Gli Ordini ed i Collegi professionali non sfuggono alla spada di Damocle della legge Severino

L’Autorità nazionale anticorruzione Anac ha diffuso nella giornata di mercoledì 22 ottobre 2014 una delibera in cui ha chiarito che la normativa disciplinata dalla legge Severino, compresi i relativi decreti attuativi, è applicabile anche nei confronti degli Ordini e dei Collegi professionali.

Applicazione estesa. L’autorità nazionale anticorruzione Anac ha chiarito, con la delibera numero 145/2014, diffusa il 22 ottobre 2014, che la c.d. legge Severino sull’anticorruzione ed i relativi decreti attuativi si applicano anche ai Consigli degli Ordini ed ai Collegi professionali. Perciò, questi devono rispettare gli obblighi sulla trasparenza, le regole relative all’inconferibilità ed all’incompatibilità degli incarichi, nonché tutti gli adempimenti collegati. Trasparenza massima. Un obbligo a carico degli «organi di indirizzo politico» definizione nata per gli enti pubblici, ma estensibile anche agli organi di vertice di altre amministrazioni, anche se le cariche non sono elettive è la pubblicazione di redditi e patrimoni, di atti di nomina, di curricula, nonché dei compensi legati alla carica e ad altri incarichi pubblici. Sul versante dei limiti agli incarichi, al centro c’è il principio di incompatibilità, che vieta incroci tra cariche di vertice negli enti, nelle loro società e in altre realtà partecipate, e dell’inconferibilità, che vincola chi ha subito condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione. Sarà fondamentale definire le modalità applicative di tali regole per Ordini e Collegi professionali per far ciò, questi dovranno nominare un responsabile della prevenzione della corruzione, il quale dovrà vigilare sul rispetto della legge Severino degli incarichi affidati, con l’obbligo di segnalazione all’Anac di tutti i casi di possibile violazione. I suoi compiti non finiranno qui dovrà anche curare la redazione del piano triennale della trasparenza e del codice di comportamento dei dipendenti dell’ente, come stabilito dalla normativa anticorruzione, che prevede delle pesanti sanzioni da 1.000 a 10.000 euro in caso di inadempienza. La conferma giurisprudenziale. L’Anac, nell’estensione dell’applicabilità della legge Severino, si è rifatta anche ad una sentenza della Cassazione, la numero 21226/2001, in cui i giudici di legittimità avevano affermato che Ordini e Collegi sono enti pubblici non economici, che operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale e le cui prestazioni lavorative subordinate integrano un rapporto di pubblico impiego.

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