Deducibile per competenza l’indennità suppletiva di clientela

Con la circolare n. 33/E dell’8 novembre 2013, l’Amministrazione finanziaria interviene per placare parte del contenzioso che si era venuto a creare in materia di deducibilità degli accantonamenti al fondo di indennità suppletiva di clientela per gli agenti di commercio.

A decorrere dal 1° gennaio 1993, sono da considerarsi deducibili per competenza, nell’esercizio di imputazione a Conto Economico, tutti gli accantonamenti ai fondi di indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, effettuati dai preponenti in favore dei propri agenti di commercio. L’intervento si è reso necessario in considerazione del numeroso contenzioso che si era avviato su tale casistica, anche in relazione alle diverse sentenze emesse dalla Cassazione con pareri discordanti. La circolare n. 33/E permette all’Amministrazione finanziaria di riepilogare il quadro normativo sul tema, in particolare evidenziando il diverso trattamento fiscale di questa posta di bilancio, in relazione al mutato contenuto dell’art. 1751 c.c., in vigore, appunto, dal 31 dicembre 1992. Il discrimine temporale. Tutto l’intervento di prassi è basato sul discrimine temporale del 1° gennaio 1993, che funge da spartiacque circa il corretto trattamento del contenzioso collegato, in particolare, a decorrere da tale data, viene confermata la deducibilità per competenza di tali accantonamenti. Come precedentemente accennato, nel tempo, anche il parere della Cassazione sembra aver mutato posizione. Per gli accantonamenti effettuati fino al 31 dicembre 1992, la Suprema Corte, dopo un primo tempo in cui si era pronunciata in favore della deducibilità, ha mutato orientamento considerandoli costi indeducibili, in quanto aleatori sia nel quanto che nel quando Cass. n. 7690/2003 e n. 24973/2006 . Più di recente la Cassazione, alla luce della modifica normativa intervenuta a decorrere dal 1 gennaio 1993 ha riconosciuto la deducibilità di tali accantonamenti Cass. nn. 13506 13507 e 13508 del 2009 . In realtà, non si tratta di un vero cambio di posizione, ma piuttosto di un nuovo orientamento derivante dal fatto che il nuovo art. 1751 c.c., considerando in maniera unitaria l’intera disciplina dell’indennità di fine rapporto dell’agente di commercio, non dava più adito alla distinzione tra l’indennità di scioglimento del contratto e l’indennità suppletiva di clientela. Un orientamento consolidato. Tale orientamento è stato successivamente consolidato anche dalla Corte di Cassazione con la sentenze n. 8134/2011 e n. 8288/2013. In queste sentenze la Suprema Corte afferma che la deducibilità degli accantonamenti non può più essere negata in relazione al carattere aleatorio dell’indennità” né appare possibile fondare l’indeducibilità sull’insussistenza dei requisiti di certezza e determinabilità fissati dall’art. 109 TUIR. Anche l’Avvocatura Generale dello Stato si pronuncia in maniera analoga con il recentissimo parere n. 391527 del 2 ottobre 2013. L’Agenzia delle Entrate dal canto suo aveva sostenuto, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, la deducibilità di tali accantonamenti dal reddito d’impresa già con la risoluzione n. 59/E del 9 aprile 2004, ma dopo che la Cassazione si era pronunciata con parere avverso, aveva affermato, con la circolare 42/E del 6 luglio 2007, la non deducibilità per competenza, dal reddito d’impresa della casa mandante, degli accantonamenti effettuati per indennità suppletiva di clientela. Alla luce dell’evoluzione normativa riepilogata nella circolare n. 33/E dell’8 novembre 2013, e dei recenti orientamenti della Cassazione, nonché del parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, l’Amministrazione finanziaria ritiene che quanto enunciato nella circolare n. 42/E del 6 luglio 2007, possa essere fatto valere ai fini del contenzioso, esclusivamente per le controversie riguardanti gli accantonamenti effettuati nei periodi d’imposta antecedenti alla data di entrata in vigore del nuovo art. 1751 c.c., ovvero prima del 1° gennaio 1993. Pretesa tributaria da abbandonare. Diversamente deve ritenersi corretta la tesi favorevole alla deducibilità, per competenza, dell’accantonamento per indennità di cessazione del rapporto di agenzia in tutte le sue componenti, senza che possa in alcun modo evocarsi la carenza dei requisiti di cui all’art. 109 TUIR. L’Agenzia delle Entrate invita pertanto le strutture territoriali che si trovino a gestire il contenzioso su tali accantonamenti a riesaminare le controversie pendenti e ad abbandonare la pretesa tributaria laddove non allineata al trattamento fiscale determinato dalla Circolare in commento. fonte www.fiscopiu.it

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