel deputato P. , avendo fatto coincidere la data dell'identificazione del parlamentare con quella in cui, a suo avviso, l'atto di indagine ha cominciato ad essere indirizzato alla captazione delle conversazioni del deputato per acquisire indizi di reità nei suoi confronti in assenza di autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza. A tale conclusione si è adeguato il Tribunale del riesame, che ha fatto proprie acriticamente le determinazioni del giudice per le indagini preliminari sul punto f.4 ordinanza impugnata e si è limitato, pertanto, a valutare la portata indiziaria nei confronti del L.M. solo del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate antecedentemente alla data del 10 settembre 2010. Nel ricorso si individuano, tuttavia, una serie di elementi le intercettazioni erano cominciate da poche settimane e riguardavano la vicenda Trenitalia-D.M. , il L.M. non era stato ancora identificato in quanto usava l'utenza cellulare di un'altra persona, il deputato P. non era indagato in quanto solo il 17 settembre 2011 era stato iscritto nel registro ex articolo 335 c.p.p. per i reati p. e p. dagli articolo 416 e 326 c.p. che potrebbero, se adeguatamente valutate, far escludere, sulla base dei criteri indicati dalla Corte costituzionale nelle sentenze nnumero 113 e 114 del 2010 e da questa Corte nella sentenza numero 34244 del 9 settembre 2010, che le telefonate intercettate il 23 settembre, il 15 e 23 ottobre 2010 riportate integralmente nel ricorso possano essere qualificate come intercettazioni indirette nei confronti del parlamentare P. . Si impone, pertanto, un ulteriore esame da parte del giudice di merito, affinché si verifichi se le conversazioni in questione -successive alla data del 10 settembre 2010 e dalle quali, secondo il pubblico ministero ricorrente, emergerebbero elementi valevoli a confermare l'ipotesi accusatoria del concorso del L.M. nell'attività delittuosa reiterata e continuativa posta in essere dal deputato Papa ai danni dell'imprenditore G. - siano state oggetto di intercettazioni indirette o casuali”. Nel caso in cui fossero ritenute utilizzabili nei confronti del L.M. perché casuali”, dette intercettazioni dovranno essere esaminate alla luce degli ulteriori elementi indiziari già ritenuti dal giudice di rinvio idonei a individuare inequivocabilmente nel L.M. , sulla base della documentazione prodotta all'udienza del 5 marzo 2012, l'autore dell'accesso al CED registrato il 31 agosto 2007 sul conto del G. e valutate, unitamente alle conversazioni intercettate tra il L.M. e il deputato Papa in epoca antecedente al 10 settembre 2010, per verificare se possano ravvisarsi gravi indizi sull'ipotesi accusatoria di un collegamento tra l'abusiva interrogazione al CED del 31 agosto 2007 e l'attività concussiva attribuita al deputato Papa ai danni dell'imprenditore capo N , accertata nei primi mesi dell'anno 2011, nonché sulla consapevolezza dell'eventuale contributo all'attività concussiva in questione fornito dal L.M. , accertamenti ritenuto indispensabili nella richiamata sentenza di annullamento con rinvio della Vi sezione penale, che aveva prospettato anche, sussistendone i presupposti di fatto, le residuali ipotesi di reato di cui agli articolo 326 o 615 ter c.p. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente al reato di concussione capo N , con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli. Il ricorso va invece rigettato quanto al reato di corruzione contestato al capo P. Le doglianze contenute nel ricorso risultano infondate poiché il giudice del riesame, in sede di rinvio, ha fornito una motivazione adeguata e logicamente coerente in ordine all'insussistenza della gravità indiziaria a carico del L.M. in ordine all'ipotizzato accordo corruttivo tra il maresciallo dei Carabinieri, sicuramente interessato ad entrare nei ranghi dell'AISE e a questo scopo attivatosi su vari fronti sollecitando appoggi e segnalazioni come desumibile dalle dichiarazioni dell'avv. Patrizio Della Volpe, di B.L. e di L.V. , e il deputato Papa il quale si sarebbe interessato per segnalarlo e fargli avere un colloquio con il generale S. . Il giudice di rinvio, infatti, ha correttamente posto in evidenza l'insussistenza di ulteriori elementi indiziari rispetto a quelli già valutati che nella sentenza di annullamento con rinvio non erano stati ritenuti sufficienti a dimostrare sul piano indiziario la conclusione dell'accordo corruttivo, che cioè l'interessamento del Papa in favore del L.M. nell'anno 2011 quanto meno dubbio poiché l'incontro con il generale S. sembrerebbe essere stato propiziato, secondo quanto riferito da B. , dal L. fosse condizionato all'accesso abusivo ai sistemi informatici compiuto in relazione all'imprenditore G. vari anni prima, nell'anno 2007 e all'intervento nella vicenda D.M. per la quale, tuttavia, era stata ritenuta configurabile una generica condotta abusiva, non meglio qualificata penalmente . Il ricorso sul punto è fondato su una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito ed è inammissibile in questa sede, essendo stato comunque l'obbligo di motivazione esaustivamente soddisfatto nell'ordinanza impugnata con valutazione critica di tutti gli elementi indiziari e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno della ritenuta insussistenza della gravità indiziaria circa l'esistenza dell'accordo corruttivo. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di concussione capo N e rinvia al Tribunale di Napoli per nuovo esame. Rigetta nel resto.