Il pagamento dei contributi non salva il datore dalla sanzione per omessa registrazione

L’iscrizione del lavoratore nel libro paga e matricola deve avvenire contestualmente all’atto di assunzione in difetto, consegue automaticamente la sanzione, essendo irrilevante che la registrazione venga effettuata in epoca successiva a quella dell’effettivo impiego del lavoratore.

Lo ha confermato la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza numero 23918, depositata il 10 novembre 2014. Il lavoratore non registrato nel libro matricola deve considerarsi necessariamente “in nero”? La pronuncia in commento trae origine dal ricorso tributario proposto da una società nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per ottenere l’annullamento della sanzione amministrativa irrogata in ragione dell’impiego di un lavoratore dipendente non risultante da scritture o da altra documentazione obbligatoria. All’esito del giudizio di merito, le domande svolte dal ricorrente sono state rigettate in considerazione del fatto che il lavoratore sommerso sarebbe dovuto risultare dal libro matricola. Con ricorso in Cassazione, la società datrice ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, eccependo il difetto di giurisdizione e deducendo l’illegittimità della sanzione sul presupposto che, dalla pluralità delle scritture contabili aziendali, risultavano comunque versati i contributi per il periodo antecedente all’accertamento. Omessa registrazione del lavoratore il giudice tributario non ha giurisdizione, a meno che non ci sia un giudicato implicito. Con riferimento al dedotto difetto di giurisdizione, la pronuncia in commento rileva che – a seguito della sentenza della Corte Costituzionale numero 130/2008, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2 d.lgs. numero 546/1992 come sostituito dall’articolo 12, comma 2, l. numero 448/2001 , nella parte in cui attribuiva alla giurisdizione tributaria le controversie relative a tutte le sanzioni irrogate da uffici finanziari, anche quando conseguivano alla violazione di disposizioni non aventi natura fiscale – deve escludersi la giurisdizione del giudice tributario in ordine alle controversie aventi ad oggetto l’irrogazione delle sanzioni previste per l’omessa registrazione del lavoratore dipendente nelle scritture obbligatorie, con la conseguente devoluzione di tali controversie alla giurisdizione ordinaria cfr. Cass., SSUU, numero 15846/2009 e numero 1986/2012 . Tuttavia, nella fattispecie, l’eccezione relativa al difetto di giurisdizione deve essere rigettata per la formazione di un giudicato implicito, essendosi il giudice tributario pronunciato nel merito e non essendovi stata contestazione in appello in punto di implicita affermazione della giurisdizione l’esame della relativa questione, pertanto, è preclusa in sede di legittimità. Il datore non registra il lavoratore, ma paga i contributi nessuna sanatoria. La pronuncia in commento, poi, conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale che, in tema di sanzioni amministrative per l’impiego di lavoratori non regolarmente denunciati, l’articolo 3, comma 3, l. numero 73/2002, letto in combinato disposto con l’articolo 9- bis d.l. numero 510/1996 convertito in l. numero 608/1996 , impone che l’iscrizione del lavoratore nel libro paga e matricola debba avvenire contestualmente all’atto di assunzione. In difetto, consegue automaticamente la sanzione, rimanendo irrilevante, a tali fini, che la registrazione venga effettuata in epoca successiva a quella dell’effettivo impiego del lavoratore, diversamente ricorrendo una non prevista sanatoria cfr. Cass., numero 11186/2013 . Il fatto, dunque, che dalla pluralità delle scritture contabili aziendali, risultino comunque versati i contributi per il periodo antecedente all’accertamento non salva il datore dalla sanzione amministrativa.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 21 ottobre – 10 novembre 2014, numero 23918 Presidente Santacroce – Relatore Napoletano Fatto e diritto La Commissione Tributaria Regionale di Napoli, riformando la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, rigettava il ricorso di D.M.M. , presentato in proprio ed in qualità di amministratore della Suini De Marco sas, proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate, relativamente a sanzione amministrativa irrogata in ragione dell'impiego di un lavoratore dipendente non risultante da scritture o da altra documentazione obbligatoria. A base del decisum la predetta Commissione Tributaria Regionale poneva il fondante rilevo secondo il quale il lavoratore sommerso doveva risultare dal libro matricola. Avverso questa sentenza D.M.M. , in proprio ed in qualità di amministratore della Suini De Marco sas, ricorreva in cassazione sulla base di tre censure. Resisteva con controricorso l'Agenzia delle entrate. La causa veniva assegnata alla sezione lavoro la quale, con ordinanza, la rimetteva a queste Sezioni Unite sul rilievo che ponendosi una questione di giurisdizione, sia pure superabile dal giudicato implicito formatosi sul punto, doveva essere risolta da queste Sezioni Unite. Motivi della decisione Preliminarmente va rilevato che sulla giurisdizione si è formato il giudicato implicito. Infatti, è pur vero che a seguito della sentenza della Corte costituzionale numero 13 0 del 2008, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 del d.lgs. numero 546 del 1992 come sostituito dall'articolo 12, comma secondo, della legge numero 448 del 2001 , nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative a tutte le sanzioni irrogate da uffici finanziari, anche quando conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura fiscale, deve escludersi la giurisdizione del giudice tributario in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002, numero 12 per omessa registrazione del lavoratore dipendente nelle scritture obbligatorie, con la conseguente devoluzione di tali controversie alla giurisdizione ordinaria Cass. S.U. 7 luglio 2009 numero 15846 e Cass. S.U. 13 febbraio 2012 numero 1986 . È altrettanto vero, però, che nella specie, essendosi il giudice tributario pronunciato nel merito e non essendovi stata contestazione in appello in punto d'implicita affermazione della giurisdizione l'esame della relativa questione è preclusa in sede di legittimità, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione Cass. S.U. 28 gennaio 2011 numero 2067 cit. e Cass. S.U. 11 aprile 2012 numero 5704 . Tanto premesso osservano queste Sezioni Unite che con il primo motivo parte ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli articolo 9 bis del d.l. numero 510 del 1996 convertito in legge numero 608 del 1996,3, comma 3, della l. numero 73 del 2002 in relazione all'articolo 360 numero 3 e 5, formula il seguente interpello può considerarsi al nero il lavoratore per il quale non sia ancora decorso il termine per le comunicazioni dell'assunzione ex articolo 9 bis del d.1.510/96 convertito in legge 608/96, l'impiego dei lavoratori sommersi deve essere accertato dalla pluralità delle scritture contabili obbligatorie? il Giudice di merito, può non tenere conto della pluralità delle scritture contabili delle aziende, dalle quali risultino versati i contributi per il periodo antecedente all'accertamento, per il solo fatto che il lavoratore non è stato registrato sul libro matricola? . Il motivo è infondato. Questa Corte ha già chiarito che, in tema di sanzioni amministrative per l'impiego di lavoratori non regolarmente denunciati, l'articolo 3, comma terzo, della legge 23 aprile 2002, numero 73, letto in combinato disposto con l'articolo 9 bis del d.l. 1 ottobre 1996, numero 510 convertito in legge 28 novembre 1996, numero 608 , impone che l'iscrizione del lavoratore nel libro paga e matricola debba avvenire contestualmente all'atto di assunzione in difetto, consegue automaticamente l'applicazione della sanzione, rimanendo irrilevante, a tali fini, che la registrazione venga effettuata in epoca successiva a quella dell'effettivo impiego del lavoratore, diversamente ricorrendo una non prevista sanatoria Cass. 10 maggio 2013 numero 11186 . Del resto va ribadito che la sanzione irrogata, nella specie, riguarda la mancata iscrizione dell'assunzione nel libro paga e matricola Cass. 10 maggio 2013 numero 11186 cit. e non altri adempimenti connessi all'instaurazione di un rapporto di lavoro. Con la seconda censura parte ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 3, comma 3 della legge numero 73 del 2002 in relazione alla sentenza della Corte costituzionale numero 144 del 2005, pone il seguente quesito ai fini dell'irrogazione della sanzione prevista dalla legge 73/02 è necessario, sulla base della sentenza della Corte Costituzionale numero 144/2005, tenere in considerazione l'effettivo inizio del rapporto di lavoro? . La censura è infondata. Queste Sezioni Unite, difatti, hanno già, sancito, e qui va ribadito, che in tema di sanzioni amministrative per l'impiego di lavoratori non regolarmente denunciati, si presume, in difetto di prova contraria - ammessa a seguito della sentenza numero 144 del 2005 della Corte Costituzionale e il cui onere è a carico del datore di lavoro - che il rapporto di lavoro decorra dal primo gennaio dell'anno dell'accertamento e non dal giorno di quest'ultimo Cass. S.U., 3 novembre 2009 numero 23206 . Con la terza critica parte ricorrente, allegando violazione e falsa applicazione degli articolo 2700 e 2700 cc, articola il seguente interpello il Giudice dell'Appello, può non tenere conto delle dichiarazioni rese dal lavoratore in sede d'ispezione, contenute nel PVC ed in esso trascritte dallo stesso funzionario, se non suffragate da ulteriori elementi probatori? le dichiarazioni rese dal lavoratore, attesa la natura documentale e il divieto di prova testimoniale nel processo tributario, costituiscono mezzo di prova autosufficiente? . La critica è infondata. Invero vi è, oltre alla considerazione che parte ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, non trascrive nel ricorso il teso delle dichiarazioni rese dal lavoratore impedendo in tal modo qualsiasi sindacato di legittimità anche sulla decisività di dette dichiarazioni, altresì il rilievo che, secondo giurisprudenza della Cassazione, pienamente condivisa da queste Sezioni Unite, in tema di sanzioni amministrative per l'impiego di lavoratori non regolarmente denunciati, non è sufficiente a provare la data di inizio del rapporto di lavoro la dichiarazione del dipendente di essere stato assunto lo stesso giorno dell'accertamento Cass. 10 febbraio 2012 numero 1960 . In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate Euro 3500,00 per compensi oltre spese ed accessori prenotati a debito.