Copie per le volture catastali: niente bollo

In deroga alle norme generali disciplinanti l’assoggettamento all’imposta di bollo delle copie dichiarate conformi rilasciate dai notai o da altri pubblici ufficiali, con la risoluzione n. 89/E dell’11 dicembre 2013, l’Agenzia delle Entrate afferma l’esenzione per le copie degli atti civili richieste al fine di effettuare la domanda di voltura catastale.

Carta libera sempre esente dal bollo. L’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili pone ha posto un quesito sull’applicabilità dell’imposta di bollo sulle copie degli atti civili relativi ai trasferimenti immobiliari, rogati, ricevuti o autenticati da notaio o da altro pubblico ufficiale, richieste al fine di effettuare la domanda di voltura catastale. Si evidenzia che l’art. 4, comma 5, lett. a , D.P.R. n. 650/1972, prevede che le copie da allegare alla domanda di voltura catastale siano rilasciate in carta libera”, e, quindi, in esenzione dall’imposta di bollo. Il quadro normativo. Il dubbio interpretativo sorge, d’altra parte, in quanto gli archivi notarili possono rilasciare copie degli atti conservati esclusivamente in forma autentica, ai sensi degli artt. 69 e 112, Legge 16 febbraio 1913, n. 89. La circostanza che gli archivi notarili possano rilasciare copia degli atti conservati solo in forma autentica fa venir meno il trattamento di esenzione dall’imposta di bollo? In linea generale, le copie rilasciate dai notai o dagli archivi notarili, sempre con dichiarazione di conformità all’originale, sono soggette all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 1, comma 1, della citata tariffa al D.P.R. n. 642/1972. A questo quadro normativo, si aggiunge l’art. 4n, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650 Perfezionamento e revisione del sistema catastale che in materia di domande di voltura precisa che Alle domande di voltura vanno allegate Copie in carta libera degli atti civili o giudiziali od amministrativi che danno origine alle domande stesse o delle denunce di trasferimento per causa di morte, queste ultime corredate dalle copie dei documenti relativi alla successione. Alcuni accorgimenti per il pubblico ufficiale. La disposizione costituisce così una deroga alla regola generale dell’assoggettamento all’imposta di bollo delle copie dichiarate conformi rilasciate dai notai o da altri pubblici ufficiali. La formulazione copia in carta libera” intende, quindi, stabilire l’esenzione dall’imposta di bollo per il rilascio della copia dell’atto notarile, qualora destinata ad essere allegata alla domanda di voltura catastale. Resta buona norma, come l’Agenzia ha già avuto modo di chiarire Ris. n. 451625 del 2 aprile 1990, n. 130 del 13 novembre 2006 , che il pubblico ufficiale che rilascia una copia conforme senza il pagamento dell’imposta di bollo indichi sulla stessa la norma di esenzione oppure l’uso cui è destinata. fonte www.fiscopiu.it

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