Amministratore di condominio emette assegno senza spendita della qualità di legale rappresentante: contro chi elevare il protesto?

Il protesto deve essere elevato nei confronti di chi abbia emesso il titolo secondo quello che risulta dalla firma di emittenza o di traenza.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 25371, depositata il 12 novembre 2013. Il caso. Il Tribunale aveva respinto l’appello relativo a un’opposizione avverso un protesto di un assegno bancario levato a nome della opponente ma tratto dal conto di un Condominio del quale la medesima era stata amministratrice. L’assegno era stato emesso dall’opponente senza la spendita della qualità di legale rappresentante del Condominio e poiché il conto era privo di provvista era stato elevato il protesto a nome dell’amministratrice in proprio. L’opponente aveva provveduto tempestivamente al pagamento, ma, ritenuta l’illegittimità del protesto, ne aveva richiesto la cancellazione. A riguardo, il giudice di secondo grado, aveva affermato che l’amministratore del condominio è qualificabile come mandatario con rappresentanza e che ciò determina che gli effetti della sua attività si producano direttamente nella sfera giuridico patrimoniale del mandante, ma è necessario che ne spenda il nome. Infatti, la mancanza della spendita del nome determina, invece, il consolidamento degli effetti in capo al mandatario. Contro tale pronuncia, l’opponente ha proposto ricorso per cassazione. A suo dire, la sentenza impugnata non avrebbe riconosciuto che la ricorrente aveva agito esclusivamente nella qualità di legale rappresentante del Condominio. In particolare, secondo la ricorrente, non sarebbe stato adeguatamente considerato che il conto corrente dal quale l’assegno era stato tratto non era intestato alla ricorrente protestata, ma al Condominio, in spregio alla normativa che richiede la corretta identificazione del debitore. Per la Suprema Corte la doglianza è manifestamente infondata. La responsabilità dell’emissione del titolo fuori delle condizioni previste dalla legge è a carico di chi lo abbia sottoscritto. Gli Ermellini, innanzitutto hanno ricordato che tra i requisiti per la valida assunzione di una obbligazione cartolare in nome altrui vi è non solo l’esistenza di una procura o di un potere ex lege ma anche l’apposizione della sottoscrizione sul titolo con l’indicazione di tale qualità pur senza l’assunzione di formule sacramentali e con le sole modalità idonee a rendere evidenti ai terzi l’avvenuta assunzione dell’obbligazione in nome altrui. Come sottolineato da Piazza Cavour, in mancanza di tale specificazione, le conseguenze giuridiche conseguenti all’emissione del titolo sono esclusivamente a carico di chi risulti averlo sottoscritto . Pertanto, secondo il Collegio, ove si ravvisino esplicitamente nel titolo indici univocamente attestanti l’esistenza di un rapporto di rappresentanza, il protesto deve essere elevato nei confronti del rappresentato nell’ipotesi contraria, la responsabilità esclusiva dell’emissione del titolo e della sua circolazione fuori delle condizioni previste dalla legge è a carico di chi lo abbia sottoscritto. Alla luce di ciò, il ricorso è stato rigettato.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 16 luglio - 12 novembre 2013, numero 25371 Presidente Salmé – Relatore Acierno Svolgimento del processo Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, confermando la pronuncia del giudice di pace, respingeva l'appello proposto da V G. nei confronti della Camera di Commercio di Bologna relativo ad un'opposizione avverso un protesto di un assegno bancario levato a nome della opponente ma tratto dal conto di un Condominio del quale la medesima era stata amministratrice. Tale assegno era stato emesso dall'opponente senza la spendita della qualità di legale rappresentante del condominio e poiché il conto era privo di provvista era stato elevato il protesto a nome dell'amministratrice in proprio. L'opponente aveva provveduto tempestivamente al pagamento ma, ritenuta l'illegittimità del protesto, ne aveva richiesto la cancellazione. Il Tribunale per quel che ancora interessa ha affermato a La G. ha diritto ad esercitare la propria azione ancorché abbia ottenuto la riabilitazione e la cancellazione dal registro informatico dei protesti ex articolo 17 comma sesto della l. 108 del 1996. b L'amministratore del condominio è qualificabile come mandatario con rappresentanza. Ciò determina che gli effetti della sua attività si producano direttamente nella sfera giuridico patrimoniale del mandante ma è necessario che ne spenda il nome. La mancanza della spendita del nome determina invece il consolidamento degli effetti in capo al mandatario. c L'emissione dell'assegno è conseguentemente riconducibile direttamente alla sfera dell'emittente mandatario e non a quella dei condomini mandanti, essendo peraltro il predetto mandatario tenuto a verificare l'esistenza e la capienza della provvista. Tale mancato controllo è qualificabile come negligenza inescusabile che giustifica la levata del protesto a suo nome. Pertanto l'imputazione del protesto ha anche una spiegazione sostanziale. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi la G. . Ha resistito con controricorso la Camera di Commercio. Nel primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 4, primo e secondo comma della l. numero 77 del 1955 e dell'articolo 1388 cod. civ. per non avere la sentenza impugnata riconosciuto che la ricorrente agiva esclusivamente nella qualità di legale rappresentante del Condominio XXXXXXX, ossia di un ente dotato di propria autonomia patrimoniale e conseguentemente legittimamente protestabile. In particolare non è stato adeguatamente considerato che il conto corrente dal quale l'assegno veniva tratto non era intestato alla ricorrente protestata ma al Condominio, in spregio alla normativa che richiede la corretta identificazione del debitore. Erroneamente la sentenza impugnata ha applicato la disciplina codicistica della rappresentanza senza considerare che nella specie la lesione denunciata riguarda i diritti della persona ed in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. Le informazioni contenute nel registro dei protesti possono esporre l'interessato a gravi pregiudizi ed ad una notevole invasione della sfera privata. Ne consegue che le informazioni ivi contenute dovrebbero essere limitate a quelle strettamente necessarie al perseguimento degli scopi del registro e strettamente rispettose dei criteri di legge, avendo ad oggetto il trattamento dei dati personali. In conclusione, secondo la parte ricorrente, vertendosi in materia di diritti della personalità non potrebbe farsi applicazione del principio formalistico della contemplatio domini contenuto nell'articolo 1388 cod. civ Nel secondo motivo viene dedotto il vizio di omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine alla domanda subordinata proposta dalla ricorrente in secondo grado, ovvero quella relativa alla richiesta d'integrazione dei dati ai sensi dell'articolo 7, comma terzo lettera a del Codice privacy d.lgs. numero 196 del 2003 , non risultando dal registro dei protesti l'avvenuto pagamento nel termine di due mesi dalla levata. Tale risultato non poteva essere raggiunto con la procedura prevista dall'articolo 4, comma primo della l. numero 77 del 1955, in quanto relativa al pagamento avvenuto nei dodici mesi dalla levata del protesto. Il primo motivo è manifestamente infondato. Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di questa Corte, i requisiti per la valida assunzione di una obbligazione cartolare in nome altrui sono ai sensi dell'articolo 14 del r.d. numero 1736 del 1933 non solo l'esistenza di una procura o di un potere ex lege ma anche l'apposizione della sottoscrizione sul titolo con l'indicazione di tale qualità pur senza l'assunzione di formule sacramentali e con le sole modalità idonee a rendere evidenti ai terzi l'avvenuta assunzione dell'obbligazione in nome altrui Cass. 13906 del 2005 in tema di obbligazione cambiaria Cass. 10388 del 2012 . In mancanza di tale specificazione le conseguenze giuridiche conseguenti all'emissione del titolo sono esclusivamente a carico di chi risulti averlo sottoscritto Cass. 10417 del 2010, con riferimento all'illecito amministrativo relativo all'emissione di assegno bancario o postale privo di provvista o senza l'autorizzazione del trattario . In conclusione il protesto deve essere elevato nei confronti di chi abbia emesso il titolo secondo quello che risulta dalla firma di emittenza o di traenza. Ove si ravvisino esplicitamente nel titolo indici univocamente attestanti l'esistenza di un rapporto di rappresentanza, il protesto deve essere elevato nei confronti del rappresentato. Nell'ipotesi contraria la responsabilità esclusiva dell'emissione del titolo e della sua circolazione fuori delle condizioni previste dalla legge è a carico di chi lo abbia sottoscritto. Il secondo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile alla luce della recente sentenza delle S.U. i numero 17931 del 2013. Nella pronuncia che ha risolto un contrasto tra sezioni semplici sull'interpretazione del principio della specificità e vincolatività dei motivi di ricorso per cassazione è stato affermato nel principio di diritto in essa contenuto che Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'articolo 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al numero 4 del primo comma dell'articolo 360 cod. proc. civ., con riguardo all'articolo 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge” , le Sezioni Unite della Corte, pur avendo accolto l’interpretazione meno formalistica del principio della specificità dei motivi hanno però affermato che il motivo che abbia oggetto l'omessa pronuncia, al di là della formula sacramentale usata debba avere ad oggetto la nullità della decisione nel proprio sviluppo argomentativo e non come nella specie, l'omessa motivazione e la violazione della legge sostanziale, sottesa al rigetto implicito. Nella specie, il motivo denominato come vizio di omessa motivazione si sviluppa integralmente come violazione delle norme sostanziali che regolano, o dovrebbero regolare il diritto all'integrazione dei dati personali nel registro dei protesti, così incorrendo nella censura d'inammissibilità così come descritta nell'ultima parte della massima citata che, peraltro, reca numerosi precedenti conformi Cass. 11801 del 2013 7268 del 2012 7871 del 2012 . Al rigetto del ricorso consegue l'applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese di lite del presente procedimento. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente procedimento in favore del contro ricorrente che liquida in Euro 1.000,00 per compensi Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.