Antiriciclaggio, la PEC non fa il bis

Con la Risoluzione numero 88/E del 14 ottobre 2014 l'Agenzia delle Entrate, in vista dell'avvicinarsi della scadenza del 31 ottobre per la comunicazione dell'indirizzo di PEC da parte dei soggetti destinatari della normativa sul monitoraggio fiscale, ha chiarito che sono esonerati dall'obbligo di comunicazione alle Entrate coloro il cui indirizzo PEC è già stato comunicato all'Agenzia o ad altra P.A. e risulta liberamente accessibile nell'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata INI-PEC .

Esoneri. I soggetti destinatari della normativa sul monitoraggio fiscale il cui indirizzo di PEC è già stato comunicato in passato all'Agenzia delle Entrate o ad altra P.A. e risulta, dunque, liberamente accessibile nell'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata INI-PEC tenuto dal Ministero dello Sviluppo economico, sono esonerati dall'obbligo di comunicare detto indirizzo di PEC alle Entrate entro il 31 ottobre prossimo. Lo ha chiarito la stessa Agenzia, in vista dell'avvicinarsi della scadenza, con la risoluzione numero 88/E del 14 ottobre 2014. L'obbligo di comunicazione della PEC all'Agenzia delle Entrate, entro il 31 ottobre 2014, da parte dei soggetti tenuti al rilascio di informazioni finalizzate al monitoraggio fiscale dei flussi internazionali intermediari finanziari, professionisti, revisori contabili ed altri soggetti, di cui agli articolo 11, 12, 13 e 14 d.lgs. numero 231/2007 è stato stabilito dal punto 6 del provvedimento congiunto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e del Comandante generale della Guardia di finanza numero 105953 dell'8 agosto 2014. Con il provvedimento sono stati definiti, in attuazione dell'articolo 2 d.l. numero 167/1990 come sostituito dall'articolo 8, comma 1, lett. b l. numero 97/2013 , le modalità e i termini relativi all'adempimento degli obblighi degli intermediari finanziari in risposta alle richieste di informazioni dell'Ucifi Ufficio Centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali e della GdF, finalizzate al monitoraggio fiscale dei flussi finanziari internazionali. A seguito della richiesta di chiarimenti, da parte di alcune associazioni di categoria, circa la possibilità, per i soggetti di cui sopra, di essere dispensati da tale adempimento in considerazione del fatto che «già sussistono nell’ordinamento interno, registri ed elenchi detenuti da pubbliche amministrazioni contenenti gli indirizzi PEC, ai quali la stessa Agenzia delle entrate può liberamente accedere», l'Agenzia ha spiegato che, in un'ottica di semplificazione, non sono tenuti all'adempimento di cui al punto 6 del citato provvedimento dell'8 agosto 2014 coloro che hanno già in precedenza comunicato alla P.A. il proprio indirizzo di PEC. Chi deve fare la dichiarazione? A tal riguardo l'Agenzia ricorda che, secondo quanto disposto dall'articolo 16, commi da 6 a 8, d.l. numero 185/2008 e dall'articolo 5, commi 1 e 2, d.l. numero 179/2012, sono tenuti a dichiarare l’indirizzo certificato le società e le imprese individuali al Registro delle imprese , i professionisti ai rispettivi Ordini e le pubbliche amministrazioni al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione . Inoltre, l'articolo 6-bis d.lgs. numero 82/2005 ha istituito, presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata INI-PEC , che raccoglie tutti gli indirizzi di posta certificata delle imprese e dei professionisti presenti sul territorio italiano ed è liberamente accessibile anche da parte delle pubbliche amministrazioni. Ne consegue che l'Agenzia può procedere all'aggiornamento degli indirizzi di PEC acquisendoli direttamente dal suddetto elenco. fonte www.fiscopiu.it

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